Competenza territoriale e separazione: conta l’ultima residenza comune effettiva
27 Novembre 2025
La competenza territoriale nella separazione si determina in base all'ultima residenza comune intesa come luogo della vita familiare stabile prima della cessazione della convivenza. Ai sensi dell'art. 43 c.c., la residenza resta tale anche se un coniuge lavora in altro Comune, purché rientri abitualmente a casa e mantenga lì il centro delle relazioni familiari e sociali. Nel caso di specie, i coniugi venduta la prima casa a Chieti ne avevano acquistato una nuova in altro comune, dove la moglie rientrava nel weekend pur lavorando in altro comune, la Cassazione riconosce che l'ultima residenza comune coincide con l'ultima abitazione (centro effettivo della vita familiare) dichiarando competente il Tribunale di Pescara. |