Applicazione del contratto collettivo ai fini previdenziali nel settore del facility management

18 Novembre 2025

Il Tribunale di Bologna si pronuncia sull’individuazione del contratto collettivo da assumere come parametro per il calcolo dei contributi previdenziali. La controversia opponeva una primaria Società, operante nel settore facility management, all’Inps, che contestava alla società l’applicazione del CCNL “Multiservizi” in favore di quello “Metalmeccanica Industria”. La decisione riafferma il principio secondo cui il contratto collettivo rilevante è quello coerente con l’attività prevalente dell’impresa e stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Massima

In tema di obblighi contributivi, ai fini dell’individuazione del contratto collettivo da assumere come parametro per la determinazione della retribuzione imponibile, deve farsi riferimento al contratto stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e coerente con l’attività prevalente dell’impresa, non potendosi sostituire, ai soli fini previdenziali, un contratto collettivo riferibile ad altro comparto, ancorché applicabile a specifiche mansioni o prestazioni oggetto di singoli appalti.

Il caso

Nel settembre 2023, una primaria società operante nel settore del facility management, è stata destinataria di due verbali di accertamento Inps emessi a seguito di un’ispezione presso una Azienda Ospedaliera per l’Emergenza sita in Catania (dove la società operava in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione e manutenzione degli impianti tecnologici ed energetici, in virtù di una convenzione CONSIP), con cui l’Inps ha ritenuto applicabile il CCNL “Metalmeccanica Industria” ai lavoratori addetti alla manutenzione impiantistica, in luogo del CCNL “Multiservizi” adottato dalla società. Ne è derivata la revoca delle agevolazioni contributive e la richiesta di integrazione dei versamenti.

La società ha proposto ricorso per l’accertamento negativo del credito.

La questione

La questione in esame è la seguente: può l’Inps, ai fini contributivi, disconoscere il contratto collettivo applicato dall’impresa, qualora ritenga più aderente alle mansioni concretamente svolte dai lavoratori un contratto diverso?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Bologna, richiamando l'art. 1, comma 1, d.l. 338/1989 e l'art. 2, comma 25, l. 549/1995, ha affermato che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, il CCNL rilevante, ai fini del calcolo dei contributi, è quello stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (“contratto leader”).

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'obiettivo del legislatore è garantire omogeneità contributiva tra imprese appartenenti allo stesso settore, evitando che la scelta arbitraria dei datori di lavoro di contratti collettivi più favorevoli incida negativamente sul finanziamento del sistema previdenziale. Tuttavia, tale principio non legittima l'Inps a sostituirsi all'impresa nell'individuazione del contratto.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che le attività affidate alla Società rientrassero pienamente nella sfera di applicazione del CCNL “Multiservizi”, occupandosi infatti la stessa, pacificamente, di servizi “integrati” e di facility management (in cui rientrano, tra gli altri, manutenzioni, gestione e conduzione di impianti termici, elettrici, idraulici), escludendo quindi la legittimità dell'accertamento Inps.

Osservazioni

La pronuncia in commento ribadisce, con chiarezza espositiva, come, in un settore eterogeneo come quello del facility management, sia fondamentale che l'inquadramento contributivo venga ricondotto all'attività prevalente dell'impresa e non alla frammentaria disamina delle mansioni svolte in un singolo appalto. In tal senso, il giudice respinge la tesi dell'Inps, che pretendeva di sostituire il CCNL applicato (Multiservizi) con quello “Metalmeccanica Industria” sulla base dell'attività effettivamente svolta dai singoli lavoratori.

Tale orientamento si dimostra coerente con il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini del calcolo dei contributi, rileva il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, che rispecchi effettivamente il settore produttivo dell'impresa.

La sentenza valorizza la ratio pubblicistica sottesa all'art. 1 d.l. n. 338/1989: impedire che talune imprese, mediante l'adozione di contratti economicamente meno onerosi, possano contribuire in misura inferiore rispetto ad altre operanti nello stesso comparto.

Operativamente, la sentenza suggerisce alle imprese di dotarsi di una documentazione chiara e coerente (i.e. visura camerale, inquadramento ATECO, capitolato d'appalto, organigramma) per attestare la congruenza del contratto collettivo scelto. Parallelamente, conferma la necessità, per l'Inps, di evitare approcci formalistici o eccessivamente settoriali che possano compromettere la certezza giuridica nei rapporti contributivi. In tal senso, la pronuncia rappresenta un nuovo punto fermo in materia di equilibrio tra potere ispettivo e legittima autonomia dell'impresa nella scelta del contratto collettivo più idoneo alla propria organizzazione produttiva, confermando un principio di certezza e prevedibilità per gli operatori economici.

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