Violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte
20 Novembre 2025
Massima La violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte, nonché dei criteri e dei limiti di redazione degli stessi, non comporta la loro invalidità, fermo restando che siffatta violazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese di lite. Il caso Trattasi di un caso di dichiarazione giudiziale di paternità avanzato dalla figlia nei confronti del presunto padre. All’esito dell’istruttoria e a seguito del rifiuto del convenuto di sottoporsi ai test genetici, la Corte d’Appello territoriale aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda. Contro tale pronuncia il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi e la resistente aveva proposto controricorso. La questione In particolare, tra i motivi di ricorso, emerge quello processuale relativo all’inammissibilità del controricorso per inosservanza del D.M. Giustizia n. 110/2023, cioè del Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.p.c., attesa l’omessa numerazione dell’atto e la violazione dei margini verticali di ogni pagina. L'art. 46 disp. att. c.p.c., dedicato alla forma degli atti giudiziari e quindi applicabile sia agli atti del giudice che a quelli delle parti stabilisce che i processi verbali e gli altri atti giudiziari devono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile; che quando sono redatti in forma di documento informatico tali atti rispettano la normativa anche regolamentare relativa alla redazione, sottoscrizione e ricezione dei documenti informatici. Il comma 3 della disposizione riguarda le modalità di redazione dei documenti non informatici e ripete l'originario comma 2, prevedendo che gli atti non redatti in forma di documento informatico devono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni e abrasioni; le aggiunte soppressioni o modificazioni eventuali devono essere fatte in calce all'atto con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata. Per quanto concerne lo schema informatico degli atti giudiziari va fatto riferimento al d.m. n. 110/2023, pubblicato in G.U. n. 187 dell'11 agosto 2023, che reca il «Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari» applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023. Questo decreto pone i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile con la struttura dei campi necessari per inserire le informazioni nei registri del processo. Fissa anche i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a 500 mila euro. Con riferimento al d.m. n. 110/2023 in particolare l'art. 2 del decreto stabilisce che, al fine di assicurare la chiarezza e sinteticità degli atti processuali (art. 121 c.p.c.) gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti secondo il seguente schema: a) Intestazione, recante l'ufficio giudiziario innanzi al quale la domanda è proposta e il tipo di atto; b) Le parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge; c) Le parole chiave, in numero massimo di 20, che individuano l'oggetto del giudizio; d) Nelle impugnazioni gli estremi del provvedimento che si impugna con indicazione dell'autorità che lo ha emesso, della data di pubblicazione e della data dell'eventuale notificazione; e) L'esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, rispetto alle impugnazioni, l'individuazione dei capi della decisione che si impugnano e l'esposizione dei motivi; f) Nella parte in fatto, il riferimento puntuale ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati corrispondentemente al loro contenuto, consultabili «preferibilmente» con apposito collegamento ipertestuale; g) Rispetto ai motivi di diritto, l'esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono come rilevanti; h) Le conclusioni, con la distinta indicazione di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate; i) L'indicazione specifica dei mezzi di prova e l'indice dei documenti consultabili con il collegamento ipertestuale; j) Il valore della controversia; k) La richiesta di distrazione delle spese; l) L'indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto, le disposizioni in questione si applicano, in quanto compatibili, anche agli altri atti del processo; e gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio indicano il numero di ruolo del processo cui si riferiscono. Per quanto riguarda i limiti dimensionali degli atti processuali, l'art. 3 del decreto stabilisce che salvo le deroghe e le esclusioni previste dal decreto (artt. 4 e 5), l'esposizione deve essere contenuta nel numero massimo di: a) 80.000 caratteri che corrispondono circa a 40 pagine nel formato previsto dall'art. 6 del decreto, rispetto all'atto di citazione e al ricorso, alla comparsa di risposta e alla memoria difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse e note conclusionali, nonché agli atti introduttivi dei giudizi di impugnazione; b) 50.000 caratteri, che corrispondono circa a 26 pagine nello stesso formato, rispetto alle memorie, alle repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; c) 10.000 caratteri, che corrispondono circa a 5 pagine nello stesso formato, rispetto alle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., quando non è necessario svolgere attività difensive possibili solo all'udienza. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non sono compresi gli spazi. Da questi limiti sono però esclusi gli elementi previsti dall'art. 2, comma 2, lett. a), b), c), d), h), i), l), m), n); l'indice e la sintesi dell'atto; le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge; la data e il luogo e le sottoscrizioni di parti e difensori; le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni; i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note. Sono altresì previste delle deroghe; si possono superare i limiti di cui all'art. 3 del decreto se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche a causa della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi. In questo caso il difensore deve esporre in modo sintetico le ragioni per cui si è reso necessario superare i limiti dimensionali. Vi sono delle ipotesi di deroga «automatica», cioè la proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di una impugnazione incidentale giustifica il ragionevole superamento dei limiti previsti dall'art. 3. Per quanto riguarda il formato, gli atti sono redatti mediante caratteri di uso corrente, preferibilmente con l'uso di dimensioni di 12 punti; con interlinea di 1,5; con margini orizzontali e verticali di 2,5 cm. Non sono consentite note salvo che per indicare i precedenti giurisprudenziali e i riferimenti dottrinali. L'art. 8 infine prevede che gli atti giudiziari sono redatti secondo le regole previste dall'art. 11 del d.m. n. 44/2011 e sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche dell'art. 34 del decreto in questione. Le specifiche tecniche di cui al primo comma, definiscono le informazioni strutturate e i dati necessari per elaborare gli schemi dell'atto da parte del sistema informatico ricevente. Rispetto agli atti del giudizio di cassazione, le specifiche tecniche tengono anche conto dei criteri stabiliti con decreto del Primo Presidente della Corte, sentiti il Procuratore generale presso la Corte, il CNF e l'Avvocatura generale dello Stato. In ogni caso, a norma del comma 6 della disposizione il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e dei limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità dello stesso, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese processuali. Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione premette che la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte, nonché dei criteri e limiti di redazione degli stessi, non comporta la loro invalidità, fermo restando che, come disciplinato anche dalla normativa vigente, siffatta violazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese di lite. L'orientamento espresso varie volte dalla Corte di cassazione e di recente anche a Sezioni Unite con la pronuncia n. 37552/2021 specifica che: «Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.» (ex plurimis Cass., sez. un., ord., n. 37552/2021). Quindi in mancanza di una sanzione specifica per la mancata sinteticità degli atti di parte «l'inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui» (Cass. n. 8425/2020, nonché più di recente Cass. n. 7600/2023). Osservazioni La Corte condivisibilmente ricorda che nel decreto n. 28521 del 6 novembre 2024, con cui la Prima Presidente ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale promosso dalla Corte d'appello di Roma per valutare la «… correttezza della opzione ermeneutica che, assumendo come parametro di riferimento quello stabilito nel d.m. sopracitato (d.m. n. 110/2023), ritiene la violazione del canone di sinteticità sanzionabile con l'inammissibilità del ricorso», si è evidenziato come la giurisprudenza dominante in tema di requisiti di specificità degli atti difensivi affermi un principio opposto, perché «l'indicazione dei punti necessari ai fini dell'ammissibilità dell'atto di impugnazione deve essere chiara e comprensibile, ma non necessariamente contenere un progetto di decisione alternativa o formule sacramentali» (ad es. Cass. n. 27199/2017; Cass. n. 36481/2022). Peraltro, la lettera della legge e, precisamente, l'art. 46 disp. att. c.p.c. afferma univocamente che la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte, nonché dei criteri e limiti di redazione degli stessi non comporta la loro invalidità, ma questa violazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese di lite. È pertanto condivisibile l'approdo della sentenza nella parte in cui afferma che la mancanza di sinteticità degli atti di parte, così come la mancata numerazione delle pagine o il mancato rispetto dei limiti dei margini verticali nel controricorso, non è specificamente sanzionata nel processo civile sotto il profilo specifico della validità o inammissibilità degli atti. D'altro canto, una simile sanzione sarebbe sproporzionata rispetto alla funzione stessa delle regole tecniche sulla forma e dei criteri e limiti di redazione degli stessi, con i conseguenti dubbi di compatibilità con il principio della difesa (art. 24 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.) |