Competenza territoriale e separazione: conta l’ultima residenza comune effettiva

La Redazione
27 Novembre 2025

In una vicenda di separazione coniugale, il Tribunale di Chieti prima e la Corte d’Appello dell’Aquila poi avevano ritenuto competente Chieti, valorizzando l’originaria convivenza e la residenza anagrafica e non l’ultima residenza comune. Segue il ricorso in Cassazione della moglie.

La competenza territoriale nella separazione si determina in base all'ultima residenza comune intesa come luogo della vita familiare stabile prima della cessazione della convivenza. Ai sensi dell'art. 43 c.c., la residenza resta tale anche se un coniuge lavora in altro Comune, purché rientri abitualmente a casa e mantenga lì il centro delle relazioni familiari e sociali. Nel caso di specie, i coniugi venduta la prima casa a Chieti ne avevano acquistato una nuova in altro comune, dove la moglie rientrava nel weekend pur lavorando in altro comune, la Cassazione riconosce che l'ultima residenza comune coincide con l'ultima abitazione (centro effettivo della vita familiare) dichiarando competente il Tribunale di Pescara.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.