Revocabilità delle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova

28 Novembre 2025

L’art. 26 d.lgs. n. 151/2015 non è applicabile alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, considerato quanto indicato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12 del 04/03/2016?

L'art. 26 d.lgs. n. 151/2015, che disciplina le dimissioni telematiche e la facoltà di revoca entro 7 giorni delle medesime, si fonda sull'esigenza di garantire l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore, contrastando il fenomeno delle cc.dd. "dimissioni in bianco". Il comma 7 del mentovato articolo stabilisce che i commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono nelle sedi di cui all'art. 2113, comma 4, c.c., ovvero innanzi alle commissioni di certificazione di cui all'art. 76 d.lgs. n. 276/2003. Il successivo comma 8-bis prevede, invece, che le disposizioni di cui allo stesso articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA. In merto all'applicabilità o meno di tale disciplina alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, è necessario osservare che la circolare del MLPS n. 12 del 2016 introduce un'ipotesi derogatoria non prevista dalla norma primaria, avente di per sé carattere eccezionale, e, pertanto, insuscettibile di applicazione oltre i limiti in essa considerati. Sul punto si rammenta che le circolari ministeriali costituiscano atti interni all'Amministrazione, diretti ad uniformare l'azione degli organi amministrativi subalterni, ma non costituiscono fonti di diritto, né possono vincolare l'interpretazione giudiziale. Nel caso specifico, la circolare citata ha conferito alla norma contenuti diversi rispetto al suo dato testuale, andando oltre una mera attività interpretativa, sicché essa non potrebbe escludere l'applicazione dell'art. 26 d.lgs. n. 151/2015 anche alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, con conseguente validità ed efficacia della revoca intervenuta entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico. (Cfr.: Cass., sez. lav., sez. 11 settembre 2025, n. 24991).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.