Liberi professionisti, ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione Separata Inps

24 Novembre 2025

Il tema del trasferimento presso la cassa di ultima iscrizione dei contributi in precedenza corrisposti dai professionisti al fondo pensionistico dedicato a chi svolge attività lavorativa in forme non tradizionali (Gestione Separata Inps) si arricchisce di nuovi contributi giurisprudenziali, tutti concordi nel riconoscere all’assicurato tale incondizionata facoltà.

Massima

L’assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla Cassa professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata Inps.

Il caso

Un professionista (ingegnere), approssimandosi l’età pensionabile, tramite la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti (Inarcassa) richiede all’Inps la ricongiunzione dei contributi a suo tempo corrisposti alla Gestione Separata dell’Istituto.

Il lavoratore, infatti, nel corso della carriera, aveva tra le altre svolto l’attività di collaborazione libero-professionale occupandosi di contabilità aziendale a vantaggio di varie società commerciali, versando i relativi contributi previdenziali alla predetta gestione.

L’Inps respinge la richiesta sostenendo che i periodi contributivi accreditati presso la Gestione Separata non sono ricongiungibili presso gestioni alternative.

L’ingegnere ricorre allora al Giudice del Lavoro, nei confronti dell’Inps.

Nel relativo giudizio, in via preliminare, l’istituto convenuto eccepisce l’inammissibilità della domanda: avendo l’Inarcassa già adottato la delibera definitiva di pensione che, si afferma, non può consentire ulteriori implementazioni della posizione assicurativa precedente al pensionamento.

L’eccezione d’inammissibilità viene però respinta dal Tribunale, in quanto proprio Inarcassa, nel liquidare il trattamento pensionistico, aveva precisato che eventuali successivi trasferimenti di ulteriori montanti contributivi avrebbero comportato il ricalcolo in aumento della pensione.

Permane quindi l’interesse del ricorrente ad agire in giudizio per ottenere la ricongiunzione e il ricorso, pertanto, deve essere deciso nel merito.

La questione

Possono i contributi previdenziali accreditati nella Gestione Separata Inps essere trasferiti tramite l’istituto della ricongiunzione ad altro fondo pensionistico costituito presso diverso ente?

Le soluzioni giuridiche

La ricongiunzione dei contributi previdenziali è l'operazione che consente al lavoratore, od ai suoi superstiti, di trasferire i contributi versati presso un ente o fondo ad un'altra gestione, riunendoli in un'unica posizione assicurativa ai fini pensionistici.

Pertanto, in caso di percorso lavorativo non lineare dell'interessato, attraverso tale strumento i contributi sono trattati come se fossero stati versati tutti ad una sola gestione, permettendo all'assicurato stesso di raggiungere i requisiti per un'unica pensione e di vedersi calcolata quest'ultima in modo più vantaggioso.

A differenza della totalizzazione o del cumulo, istituti affini, la ricongiunzione comporta lo spostamento dei contributi da un ente all'altro; e può essere effettuata prima di ottenere la pensione onde procurarne in anticipo la contribuzione utile.

Sino al raggiungimento dell'età pensionabile, la facoltà può essere esercitata solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. Raggiunto il requisito anagrafico, la ricognizione è possibile in una gestione diversa da quella di iscrizione se, in tale gestione, risultano accreditati almeno dieci anni di contribuzione continuativa per effettiva attività.

L'operazione è onerosa (il costo dipende dal numero e dal valore dei contributi da trasferire) e deve essere integrale, non parziale, riguardando il trasferimento di tutti i contributi accantonati presso altri enti.

L'istituto è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n.29 e dalla legge 5 marzo 1990, n.45.

In particolare, l'art. 1 del primo provvedimento normativo disciplina la ricongiunzione al Fondo Lavoratori Dipendenti (FPLD) gestito dall'Inps. Al successivo art.2 di tale legge, si prende in esame la ricongiunzione in fondi diversi, ivi comprese le gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'istituto medesimo.

Per i liberi professionisti, vale invece la citata legge n. 45/1990.

Questi lavoratori possono ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza loro dedicate con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o provati, o per lavoratori autonomi.

Sono ricongiungibili anche i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

I commi 1 e 2 dell'art. 1 della menzionata legge prevedono, sia per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, sia per i lavoratori autonomi e sia per i liberi professionisti, la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le varie forme obbligatorie di previdenza a cui gli stessi sono stati iscritti in favore della gestione alla quale i medesimi sono in seguito passati A fini tanto del diritto quanto della misura di un'unica pensione.

Ciononostante, il principio dell'incondizionata portabilità dei contributi tra diversi enti previdenziali non è riconosciuto dall'Inps, con particolare riferimento alla ricongiunzione presso le casse dei professionisti dei contributi versati alla (sua) Gestione Separata.

L'Istituto previdenziale, al riguardo, ritiene che la legge n. 45/1990 non contempli espressamente tale gestione che, ricordiamo, rappresenta il fondo pensionistico pubblico introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, finanziato con i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori che non sono iscritti a una cassa previdenziale specifica; ed è stato istituito per garantire loro una tutela previdenziale e assistenziale, come la pensione, l'invalidità e la maternità (cfr. art. 2, comma 32, legge n. 335/1995).

Il principale argomento speso dall'Inps a sostegno dell'indicata tesi riguarda il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 282/1996, recante il Regolamento che disciplina i rapporti tra il contribuente e la gestione medesima: il quale, effettivamente, non menziona la possibilità di ricongiungere periodi assicurativi in base alla citata legge.

Inoltre, sostiene l'ente previdenziale, va in argomento considerato che il libero professionista ha, per raggiungere i medesimi fini, anche la possibilità di chiedere il cumulo o la totalizzazione.

Tali argomenti dell'Istituto sono in genere ribattuti con l'obiezione che la mancata menzione della Gestione Separata nel predetto Decreto n. 282/1996 non implica affatto abrogazione di un diritto sancito dalla legge, la quale, come detto, attribuisce invece in via generale al contribuente la facoltà di ricongiunzione dei contributi pensionistici accantonati presso il fondo stesso.

La ricongiunzione, regolata dalla Legge n.45/1990, rimane quindi un'alternativa possibile rispetto agli istituti della totalizzazione e del cumulo.

Tali ultimi strumenti, del resto, sono utili soltanto per raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva ma non offrono necessariamente all'interessato il miglior trattamento pensionistico.

La differenza principale tra i diversi istituti è che la sola ricongiunzione trasferisce materialmente i contributi ad una singola gestione previdenziale, consentendo al lavoratore di consolidare i propri contributi come se fossero stati versati sin dall'inizio alla cassa di destinazione; mentre il cumulo e la totalizzazione sono strumenti gratuiti che sommano contributi da gestioni diverse, ma non li trasferiscono fisicamente.

La totalizzazione somma tutti i periodi contributivi versati in diverse gestioni (INPS, casse private, ecc.) e li calcola tutti con il metodo contributivo, mentre il cumulo calcola la pensione secondo le regole di ogni singola gestione.

In questi casi, le prestazioni pensionistiche sono suddivise tra le diverse casse, con l'Inps che eroga un unico trattamento finale.

È solo nella ricongiunzione, in ogni caso, che il calcolo pensionistico viene elaborato applicando le regole della gestione di destinazione: sia al fine di conseguire il vantaggio di anticipare l'età pensionabile e che a quello di aumentare l'importo della pensione.

Infine, da più parti si sostiene, sebbene la ricongiunzione possa comportare costi (legati al calcolo della c.d. "Riserva Matematica"), in molte situazioni tali oneri sono trascurabili, specialmente per coloro che hanno versato alla Gestione Separata dell'Inps, dove le aliquote contributive sono mediamente più alte rispetto a quelle delle casse professionali come ad esempio Inarcassa.

La pronuncia in commento si inserisce nell'alveo dei recenti precedenti giurisprudenziali che, con carattere ormi costante, confermano con riferimento alle diverse casse professionali il diritto degli iscritti alla ricongiunzione dei contributi in precedenza accreditatati nella Gestione Separata durante il percorso lavorativo individuale.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza 5 giugno 2025, afferma infatti a chiare lettere che il citato art. 1 legge n.45/1990, contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps, con il suo 2° comma prevede una generalizzata facoltà di ricongiunzione dei contributi A.G.O., tra i quali quelli versati alla Ge. Se. Inps, nella gestione in cui l'interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista, nel caso di specie la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e gli Architetti (Inarcassa).

A tale facoltà la legge non pone alcuna limitazione o condizione: sussistendo essa in maniera indipendente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.

Tale ultimo riferimento vale a confutare un altro argomento addotto dall'Inps nel contenzioso sulla materia: quello secondo il quale la ricongiunzione non potrebbe ipotizzarsi laddove il trattamento pensionistico dell'interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, come appunto accade con la Gestione Separata, trasferendosi la contribuzione ad altro ente che non applica il medesimo metodo.

A sostegno dell'opposta interpretazione, il giudice milanese richiama il recente precedente specifico di cui al Tribunale di Torino, sent. n. 2574/2024 del 16.10.2024, il quale pure ha ritenuto che l'esclusione di tale facoltà per i contributi versati alla Gestione Separata non può derivare neanche dal fatto che il libero professionista abbia l'ulteriore possibilità di chiedere il cumulo o la totalizzazione.

Invero, come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 61/1999, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2,3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 legge n. 45/1990, la ricongiunzione prevista dalle disposizioni appena richiamate si delinea come strumento alternativo rispetto ad altri istituti (quali la totalizzazione dei periodi assicurativi) che consentono il conseguimento del medesimo utilizzo della contribuzione.

Anche la Corte di Cassazione da qualche tempo accoglie senza riserve l'impostazione sopra descritta.

In particolare, con la sent. n. 26039/2019 la S.C. ha confermato, in riferimento alla professione di commercialista ed alla relativa cassa autonoma di previdenza, che l'interpretazione corretta dell'art. 1, 2° comma, legge n.45/1990 è quella che consente - in ogni caso - al libero professionista che non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di ricongiungere, presso la Cassa professionale a cui è iscritto, i contributi precedentemente versati a forme obbligatorie di previdenza (ivi inclusa la Ge. Se. Inps), secondo le modalità descritte all'art. 2 (ricongiunzione onerosa), senza che a tale facoltà sia d'ostacolo il fatto che il soggetto possa anche ricorrere agli ulteriori istituti del cumulo e della totalizzazione, ciascuno dei quali presenta diverse caratteristiche.

Spetta al richiedente scegliere lo strumento più idoneo alle proprie esigenze, anche se più oneroso (nel caso di specie, a fronte del possibile maggior onere economico, il vantaggio della parte in causa era quello di poter anticipare di ben quattro anni l'.accesso al trattamento pensionistico) e l'Inps non può rifiutare la ricongiunzione sul presupposto che esistono altri istituti ai quali il richiedente può ricorrere.

A tale orientamento è stata data piena continuità con la successiva pronuncia Cass. n. 3635/2023, relativa alla professione di avvocato e, quindi, alla Cassa Forense.

Nel panorama giurisprudenziale, anche presso le corti di merito sempre più numerose sono le pronunce che confermano il diritto del professionista di avvalersi dell'istituto della ricongiunzione senza alcuna limitazione, anche in presenza di contributi versati alla Gestione Separata. (cfr. App. Milano n. 97/2022; App. Milano n. 1623/2021; Trib. Torino n.1745/2022; Trib. Torino n. 1669/2021; Trib. Padova n. 538/2022; Trib. Milano n. 2643/2025; Trib. Milano n.1666/2025; Trib. Milano n. 3344/2023).

Osservazioni

La pronuncia rappresenta l'ennesimo tassello che la giurisprudenza, di legittimità e di merito, con assoluta uniformità pone al principio sopra enunciato in materia di ricongiunzione contributiva.

L'art. 1 della legge n. 45/1990 prevede una generalizzata facoltà di ricongiunzione dei contributi versati all'Inps nella gestione a cui risultano iscritti i liberi professionisti. E la Gestione Separata, in proposito, non può fare eccezione.

Non si vede pertanto per quale motivo l'Istituto previdenziale, tra l'altro sempre soccombente nei giudizi anche in punto spese di lite, continui a negare tale diritto costringendo i professionisti ad adire le vie legali.

Confidiamo che tale prassi, sempre meno giustificabile, abbia i giorni contati.

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