Imposta di registro, sentenza che accerta il risarcimento extracontrattuale ed esclusione della solidarietà passiva

La Redazione
18 Novembre 2025

Il Tribunale di Padova (sent. 24 maggio 2025, n. 818) ha esaminato la questione, rilevante ai sensi dell'art. 59, lett. d), TUIR (d.p.r. n. 131/1986), dell’allocazione dell’imposta di registro dovuta sulla sentenza che accerti l’esistenza di fattispecie risarcitoria extracontrattuale.

L'art. 59, lett. d), TUIR (d.p.r. n. 131/1986), con riferimento alla specifica questione dell'allocazione dell'imposta di registro dovuta sulla sentenza che accerti l'esistenza di fattispecie risarcitoria extracontrattuale, esclude l'esistenza di solidarietà passiva tra tutte le parti in causa (danneggiante e danneggiato) in relazione all'obbligo di pagamento dell'imposta di registro, escludendo in particolare che il danneggiato sia tenuto a tale pagamento, nell'evidente ottica di impedire che questi, oltre al pregiudizio subito, sia tenuto inoltre a subire un successivo ed ulteriore «peso economico» della vicenda in relazione all'imposta di registro della sentenza emessa all'esito del giudizio avviato per accertare l'esistenza del danno e liquidare il danno. Ne consegue che il solo danneggiante ed i responsabili civilmente obbligati al risarcimento del danno siano tenuti al pagamento dell'imposta.

Tale norma, inoltre, per opinione comune di giurisprudenza e dottrina, non impone, ai fini della propria operatività, che vi sia stato previo accertamento della responsabilità penale del danneggiante, né che vi sia stato accertamento incidentale da parte del giudice civile dell'esatta configurazione di un reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, con applicazione dei criteri di responsabilità propri del diritto penale; di converso, tale norma impone una mera verifica condotta sull'ipotetica ed astratta sussumibilità dei fatti posti alla base della fattispecie civile in ipotesi di reato. In altre parole, non è imposto al giudice civile di accertare elemento oggettivo e soggettivo di una ipotetica fattispecie di reato, né di formulare un giudizio prognostico circa l'imputabilità e la colpevolezza del danneggiante; è semplicemente richiesto che questi verifichi se astrattamente l'illecito possa costituire fattispecie di reato.

(Nel caso di specie, relativo a giudizio di opposizione a precetto inerente a diversi importi - tra cui quello relativo all'imposta di registro -, il Tribunale di Padova ha ritenuto i fatti addebitati sotto forma di illecito civile extracontrattuale alla parte astrattamente sussumibili in ipotesi di reato colposo omissivo; ha inoltre ribadito che né in sede di giudizio civile ai fini dell'accertamento del danno, né tantomeno nella presente sede di opposizione a precetto, è richiesto al giudice di verificare la concreta esistenza di un fatto di reato, bensì solo di valutare se le circostanze di fatto allegate dalle parti siano sussumibili ipoteticamente ed astrattamente in fattispecie di reato, con il solo fine di disporre correttamente sull'allocazione dell'imposta di registro. Ciò impone necessaria applicazione dell'art. 59 cit. con conseguente esclusione della fattispecie di solidarietà passiva).

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