Casa familiare, addebito e collocamento: la linea del Tribunale di Brescia
20 Novembre 2025
Il Tribunale di Brescia (sez. famiglia, sent. 3 novembre 2025 n. 4647) ribadisce che la “casa familiare” è l’immobile concretamente adibito a residenza stabile del nucleo, frutto della scelta condivisa dei coniugi e sede effettiva della vita domestica. L’assegnazione, finalizzata a preservare l’habitat dei figli, può riguardare solo l’immobile che ha costituito il centro di aggregazione familiare, escludendo beni usati in modo saltuario. È necessaria la coabitazione di genitori e prole e l’effettivo utilizzo per un periodo ragionevole; la mera progettualità non basta. L’istituto non opera quando i figli si sono già sradicati dall’originario contesto domestico e, in generale, non può essere disposto a favore del coniuge che non abbia affidamento o collocamento dei figli minorenni (o maggiorenni non autosufficienti). Le ragioni proprietarie del genitore sono irrilevanti: è decisivo l’interesse dei figli alla continuità abitativa, che l’art. 337-ter, comma 2, c.c. impone di tutelare anche d’ufficio. L’assegnazione ha rilievo economico nelle statuizioni della separazione, costituendo un’utilità opponibile ai terzi che limita le facoltà dispositive dell’altro coniuge e può integrare per quest’ultimo un pregiudizio patrimoniale, anche se l’assegnatario è comproprietario. |