Legge di bilancio: un emendamento introduce la responsabilità diretta del medico per i danni cagionati al paziente
24 Novembre 2025
La proposta di emendamento n. 69.0.25 al d.d.l. n. 1689 proposto dall'On. Biancofiore inserisce, dopo l'art. 69, l'art. 69-bis rubricato «Norme in materia di responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria», che (intervenendo sulla l. 8 marzo 2017, n. 24) prevede che l'esercente la professione sanitaria risponda in via principale, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., del danno cagionato al paziente nell'esercizio dell'attività svolta all'interno di una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata. Di conseguenza, l'emendamento prevede altresì l'obbligo, per il medico, di stipulare una polizza assicurativa che copra la suddetta responsabilità contrattuale principale. La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponderebbe in via sussidiaria ai sensi dell'art. 1218 c.c., esclusivamente nei casi in cui: a) non abbia assicurato un'adeguata organizzazione del servizio sanitario e assistenziale, conforme ai requisiti previsti dalle normative sanitarie vigenti; b) non abbia fornito al personale sanitario, e in primo luogo ai medici, gli strumenti, dispositivi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività; c) non sia in possesso delle autorizzazioni sanitarie all'esercizio dell'attività rilasciate dagli enti preposti. |