Sospensione della potestà genitoriale: rileva anche il pregiudizio potenziale per il minore
24 Novembre 2025
Massima Gravi e pregiudizievoli violazioni dei diritti dei figli all’integrità fisica e psichica, all’assistenza materiale e morale, alla vita di relazione e alla riservatezza sono sufficienti ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale. Il caso Il PM minorile, sulla scorta della relazione del servizio sociale che aveva segnalato la condizione di sostanziale abbandono in cui si trovavano tre minori, in situazione abitativa disagevole e insalubre e privi di istruzione e assistenza sanitaria, chiedeva la limitazione della potestà genitoriale. Sulla scorta dell’attività istruttoria compiuta, il Tribunale sospendeva la potestà genitoriale con collocamento dei minori in una casa-famiglia. Tale decisione era assunta giacché: a) la famiglia viveva in un rudere fatiscente e privo di utenze e in una piccola roulotte; b) i minori non avevano un pediatra e non frequentavano la scuola; c) i genitori si erano rifiutati di consentire le verifiche e i trattamenti sanitari obbligatori per legge; d) i genitori avevano fatto partecipare ai figli a una trasmissione televisiva a diffusione nazionale, nel corso della quale sono state descritte le condizioni di vita della famiglia, violando il diritto dei minori alla riservatezza e alla tutela dell’identità personale. La questione La questione in esame è la seguente: a quali condizioni può essere sospesa la potestà genitoriale? Le soluzioni giuridiche La pronuncia in commento si conforma all'orientamento a mente del quale la misura in parola non richiede che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio: la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (Cass. n. 27553/2021; Cass. n. 28676/2022). Al tema dell'affidamento, e delle limitazioni della responsabilità genitoriale, è strettamente collegato quello della decadenza da quest'ultima, ai sensi dell'art. 330 c.c., che — per costante giurisprudenza — presuppone la violazione o la trascuratezza dei doveri ad essa inerenti da parte dei genitori ovvero l'abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio minore (Cass. n. 23669/2023; Cass. n. 24866/2023). Al riguardo, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 12237/2023). Pertanto, ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale exart. 333 c.c., avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente una condotta del genitore che "appare comunque pregiudizievole al figlio", non occorre che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Il legislatore ha, in sostanza, introdotto una disciplina molto protettiva per il minore allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio derivante dalla condotta di un genitore, che può essere anche non volontaria, rilevando la mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio (Cass. n. 3529/2004). Osservazioni La sospensione della potestà genitoriale si basa sul presupposto di un pregiudizio, anche solo potenziale, per il minore derivante da comportamenti o condizioni del genitore, anche solo potenziale, per il minore derivante da comportamenti o condizioni del genitore. Se i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in quanto il giudice "affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza", ipotesi nella quale "nulla viene tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorché, rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest'ultimo caso, alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi per sottrazione e non per addizione. Qualora sia disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della l. n. 184/1983, art. 5-bis, l'affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dall'affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale", in quanto: a) nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione dell'interesse del minore, tipologia di "affidamento" ai servizi, che è più corretto definire mandato di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, né essendo richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che i servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali, occorrendo tuttavia che il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti demandati - con esclusione di poteri decisori - e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che devono essere il più rapidi possibili; b) nel secondo caso, invece, il provvedimento di affidamento consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale e "costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569/2021), cosicchè deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità, presupponendo l'adozione di questo provvedimento la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale e dovendo i contenuti del provvedimento essere conformati al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito, con adeguata vigilanza sull'operato dei servizi da parte del giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della l. n. 184/1983, art. 5-bis, che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa da i genitori", oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati. Si è poi evidenziato che ciò tuttavia non esclude che si possano varare, stante il potere-dovere del giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di "affidamento ai servizi sociali", non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale; questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale, apparendo più corretto "utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto. Dalle superiori argomentazioni, non vi è dubbio che il Tribunale abbia fatto buon uso dei principi di legittimità prima richiamati, avendo lo stesso evidenziato i potenziali pregiudizi derivanti ai minori dalla costante condotta di vita dei genitori, refrattari ad instaurare corretti rapporti con i servizi sociali, mistificatori in merito alla offerta di una adeguato supporto scolastico ai propri figli, disposti ad utilizzare i propri figli per rilasciare interviste a programmi televisivi, disposti a sottoporre i propri figli ad esami clinici di routine solo dietro il pagamento della somma di euro 50.000 ciascuno, utilizzandoli come merce di scambio, e come tali non idonei ad assumersi la responsabilità delle scelte più importanti riguardanti l'accudimento di minori nella loro quotidianità e nelle diverse fasi di crescita. Pertanto, correttamente è stata disposta la limitazione della responsabilità genitoriale, in presenza di violazioni dei doveri del genitore e di condotte comunque pregiudizievoli per i figli. Il testo sarà disponibile a breve |