Il risarcimento in forma specifica comprende implicitamente quello per equivalente

01 Dicembre 2025

La questione in esame è la seguente: proposta domanda di risarcimento in forma specifica, il giudice può procedere al risarcimento per equivalente?

Massima

In tema di violazione dei diritti reali, il giudice, in ipotesi di materiale impossibilità del risarcimento in forma specifica oggetto di domanda del danneggiato, può assegnare un risarcimento per equivalente, anche se non espressamente richiesto, in quanto la domanda di risarcimento in forma specifica comprende quella di risarcimento per equivalente, sicché la proposizione della prima contiene implicitamente anche quest'ultima.

Il caso

In un giudizio per risarcimento dei danni connessi ad attività edilizia, l'attore aveva chiesto la reintegrazione in forma specifica, id est la rimessione in pristino stato della tubatura fognaria, ma i giudici - senza che lo stesso attore lo chiedesse - riconoscevano una somma a titolo di risarcimento per equivalente.

Il convenuto, nel proporre ricorso in cassazione, lamentava la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che all'attore non poteva essere riconosciuta una tutela differente rispetto a quella richiesta.

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso sul rilievo che la domanda di risarcimento in forma specifica comprende quella di risarcimento per equivalente, sicché la proposizione della prima contiene implicitamente anche quest'ultima.

La questione

La questione in esame è la seguente: proposta domanda di risarcimento in forma specifica, il giudice può procedere al risarcimento per equivalente?

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia in commento dà continuità al principio di legittimità a mente del quale mentre la richiesta di risarcimento del danno per equivalente non comporta un mutamento (mutatio), ma una mera modificazione (emendatio) della domanda rispetto a quella di reintegrazione in forma specifica precedentemente avanzata (Cass. n. 12168/2017; Cass. n. 22223/2014), costituisce invece domanda nuova, non proponibile per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica avanzata nel corso del giudizio, in luogo della domanda di risarcimento del danno per equivalente contenuta nell'originario atto di citazione (Cass. n. 9709/2024; Cass. n. 8424/2000; Cass. n. 2300/1988).

L'enunciazione di tale principio trae origine dall'osservazione che il risarcimento del danno per equivalente, rappresentando una reintegrazione del patrimonio che si realizza mediante l'attribuzione di una somma di danaro pari al valore della cosa perduta o danneggiata, si atteggia come la forma, per così dire, tipica di ristoro del pregiudizio subito dal danneggiato, laddove il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell'eadem res, tende a realizzare una forma di ristoro del medesimo pregiudizio più ampia, e di regola più onerosa per il debitore, giacché l'oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del danneggiato, di una cosa del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella perduta o danneggiata (Cass. n. 12964/2005; Cass. n. 380/1997): per tale ragione, configurandosi il risarcimento per equivalente come un minus rispetto al risarcimento in forma specifica, e dovendosi quindi ritenere la relativa richiesta implicita nella domanda di reintegrazione, si afferma anche che, mentre non incorre in ultrapetizione il giudice che, a fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica, disponga d'ufficio una diversa e meno invasiva modalità di risarcimento del danno, il vizio in questione risulta invece integrato nella diversa ipotesi in cui sia stato richiesto il risarcimento per equivalente e il giudice abbia disposto il risarcimento in forma specifica (Cass. n. 24737/2023; Cass. n. 11438/2021)

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito (come del resto, nella responsabilità contrattuale), difatti, compete al danneggiato, in via generale, il risarcimento per equivalente, e, tuttavia, gli è consentito chiedere, con una scelta che spetta solo a lui e non al danneggiante (il quale può - bensì - attivarsi, anche nel corso del processo, per risarcire spontaneamente il danno anche in una forma diversa da quella prescelta dal creditore, ma quest'ultimo può tuttavia legittimamente rifiutare una forma di risarcimento eventualmente diversa da quella da lui richiesta in giudizio), la reintegrazione in forma specifica, qualora essa sia in tutto o in parte possibile e non risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Quanto ai poteri d'ufficio del giudice, essi sono previsti, al riguardo, a tutela del danneggiante, dal capoverso dell'art. 2058 c.c., ma solo per la ipotesi in cui sia stata richiesta la reintegrazione in forma specifica, e non sono estensibili alla diversa ed ordinaria ipotesi di domanda di risarcimento per equivalente (Cass. n. 6985/1997).

Osservazioni

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte, appunto, a far valere uno di tali diritti, atteso il carattere assoluto degli stessi (Cass., sez. un. n. 5113/1995; Cass. n. 866/2007) salvo che sia la stessa parte danneggiata a chiedere la condanna per equivalente.

Si è rilevato (Cass. n. 14609/2012) che non possono ritenersi applicabili i limiti inerenti alla regolamentazione del risarcimento del danno alla tutela reale, che, oltre a trovare la propria disciplina specifica negli artt. 948 e 949 c.c., «esige la rimozione del fatto lesivo» (Cass. n. 10932/1993) e si è richiamato il vivace dibattito culturale che la dottrina negli ultimi tempi ha dedicato al tema della collocazione o meno della reintegrazione in forma specifica nell'area - come modalità - del risarcimento del danno, ovvero come tutela del tutto autonoma e da esso distinta; ritenendosi preferibile la prima soluzione, maggiormente condivisa, anche sulla scorta degli argomenti fondati sulla collocazione della norma, sulla sua portata letterale e su una nozione di danno ampia, cioè non riferibile al solo nocumento di natura patrimoniale, ma anche all'alterazione, sul piano fenomenico, come conseguenza dell'atto illecito, dell'integrità e della consistenza del bene.

Pertanto, ove la controversia abbia ad oggetto la violazione di diritti reali, come nel caso oggetto della pronuncia in commento, la domanda di reintegrazione in forma specifica non incontra il limite stabilito dall'art. 2058, secondo comma, c.c., il quale, prevedendo che, ove tale forma di tutela risulti eccessivamente onerosa per il debitore, il risarcimento possa aver luogo solo per equivalente, impone al giudice di scegliere la reintegrazione in forma specifica, ogni qualvolta la stessa sia materialmente possibile (Cass., sez. un., n. 10499/2016; Cass. n. 1607/2017; Cass. n. 14609/2012).

Tale principio, che ha la sua ragion d'essere nel carattere assoluto dei diritti reali, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, postula infatti che il proprietario del bene abbia fatto ricorso alla tutela reale, mediante la proposizione della domanda di restituzione o di riduzione in pristino (Cass. n. 19942/2020), e non può quindi trovare applicazione qualora lo stesso proprietario opti per la tutela risarcitoria, chiedendo il riconoscimento dell'equivalente del bene perduto o danneggiato.

In conclusione, nel caso di materiale impossibilità, dunque torna a valere la regola per cui aver chiesto la reintegrazione autorizza il giudice di merito ad assegnare un risarcimento per equivalente, anche se non espressamente richiesto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.