Se il difensore di fiducia si cancella dall’Albo, la notificazione della citazione va effettuata a mani dell’imputato

28 Novembre 2025

In tema di notificazioni, la Corte di cassazione ha affermato che è affetta da nullità assoluta la notificazione all'imputato del decreto di citazione per l'appello eseguita presso il difensore d'ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell'avvenuta cancellazione dall'Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione personalmente all'imputato.

La vicenda processuale

La sentenza premette che, in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Cass. pen., sez. I, 9 gennaio 2013, n. 8521, Chahid, Rv. 255304 – 01; Cass. pen., sez. III, 22 dicembre 2017, n. 24979, dep. 2018, F., Rv. 273525 – 01). Nella specie, emerge dagli atti che l'imputato è stato giudicato in primo grado in epoca antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 150/2022 che ha riguardato anche l'art. 420-bis, c.p.p., disciplinante il processo in assenza dell'imputato; all'udienza del 12/02/2018, ne era stata dichiarata l'assenza e, alla successiva del 12/03/2018, lo stesso risultava detenuto per altra causa e rinunciante a comparire, sempre assistito da difensore fiduciario (lo stesso del quale era stata poi constatata la cancellazione dall'albo professionale); la sentenza appellata veniva pronunciata all'esito di tale udienza. Dal certificato del DAP in atti, poi, emerge che l'imputato, detenuto in esecuzione di pena per altra causa, era stato scarcerato il 15/04/2022, con affidamento al servizio sociale, all'atto della scarcerazione risultando come ultimo domicilio eletto la comunità MARIS sita in La Spezia. Nel decreto presidenziale 19/02/2025, di citazione per l'udienza del 24/04/2025 in appello, si dava ancora atto del domicilio eletto presso il difensore di fiducia del foro di La Spezia, ma la notifica disposta presso costui non veniva effettuata, leggendosi nella relativa relata che non era stato possibile notificare l'atto perché il destinatario risultava cancellato dall'albo degli avvocati di La Spezia. La successiva notifica all'imputato, presso la comunità MARIS suindicata, luogo presso il quale si è evidentemente ritenuto trovarsi di fatto l'imputato, non era andata a buon fine per essere il destinatario sconosciuto. La notifica era stata disposta, quindi, presso il difensore nominato d'ufficio, ai sensi dell'art. 161 comma 4, c.p.p. Quest'ultimo difensore veniva peraltro sostituito, con nomina successiva alla sentenza del 24/04/2025, avendo il legale rappresentato di non essere patrocinante in cassazione. Dopo tale premessa, la sentenza puntualizza che il caso all'esame, di processo celebrato cioè in assenza dell'imputato, non rientra nella disciplina introdotta dalla novella di cui al d. lgs. n. 150 del 2022, trattandosi di processo già pendente nel quale, alla data di entrata in vigore della riforma, era già stata pronunciata ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato; infatti, la disposizione transitoria contenuta nell'art. 89 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 prevede che «1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.»).

Nella specie, infatti, l'imputato è stato dichiarato assente all'udienza del 12/02/2018, nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente applicazione dell'art. 420-bis c.p.p., nella formulazione antecedente alla novella introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, che consentiva il giudizio in absentia nei confronti dell'imputato che non avesse espressamente rinunciato ad assistervi, anche nell'ipotesi in cui egli avesse dichiarato o eletto domicilio, non distinguendo tra l'elezione di domicilio presso difensore fiduciario o nominato d'ufficio.

Ciò posto, vanno richiamati alcuni principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di elezione di domicilio dell'imputato presso il difensore, sebbene d'ufficio: qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 c.p.p., in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-bis dell'art. 162 cit. di rendere, cioè, reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale e assistito da un difensore d'ufficio (Cass. pen., sez. I, 9 marzo 2021, n. 17096, Austin, Rv. 281198 – 01). E, in via di stretta conseguenzialità, si è altresì precisato che le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore d'ufficio (nella specie, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso tale difensore d'ufficio) sono affette da nullità assoluta, ove quest'ultimo abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, c.p.p., in quanto, benché non omesse, ma solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, sono radicalmente inidonee ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all'imputato (Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2022, n. 32586, Stroe, Rv. 283566 – 01).

Tali principi hanno trovato conferma anche nel diritto vivente successivamente formatosi, a mente del quale, ove l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 c.p.p. e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p. (Cass. pen., sez. un., 13 luglio 2023, n. 42603, El Karti, Rv. 285213 – 01). In tale ultimo arresto, peraltro, il Supremo organo della nomofilachia, operato un rinvio, tra l'altro, anche a Cass. pen., sez. un., n. 15498/2021, Lovric, ha precisato che, diversamente opinando, si profilerebbe il rischio di ricadute nel sistema presuntivo di conoscenza degli atti, incentrato sulla mera regolarità formale del procedimento di notificazione, con sacrificio dell'esigenza di una informazione effettiva e della conseguente possibilità di procedere validamente in assenza dell'imputato, essendo compito del giudice accertare la rituale instaurazione del contraddittorio e la corretta costituzione del rapporto processuale, in modo da garantire che la mancata partecipazione dell'imputato sia ascrivibile alla conoscenza del processo

e a una determinazione volontaria, in dipendenza della ricezione personale dell'atto di citazione a giudizio, oppure, secondo l'elencazione dell'art. 420-bis, comma 2, c.p.p., di situazioni definibili quali “indici di conoscenza”.

La sentenza afferma che i sopra richiamati principi siano validi anche nel caso all'esame, nel quale il domicilio era stato originariamente eletto presso un difensore fiduciario. La successiva cancellazione del difensore di fiducia dal relativo albo professionale configura, infatti, un'ipotesi di elezione effettuata presso un domicilio inesistente, tale per causa non riconducibile alla volontà dell'imputato, esattamente come nell'ipotesi di elezione presso difensore d'ufficio che rifiuti la domiciliazione. Si tratta, pertanto, di una notifica non solo inidonea o insufficiente, ma addirittura inesistente, sia pur per fatto sopravvenuto e, comunque, radicalmente inidonea a instaurare un valido contraddittorio, come tale affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.

Invero, una volta accertata l'inesistenza del domicilio eletto, la notificazione dell'atto di citazione per il giudizio di appello all'imputato avrebbe dovuto essere eseguita nelle forme previste dall'art. 157, c.p.p. anteriormente vigente, eventualmente avviando le relative ricerche a mente dell'art. 159 stesso codice, ma non mediante consegna di copia al difensore d'ufficio, a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

La Corte ne fa discendere l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l'ulteriore corso.

Considerazioni conclusive

La sentenza merita apprezzamento in quanto si mostra rispettosa del diritto al contraddittorio e alla previa reale ed effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, ripudiando qualsiasi sistema presuntivo di conoscenza.

Infatti, di fronte ad una fattispecie processuale, nella quale l'imputato era stato dichiarato assente nella vigenza dell'art. 420-bis c.p.p., nella formulazione antecedente alla novella introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, che quindi consentiva il giudizio in absentia nei confronti dell'imputato che “nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio”, senza distinzione tra l'elezione di domicilio presso difensore fiduciario o ufficioso, la sentenza appare davvero garantista. Essa considera la cancellazione del difensore di fiducia dal relativo albo professionale come un'ipotesi di elezione effettuata presso un domicilio inesistente, ma per causa non riconducibile alla volontà dell'imputato, esattamente come nell'ipotesi di elezione presso difensore d'ufficio che rifiuti la domiciliazione.

La Corte conclude correttamente ritenendo, in questo caso, la notifica al difensore d'ufficio non solo inidonea o insufficiente, ma addirittura inesistente, sia pure per fatto sopravvenuto e, comunque, radicalmente inidonea a instaurare un valido contraddittorio, come tale affetta da nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p. per “omessa citazione dell'imputato”.

Siamo perciò di fronte ad una pronuncia veramente pregevole.

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