Divorzio e amministrazione di sostegno: la Cassazione conferma che l’incapacità naturale non incide sulla capacità processuale né sospende il giudizio

La Redazione
24 Novembre 2025

La Cassazione, investita di tre motivi incentrati sull’incidenza dell’incapacità naturale e sulla supposta pregiudizialità dell’ADS, ha confermato che solo una formale e specifica limitazione incide sulla capacità processuale, escludendo che il procedimento per ADS sospenda o condizioni il giudizio di divorzio, e ha rigettato il ricorso con condanna alle spese.

Escluso qualsiasi rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di divorzio e quello per amministrazione di sostegno e la S.C. afferma che l’incapacità naturale non si traduce in incapacità processuale: finché non intervenga una formale limitazione della capacità di agire, la parte conserva la capacità di stare in giudizio. Ne consegue che la nomina di un curatore speciale ex art. 4, comma 5, della legge sul divorzio non è automatica né necessaria, e che la successiva nomina dell’amministratore di sostegno non invalida gli atti processuali anteriormente compiuti, né determina la sospensione del giudizio, salvo diversa previsione del decreto tutelare.

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