Corte costituzionale: anche nel processo penale il medico deve poter citare in giudizio l’assicuratore della struttura sanitaria
27 Novembre 2025
Con la sentenza n. 170/2025, depositata il 25 novembre, la Corte si pronuncia su una questione sollevata dal Tribunale di Verona nell'ambito di un processo penale nei confronti di un medico dipendente a tempo indeterminato di una Azienda unità locale socio-sanitaria, imputato del delitto di omicidio colposo commesso nell'esercizio della professione sanitaria, di cui agli artt. 589 e 590-sexies c.p. Il difensore dell'imputato aveva chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell'assicurazione della struttura sanitaria e il giudice, ritenendo che alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 83 c.p.p. l'istanza avrebbe dovuto essere rigettata, aveva rimesso la questione al vaglio della Corte, ravvisando «un'ingiustificata disparità di trattamento […] tra l'imputato assoggettato all'azione risarcitoria nel processo penale (al quale è precluso, in forza dell'attuale previsione dell'art. 83 c.p.p., di ottenere la citazione dell'assicuratore della struttura quale responsabile civile) ed il convenuto con la stessa azione in sede civile (che invece può chiamare in garanzia, ai sensi degli artt. 1917,4º comma, c.c. e 106 c.p.c., il medesimo assicuratore), già riscontrata nelle [ricordate] sentenze n. 112 del 1998 e n. 159 del 2022 della Corte costituzionale». La Corte ha ritenuto fondata la questione nel merito ricordando come, con la sentenza n. 112/1998, l'art. 83 c.p.p. fosse stato ritenuto costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consentiva anche all'imputato di chiamare nel processo penale l'assicuratore nella specifica ipotesi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti prevista dalla legge n. 990 del 1969. I principi espressi con la sentenza del 1998 sono stati poi puntualmente ribaditi nella successiva sentenza n. 159/2023, che ha nuovamente dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che l'assicuratore potesse essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato, questa volta nel caso dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente all'esercizio dell'attività venatoria, prevista dall'art. 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992. In entrambe le occasioni, la Corte aveva ravvisato una violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento dell'imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell'ambito del processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile. La medesima ingiustificata disparità di trattamento viene dunque ravvisata anche nel caso dell'assicurazione, obbligatoria ex lege per le strutture sanitarie, per la responsabilità civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l'ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano (art. 10, comma 1, terzo periodo, l. n. 24 del 2017, in relazione all'art. 7, comma 3). Conclude la Corte: «anche al medico “strutturato”, contro il quale sia esercitata un'azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere la citazione dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile. In mancanza, “l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo”, instaurato ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017, rimarrebbe “compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese”, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. (sentenza n. 159 del 2022)». Viene dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. In via consequenziale, «anche per non creare disarmonie nel sistema, né ingiustificate disparità di trattamento tra medici “strutturati” e medici liberi professionisti», viene dichiarata l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato». |