La riforma sul femminicidio è legge
26 Novembre 2025
Il nuovo art. 577-bis introduce nel codice penale il reato del femminicidio: «Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo». È previsto inoltre l'inserimento dell'art. 572-bis (confisca): «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato». All'art. 585 c.p. è aggiunto il seguente comma: «Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà». La medesima aggravante viene introdotta anche per i delitti di interruzione di gravidanza (art. 593-ter c.p.), violenza sessuale (art. 609-ter c.p.), stalking (art. 612-bis c.p.) e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.).
Seguiranno approfondimenti d'autore per entrare nel dettaglio di tutte le novità di diritto penale sostanziale, di diritto processuale penale e di organizzazione giudiziaria. |