Furto con strappo: la Consulta esclude l’attenuante della lieve entità
28 Novembre 2025
La Consulta valorizza l’intrinseca gravità del reato, connotato da contatto fisico e potenziale degenerazione in fatti più gravi, e ritiene non violati i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena. Evidenziato anche l’impatto sociale dello scippo in termini di paura diffusa e condizionamento delle scelte di mobilità delle persone. Ed ha, inoltre, affermato che non è costituzionalmente illegittima l’assenza, nell’ordinamento, della circostanza attenuante della lieve entità per il furto con strappo. Con la pronuncia in esame, sono state dichiarate non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Milano, chiarendo che tale reato presenta caratteristiche di offesa omogenee e un nucleo di violenza percepita dalla vittima che ne accresce la gravità. Nel valutare i principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena, la Corte ha escluso che l’omessa previsione dell’attenuante determini una sproporzione sanzionatoria. La ragione risiede nell’intrinseca serietà del furto con strappo: lo scippo comporta sempre un’intrusione personale, attraverso il contatto fisico con la vittima, che rende l’offesa particolarmente intensa, sia per la lesione del bene sottratto sia per l’incidenza sulla sfera personale. Vengono sottolineati inoltre i profili di pericolosità insiti nello scippo: la dinamica tipica può facilmente degenerare in reati più gravi, producendo conseguenze dannose superiori rispetto a un ordinario furto senza contatto. Questo rischio oggettivo, unito alla particolare modalità aggressiva della condotta, corrobora la scelta legislativa di non prevedere l’attenuante della lieve entità. Sul piano sociale, la Corte rileva che lo scippo genera paura, frustrazione e una percezione di insicurezza diffusa, con ricadute concrete sulle abitudini quotidiane e sulle scelte di mobilità delle persone, elementi che giustificano un trattamento sanzionatorio rigoroso. *Fonte: DirittoeGiustizia |