Condotte violente del coniuge ed onere della prova in tema di addebito della separazione
27 Novembre 2025
Massima In caso di condotte violente, l’onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità. Le condotte espressive di violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro e/o nei confronti dei figli, costituiscono difatti violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. Ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei. Il caso La Corte di appello accoglieva il gravame proposto da Tizio nei confronti di Caia nel giudizio di separazione personale e, in conseguenza, riformava la decisione di primo grado respingendo la domanda di addebito della separazione al marito, sul rilievo che mancava la prova del «nesso causale tra l’unico fatto provato a carico del Grasso e la conclamata crisi coniugale manifestatasi in epoca di gran lunga precedente». Caia proponeva ricorso in Cassazione avverso tale pronuncia. La questione La questione esaminata dalla Cassazione afferisce all’onere della prova ai fini della dichiarazione dell’addebito della separazione basata su condotte espressive di violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro e/o nei confronti dei figli. Le soluzioni giuridiche Nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha ribadito che, quando la pronuncia di addebito si fondi su condotte espressive di violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro e/o nei confronti dei figli, queste costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore; ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2024, n.22294; Cass. civ., sez. I, 26 aprile 2024, n. 11208; Cass. civ., sez. I, 18 dicembre 2023, n. 35249). Le condotte violente costituiscono condotte di tale gravità che, ad avviso della Suprema Corte, resta irrilevante la posteriorità temporale delle stesse rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2024, n. 22294;Cass. civ., sez. I, 30 aprile 2024, n. 11631). Osservazioni Com'è noto, secondo i consolidati principi di legittimità, la pronuncia di addebito non può fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, essendo invece necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2025, n. 8071). Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare l'irreversibilità della crisi coniugale. Conseguentemente, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2025, n. 13858; Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2023, n.16287). Ciò nondimeno, in caso di condotte violente l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità in ragione della particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2024, n. 30721; Cass. civ., sez. I, 16 settembre 2022, n.27324). La giurisprudenza ha, invero, già da tempo chiarito che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole e anche quando siano concretizzate in un unico episodio, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione dell'addebito (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2024, n. 30721; Cass. civ., sez. I, 27 febbraio 2024, n. 5171; Cass. civ., sez. I, 22 settembre 2022, n. 27766). Anche i comportamenti reattivi del coniuge che sfociati in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge sono stati ritenuti causa determinante dell'intollerabilità della convivenza ai fini dell'addebito della separazione, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2024, n. 12662). È risaputo che la prova delle condotte violente inflitte da un coniuge all'altro e/o nei confronti dei figli è particolarmente complessa poiché spesso ne mancano riscontri estrinseci, quali ad esempio certificati di Pronto Soccorso. Invero, in molti casi le vittime di violenza faticano a denunciare il loro aggressore e, pertanto, non si recano presso i presidi specialistici per fare certificare le violenze subite, inoltre le violenze morali, economiche o le minacce non lasciano segni visibili all'osservatore esterno. Tra le prove utilizzabili ai fini dell'accertamento della violenza un particolare rilievo assumono, specialmente nell'ambito dell'interrogatorio libero delle parti dinanzi al giudice delegato, le dichiarazioni della persona offesa. Di regola, difatti, gli unici spettatori della violenza sono proprio le vittime della stessa, sia dirette che assistite, motivo per cui la prova testimoniale spesso è inammissibile poiché de relato actoris. Tuttavia, a differenza del giudizio penale ove la persona offesa può essere sentita in veste di testimone, nel processo civile le dichiarazioni della vittima di violenza – che non può essere sentita come testimone -devono essere supportate da ulteriori ed idonei riscontri estrinseci. Stanno poi acquisendo sempre maggiore rilievo nei procedimenti della crisi familiare, in generale, e con allegazioni di violenza, in particolare, le prove c.d. digitali ovvero registrazioni audio-video realizzate tramite smartphone, le fotografie e i file audio, introdotti nel processo mediante file mp3, jpeg ovvero mediante produzione dello screenshot del dispositivo utilizzato per acquisire la prova, diventano quindi un'importante risorsa per il giudice delegato. All'uopo va ricordato che i messaggi whatsapp e gli «sms» conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat" di whatsapp mediante copia dei relativi «screenshot», tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 gennaio 2025, n. 1254). I messaggi whatsapp e gli «short message service» («SMS») risultano riconducibili nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. I, 17/07/2019, n. 19155; Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2019, n. 5141). La Suprema Corte ha all'uopo evidenziato che per far perdere in un processo la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di una chat occorre un disconoscimento «chiaro, circostanziato ed esplicito», che si deve concretizzare «nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta», risultando inefficaci i semplici richiami, fatti dalla parte, ai propri scritti difensivi nei quali dichiarava che quanto rappresentato dalle riproduzioni informatiche non corrispondesse alla realtà dei fatti in essa descritta (cfr. Cass. civ., sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12794). Riferimenti C. Filauro, Dell’Appello, La prova nei procedimenti con allegazioni di violenza di genere, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 17 ottobre 2025; L. Parlanti, Dell’Appello, Effetti della allegazione della violenza domestica nei procedimenti civili e ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 25 giugno 2024; C. Costabile, Addebito della separazione e prova della infedeltà coniugale nell'era dei social network, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 19 ottobre 2022. |