Lavoro agricolo e vincolo familiare tra datore e lavoratore

05 Novembre 2025

Se l’iscrizione all’elenco dei lavoratori agricoli è venuta meno a seguito di controllo da parte dell’INPS in ragione dell’esistenza di un vincolo familiare tra datore e lavoratore, quest’ultimo può addurre la mancanza della convivenza per fondare la presunzione della natura subordinata del rapporto di lavoro?

In linea generale, l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 D.lgs. n. 375/1993, con la conseguenza che, in tal caso, graverà sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio. Ciò premesso, nell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro fra soggetti legati da vincolo familiare è necessario provare non solo la natura subordinata di detto rapporto ma anche la sua onerosità, tenuto conto della presunzione di gratuità fondata su esigenze solidaristiche e di collaborazione endofamiliare. Nel caso in cui i soggetti non convivano, tuttavia, non vige una presunzione di contenuto contrario. Ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. (Cass., sez. lav., 26 agosto 2025, n. 23919; Cass., sez. lav., 06 luglio 2021, n.19144).

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