Minimale contributivo e autonomia dell’obbligazione previdenziale
25 Novembre 2025
Nello specifico, la Corte ha affermato che per la contribuzione previdenziale la base imponibile non può essere inferiore ai minimi contrattuali nazionali collettivi del settore di attività effettivamente esercitata dall'impresa (art. 2070 c.c.), a prescindere da pattuizioni individuali, modelli organizzativi flessibili o sospensioni concordate che non rientrino in ipotesi tipiche. La Corte valorizza la consolidata distinzione tra rapporto retributivo (art. 36 Cost.) e rapporto previdenziale, riaffermando l'autonomia e la funzione pubblicistica dell'obbligazione contributiva, che non può essere compressa in peius mediante intese individuali o aziendali. Viene inoltre data continuità a un orientamento che, muovendo dalle Sezioni Unite n. 11199/2002, esclude la possibilità di ridurre la contribuzione salvo che nelle specifiche ipotesi previste dalla legge o dal CCNL (malattia, infortunio, maternità, CIG). Nel caso concreto, la Corte d'appello di Trento aveva escluso che le sospensioni concordate ricadessero nelle fattispecie tipiche degli artt. 20, 21 e 23 del CCNL Trasporti e Logistica, esponendo quindi la società al recupero contributivo per il periodo 1° gennaio 2015-31 marzo 2017 a seguito del provvedimento INAIL di variazione del rapporto assicurativo del 23 agosto 2017. La Cassazione conferma la decisione del Tribunale, osservando che la retribuzione effettiva rileva solo se superiore a quella contrattuale, mentre, in difetto, opera lo standard inderogabile del minimale contributivo. Questo assetto garantisce equità, sostenibilità del sistema e uniformità contributiva, evitando discrezionalità selettive e processi di autodeterminazione normativa in materia di basi imponibili. Fonte: (Diritto e giustizia) |