Negoziazione assistita: mancata comunicazione tempestiva dell'invito a stipulare la convenzione

La Redazione
25 Novembre 2025

Il Tribunale di Salerno (sent. 11 marzo 2025, n. 1122) ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per la mancata instaurazione dell’obbligatorio procedimento di negoziazione assistita, in quanto parte attrice, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si era attivata per addivenire a tale stipula. 

L'art. 3 d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, prevede che «L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Il comma 2 dell'art. 3 cit. dispone che la condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione, o è seguito da rifiuto ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), e cioè il termine di durata per l'espletamento della procedura previsto nella convenzione.

L'iter procedimentale si compone di varie fasi: a) l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; b) la risposta (positiva o negativa) all'invito; c) la redazione e sottoscrizione della convenzione di negoziazione (le fasi dello scambio di invito e replica non sono necessarie qualora le parti addivengano all'immediato perfezionamento della convenzione di negoziazione), la quale deve precisare, oltre all'oggetto della controversia, il termine concordato dalle parti per l'«espletamento» della procedura; d) lo svolgimento della negoziazione assistita, che può concludersi (non prima di un mese e non oltre tre mesi, salvo proroga concordata dalle parti di ulteriori trenta giorni) negativamente oppure positivamente con la sottoscrizione di un accordo che compone la controversia.

Dunque, in sintesi: se parte attrice non comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la domanda è improcedibile; - se parte attrice comunica tempestivamente l'invito alla controparte, la quale non aderisce o rifiuta, la condizione di procedibilità si considera avverata e la domanda diventa procedibile; - se parte attrice comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e questa aderisce, parte attrice, interessata a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per promuovere la conclusione della convenzione, sicché, qualora non si attivi, la domanda è improcedibile, mentre qualora si attivi e venga sottoscritta la convenzione, la negoziazione assistita può avere luogo, concludendosi con l'accordo delle parti, che vanifica l'instaurazione o la prosecuzione dell'azione giudiziaria, oppure con lo spirare del termine concordato, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda.

Pertanto, ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura) ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte

(Nel caso di specie il Tribunale di Salerno ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta dall'attrice per la mancata instaurazione dell'obbligatorio procedimento di negoziazione assistita, atteso che parte attrice,  ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si è attivata per addivenire a tale stipula, ponendo in essere una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo).

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