Casa familiare, addebito e collocamento: la linea del Tribunale di Brescia

La Redazione
20 Novembre 2025

Adito in sede di separazione personale, il Tribunale di Brescia (Sezione Famiglia civile) definisce una controversia con profili di addebito per reiterate infedeltà, affidamento del figlio, casa familiare e statuizioni economiche.

Il Tribunale di Brescia (sez. famiglia, sent. 3 novembre 2025 n. 4647) ribadisce che la “casa familiare” è l’immobile concretamente adibito a residenza stabile del nucleo, frutto della scelta condivisa dei coniugi e sede effettiva della vita domestica. L’assegnazione, finalizzata a preservare l’habitat dei figli, può riguardare solo l’immobile che ha costituito il centro di aggregazione familiare, escludendo beni usati in modo saltuario. È necessaria la coabitazione di genitori e prole e l’effettivo utilizzo per un periodo ragionevole; la mera progettualità non basta. L’istituto non opera quando i figli si sono già sradicati dall’originario contesto domestico e, in generale, non può essere disposto a favore del coniuge che non abbia affidamento o collocamento dei figli minorenni (o maggiorenni non autosufficienti). Le ragioni proprietarie del genitore sono irrilevanti: è decisivo l’interesse dei figli alla continuità abitativa, che l’art. 337-ter, comma 2, c.c. impone di tutelare anche d’ufficio. L’assegnazione ha rilievo economico nelle statuizioni della separazione, costituendo un’utilità opponibile ai terzi che limita le facoltà dispositive dell’altro coniuge e può integrare per quest’ultimo un pregiudizio patrimoniale, anche se l’assegnatario è comproprietario.

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