Sospensione responsabilità genitoriale: rileva il pregiudizio anche solo potenziale

La Redazione
02 Dicembre 2025

Il Tribunale de L'Aquila (decr. 20 novembre 2025) ha ribadito che la sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., non richiede che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio: la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore.

La sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c., non richiede che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio: la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno (Cass. n. 27553/2021Cass. n. 28676/2022).

(Conformandosi a tale orientamento, il Tribunale de L'Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale dei genitori, con collocamento dei minori in una casa-famiglia, giacchè: a) la famiglia viveva in un rudere fatiscente e privo di utenze e in una piccola roulotte; b) i minori non avevano un pediatra e non frequentavano la scuola; c) i genitori si erano rifiutati di consentire le verifiche e i trattamenti sanitari obbligatori per legge; d) i genitori avevano fatto partecipare ai figli a una trasmissione televisiva a diffusione nazionale, nel corso della quale sono state descritte le condizioni di vita della famiglia, violando il diritto dei minori alla riservatezza e alla tutela dell'identità personale).

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