L’incidenza delle “vicende giudiziali” del rapporto di lavoro sulla NASPI

26 Novembre 2025

L’INPS può recuperare le prestazioni previdenziali erogate (i.e. NASPI) se il lavoratore ha ottenuto una sentenza con la quale è stata disposta la conversione del contratto di lavoro per nullità del termine di durata ad esso apposto?

L'autonomia del rapporto previdenziale tra il lavoratore assicurato e l'INPS, comporta che l'erogazione della prestazione previdenziale (i.e. NASPI) esula da ogni eventuale valutazione circa la fondatezza dell'azione coltivata dall'assicurato avente ad oggetto la nullità del termine di durata inserito nel contratto di lavoro. Infatti, ciò che fonda e giustifica l'erogazione della suddetta prestazione previdenziale è esclusivamente la condizione di bisogno determinata dalla perdita della retribuzione, essendo la decadenza e/o la sospensione e/o la riduzione del trattamento collegata alla cessazione di tale situazione ovvero alla sua attenuazione per rioccupazione del lavoratore. L'evento coperto dalla NASPI è, infatti, la disoccupazione involontaria che ne costituisce, al contempo, il fatto costitutivo, sicché tale evento protetto e la connessa condizione di bisogno non possono venir meno solo perché, per effetto della decisione giudiziale di accertamento della nullità del termine apposto al contratto, il rapporto di lavoro deve ritenersi mai estinto. In altri termini, sebbene la mentovata decisione comporti il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria, lo stesso non può affermarsi in relazione alla condizione dell'assicurato precedente all'effettiva ripresa. Infatti, non si verifica in tal caso l'ipotesi di prestazione previdenziale erroneamente concessa o erogata, dal momento che la tutela della situazione di bisogno attiene al rapporto previdenziale, il quale è autonomo rispetto a quello di lavoro, sicché le vicende concernenti quest'ultimo ed il suo svolgimento - in particolare con riferimento alla tutele apprestate per il ripristino del rapporto - non possono riverberarsi automaticamente sul primo, considerato che l'oggetto della protezione viene meno solo con il ripristino del sinallagma del rapporto lavorativo e della retribuzione. (Cfr.: Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23876; Cass., sez. lav., 10 gennaio 2025, n. 602; Cass., sez. lav., 04 novembre 2019, n. 28295).

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