Legge di bilancio: un emendamento introduce la responsabilità diretta del medico per i danni cagionati al paziente

La Redazione
24 Novembre 2025

La proposta prevede che l’esercente la professione sanitaria che cagiona un danno al paziente risponda in via principale del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale, mentre la struttura in cui egli opera risponderebbe solo in via sussidiaria.

La proposta di emendamento n. 69.0.25 al d.d.l. n. 1689 proposto dall'On. Biancofiore inserisce, dopo l'art. 69, l'art. 69-bis rubricato «Norme in materia di responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria», che (intervenendo sulla l. 8 marzo 2017, n. 24) prevede che l'esercente la professione sanitaria risponda in via principale, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., del danno cagionato al paziente nell'esercizio dell'attività svolta all'interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.

Di conseguenza, l'emendamento prevede altresì l'obbligo, per il medico, di stipulare una polizza assicurativa che copra la suddetta responsabilità contrattuale principale.

La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponderebbe in via sussidiaria ai sensi dell'art. 1218 c.c., esclusivamente nei casi in cui:

                      a) non abbia assicurato un'adeguata organizzazione del servizio sanitario e assistenziale, conforme ai requisiti previsti dalle normative sanitarie vigenti;

                      b) non abbia fornito al personale sanitario, e in primo luogo ai medici, gli strumenti, dispositivi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività;

                      c) non sia in possesso delle autorizzazioni sanitarie all'esercizio dell'attività rilasciate dagli enti preposti.

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