White list: nuovo conflitto di attribuzioni tra senato e Tribunale di Modena

21 Novembre 2025

Il Tribunale di Modena, nel procedimento contro un senatore, acquisì come prova e senza autorizzazione del Senato alcune conversazioni del senatore registrate a sua insaputa dal suo interlocutore. Il Senato solleva conflitto di attribuzioni nei confronti del Tribunale di Modena, lamentando la lesione delle prerogative parlamentari che prescrivono l'autorizzazione del Senato per intercettare le conversazioni del parlamentare.

La decisione della Consulta

Con ordinanza decisa il 6.10.2025 e depositata il 18.11.2025, la Corte costituzionale ha ammesso il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato che, ex art. 134 Cost., dovrà a breve essa stessa a risolvere. Com'è noto, la materia è disciplinata dalla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale). Al momento, con l'ordinanza in commento la Corte ha deliberato, in camera di consiglio e senza contraddittorio, soltanto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, comma 1, della menzionata legge 11 marzo 1953, n. 87, ossia si è limitata a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e se abbia a oggetto la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali. La Consulta con l'ordinanza in commento ha esaminato, partitamente, i profili soggettivo e oggettivo sia del ricorrente Senato sia del resistente Tribunale di Modena. La Corte ha affermato che, «per il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Senato della Repubblica a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, comma 3, Cost.» e ugualmente «deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Tribunale di Modena, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene».

Relativamente al profilo oggettivo, il ricorrente Senato lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite dall'art. 68, comma 3, Cost., il quale richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero per utilizzarle in giudizio.

La Corte costituzionale ha dunque affermato che sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto la cui risoluzione è riservata alla competenza della stessa Corte.

Pertanto, la Corte dovrà successivamente deciderà sia l'ammissibilità, sia il merito della questione, che è tutt'altro che semplice perché implica la soluzione di due quesiti: se si tratti di opinioni del parlamentare e se siano state intercettate o solo registrate.

Il primo quesito: opinioni del parlamentare o minacce?

Il conflitto di attribuzioni sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Modena si inserisce in un procedimento penale che vede l'ex senatore Carlo Giovanardi imputato per presunte pressioni nei confronti della Prefettura di Modena affinché riammettesse due imprese nella White list per la ricostruzione post sisma del 2012.

Il primo quesito che la Consulta dovrà risolvere, e che è pregiudiziale, riguarda il dubbio se si tratti davvero di “opinioni” del parlamentare o invece di una condotta minatoria costituente reato.

Il secondo quesito: intercettazioni o registrazioni?

Il secondo quesito, subordinato alla soluzione del primo, deve sciogliere il dubbio se si tratti di intercettazioni da parte di un terzo estraneo al colloquio o invece di registrazioni operate da uno dei partecipanti alla conversazione.

Com'è noto, il codice di procedura penale non offre una definizione di intercettazione, che però è stata definita in giurisprudenza come l'«apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio» (Cass. pen., sez. un., 28 maggio 2003, n. 36747, Torcasio). La Corte costituzionale ha ribadito tale nozione, aggiungendo che, «affinché si abbia intercettazione debbono quindi ricorrere, per quanto qui più interessa, due condizioni». La prima è di ordine temporale: “la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell'extraneus; questa deve cogliere, cioè, la comunicazione nel suo momento “dinamico”, con conseguente estraneità al concetto dell'acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suo momento “statico”). La seconda condizione attiene, invece, alle modalità di esecuzione: «l'apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all'insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre» (C. cost., n. 170/2023). Va chiarito che, nella fattispecie concreta, le conversazioni del senatore non sono state intercettate da un terzo estraneo alla conversazione, ma sono state registrate, anche se occultamente, da uno dei partecipanti. L'ex senatore Giovanardi ha contestato la regolarità di questo procedimento, sostenendo che avesse violato le sue prerogative di parlamentare ex art. 68 Cost. che esige l'autorizzazione della Camera di appartenenza per intercettare “in qualsiasi forma” le comunicazioni del parlamentare. Pertanto, il Senato ha sollevato conflitto di attribuzioni con il Tribunale di Modena che aveva acquisito tali registrazioni, senza autorizzazione del Senato, sequestrandole ad un altro imputato.

Sarà interessante vedere quale sarà la decisione nel merito da parte della Corte costituzionale anche perchè la Consulta si è già pronunciata su questa stessa vicenda, con la sentenza n. 218 del 2023, risolvendo analogo conflitto di attribuzioni, allora su ricorso del Tribunale di Modena, escludendo che si trattasse di opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

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