PCT: mancato deposito in appello del fascicolo di parte e della sentenza impugnata
02 Dicembre 2025
Massima Nel rito del lavoro, il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata e la mancata o tardiva restituzione del fascicolo ritirato alla chiusura dell'istruzione comporta che il giudice, ove questi non possa supplire con gli atti di causa, debba ordinare all'appellante medesimo, a norma dell'art. 421 c.p.c., detto deposito e che, in caso di inosservanza dell'ordine, stante la persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, egli debba rigettare nel merito l'impugnazione. Il caso Un lavoratore riassumeva un giudizio presso la Corte d'Appello di Milano a seguito di una pronuncia della Cassazione che, accogliendo uno dei motivi del ricorso proposto da una compagnia aerea presso cui lavorava la parte, cassava con rinvio la sentenza impugnata. La Corte d'appello ambrosiana confermava le statuizioni della prima sentenza del Tribunale di Milano perché, attenendo l'oggetto del giudizio unicamente all'accertamento della legittimità del contratto a termine stipulato tra le parti per il periodo 1 ottobre 2010 - 28 febbraio 2011 per ragioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 368/2001, nella memoria di costituzione la società aveva dichiarato che avrebbe depositato con separata nota i fascicoli di parte dei precedenti gradi di giudizio, ma tali documenti non risultavano depositati, sicché non era possibile valutare l'idoneità dei documenti indicati dalla società come atti da cui desumere la sussistenza delle ragioni sostitutive poste a fondamento del contratto, con conseguente impossibilità di formulare anche solo un giudizio di verosimiglianza circa l'effettività delle ragioni sostitutive poste a fondamento del contratto per cui vi era causa. La società ricorreva, quindi, nuovamente per Cassazione rilevando che la Corte di appello di Milano aveva erroneamente ritenuto che non avesse assolto l'onere probatorio in ordine all'effettiva sussistenza delle ragioni sostitutive dedotte in contratto e del nesso causale intercorrente tra le stesse e l'assunzione, per effetto del mancato deposito del fascicolo di parte contenente documenti necessari ai fini della pronuncia; assume che, successivamente alla costituzione nel giudizio in riassunzione e in prossimità dell'udienza, era stata rifiutata immotivatamente dalla Cancelleria l'acquisizione del fascicolo. La Cassazione, con la decisione in commento, ha accolto il ricorso della compagnia aerea. La questione La questione in esame è la seguente: il mancato deposito del fascicolo di parte in appello può essere supplito dal potere officioso del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c.? Le soluzioni giuridiche La Corte di cassazione, con la decisione in commento, ha accolto il ricorso della compagnia aerea affermando che nel rito del lavoro, il mancato deposito, da parte dell'appellante, del proprio fascicolo e della sentenza impugnata e la mancata o tardiva restituzione del fascicolo ritirato alla chiusura dell'istruzione comporta che il giudice, ove questi non possa supplire con gli atti di causa, debba ordinare all'appellante medesimo, a norma dell'art. 421 c.p.c., detto deposito e che, in caso di inosservanza dell'ordine, stante la persistente carenza della documentazione necessaria ai fini della decisione, egli debba rigettare nel merito l'impugnazione. La Suprema Corte ha affermato che a tali principi, tutt'ora validi e da confermare, anche in regime di processo civile telematico, non si è attenuta la Corte d'appello di Milano, che, incaricata dalla pronuncia rescindente di riesaminare i fatti e gli atti di causa alla luce dei principi di diritto ivi espressi, peraltro sulla base dei documenti già acquisiti nelle fasi di merito precedenti, ha imposto una preclusione non necessitata dallo sviluppo processuale della fattispecie concreta, ben potendo ordinare l'acquisizione del fascicolo di parte indispensabile per la decisione (cartaceo o digitalizzato), e, solo in caso di mancata ottemperanza all'ordine, pronunciarsi per il rigetto nel merito delle eccezioni e difese della società. Osservazioni La decisione in commento appare particolarmente condivisibile sia per la sua chiarezza che per il suo ragionamento in diritto. La Corte di cassazione ha chiarito che il deposito del fascicolo di parte in appello nel processo del lavoro deve rispettare, innanzitutto, le modalità previste dal processo civile telematico (PCT). Ha affermato, però, che la mancata osservanza delle regole sul deposito telematico non comporta automaticamente l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'appello, ma va valutata in relazione alla possibilità di esaminare, aliunde, gli atti e i documenti e alla tutela del contraddittorio. Ha inoltre ribadito che il giudice deve ordinare il deposito ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e, solo in caso di mancata ottemperanza, rigettare nel merito l'impugnazione. L'ordinanza in commento richiama, seppur succintamente, principi consolidati sulla natura del fascicolo di parte e sul regime delle preclusioni nel rito del lavoro. Si evidenzia, in particolare, l'importanza degli artt. 434 c.p.c. e 347 c.p.c., nonché delle norme sul PCT (d.l. n. 179/2012, così come successivamente convertito, e provvedimenti attuativi). La giurisprudenza di legittimità, richiamata nell'ordinanza in commento (Cass., sez. un., n. 899/1999; Cass. n. 22749/2010), ha più volte affermato che le irregolarità formali non devono tradursi in sanzioni processuali sproporzionate, in ossequio ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo. L'orientamento conferma la tendenza ad interpretare le norme sul deposito telematico in modo funzionale, evitando formalismi eccessivi. Nelle sentenze anzidette è stato, in particolare, ribadito che, nel rito del lavoro, non sono applicabili le norme ordinarie relative alle forme ed ai termini della costituzione in appello e che, pertanto, nel caso del mancato deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata, o di mancata o tardiva restituzione del fascicolo ritirato alla chiusura dell'istruzione, il giudice, che non possa supplire gli atti di causa, deve ordinare all'appellante, a norma dell'art. 421 c.p.c., il deposito del proprio fascicolo e, qualora tale onere non venga adempiuto, persistendo la mancanza della documentazione, deve rigettare l'appello nel merito (cfr. Cass., sez. un., n. 2438/1992; Cass., sez. un., n. 899/1999). Del resto la Cassazione ha più volte affermato che «l'art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta con la l. n. 353/1990, non contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata e pertanto i considerazione del principio di tassatività delle cause di improcedibilità la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione atteso che il giudice di appello è tenuto ad una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero - se il contenuto della sentenza non sia desumibile in modo in equivoco dall'atto di appello, ad una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto, analoga alla dichiarazione di inammissibilità per genericità dei motivi» (Cass. n. 2171/2009; Cass. n. 8290/2006, Cass. n. 10404/2003 cfr. anche Cass. n. 22749/2010). La Corte di cassazione, con la decisione in commento, si è attenuta all'orientamento consolidato della Suprema Corte ritenendo, quindi, che il giudice d'appello non poteva sic et simpliciter rigettare l'appello per il mancato deposito in telematico del fascicolo di parte in quanto aveva il potere-dovere di ordinare alla parte ex art. 421 c.p.c. il deposito del proprio fascicolo. La Corte di cassazione ha precisato, al riguardo, che, nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. n. 17102/2009). Nel caso di specie i documenti erano già stati acquisiti nella fasi di merito precedenti e, quindi, già erano stati nella disponibilità processuale delle parti. Il giudice d'appello doveva, quindi, ordinare alla parte, anche in cartaceo (in ossequio a quanto previsto dall'art. 196-quater, comma 1, delle disp. att. del c.p.c.), il deposito del fascicolo di parte e, soltanto in caso di inottemperanza ingiustificata all'ordine di produzione, eventualmente rigettare nel merito l'appello. |