Le novità normative alla luce del decreto legge 159/2025 (c.d. “decreto lavoro”)

02 Dicembre 2025

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, si propone di rafforzare il sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro, intervenendo con un pacchetto organico di misure che spaziano dagli incentivi economici alle imprese virtuose, fino a strumenti più stringenti di controllo e responsabilità. Il focus evidenzia le principali novità, i punti di attenzione e le prime criticità operative, fornendo una lente di ingrandimento sulle questioni applicative che più interessano il professionista, chiamato ora a confrontarsi con nuovi obblighi e opportunità in un quadro in rapido mutamento normativo.

La ratio legis

Il tema della sicurezza sul lavoro rappresenta una priorità costante, come testimoniato dal continuo intervento legislativo. L'attuale governo ha quindi voluto intervenire sull'argomento. Il decreto legge 159/2025, pubblicato il 31 ottobre 2025, mira a intervenire in modo incisivo per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro e per rafforzare la prevenzione nelle realtà produttive più esposte, come l'agricoltura e l'edilizia. La ratio del provvedimento è quella di coniugare strumenti premiali e sanzionatori, con l'obiettivo di rendere la sicurezza un obiettivo strategico e condiviso per imprese, lavoratori e istituzioni.  Tuttavia, consta rilevare l'utilizzo – ancora una volta –  dell'ormai solita tecnica legislativa frammentaria e frammentante; come ormai consueto si rileva poi la totale inadeguatezza dello strumento del decreto legge per introdurre simili riarrangiamenti normativi che, invece, richiedono maggior accortezza e organicità. Come si vedrà, infatti, il decreto ha quasi una natura programmatica più che operativa – che sarebbe connaturata alla “emergenzialità” del decreto legge.

Il sistema di prevenzione si fonda sull'obbligo generale di tutela posto in capo al datore di lavoro dall'art. 2087 del Codice Civile e dettagliato dal d.lgs. 81/2008, che prevede obblighi non delegabili, quali la valutazione di tutti i rischi (DVR) e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il nuovo decreto, pur avendo una natura programmatica più che immediatamente operativa, si innesta su questo impianto, introducendo modifiche puntuali che necessitano di essere coordinate con la normativa primaria e la contrattazione collettiva.

Ciò premesso, si propone una disamina schematica delle principali novità introdotte.  

Le innovazioni del decreto legge

Il decreto introduce numerose novità, di seguito analizzate alla luce del quadro giuridico preesistente.

Art. 3 – Vigilanza, badge di cantiere e patente a crediti

L'articolo introduce l'obbligo, per i datori di lavoro operanti in appalto e subappalto nei cantieri edili e in altri settori a rischio (da individuarsi con successivo decreto), di dotare i lavoratori di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale e interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85). Questa misura non è una novità assoluta, ma un potenziamento di un obbligo già esistente. La vera innovazione del D.L. 159/2025 risiede quindi nella digitalizzazione, nell'introduzione di un codice univoco per contrastare la contraffazione e, soprattutto, nell'interoperabilità con il Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), con l'obiettivo di aumentare la tracciabilità e l'efficacia dei controlli.
Vengono inoltre inasprite le misure relative alla patente a crediti, con decurtazioni più rapide e un raddoppio della sanzione amministrativa (da 6.000 a 12.000 euro), e si estende l'obbligo di indicare le imprese in subappalto nella notifica preliminare dei cantieri      
 

Art. 5 – Prevenzione e formazione

Viene disposto l'obbligo di aggiornamento periodico per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti, con modalità da definirsi tramite contrattazione collettiva. Le attività formative devono essere registrate sia nel fascicolo elettronico del lavoratore sia nel fascicolo sociale e lavorativo, entrambi collegati al SIISL. Questa norma rafforza il ruolo centrale dell'RLS, figura tramite cui i lavoratori esercitano il diritto di controllare l'applicazione delle norme antinfortunistiche e di promuovere l'adozione di misure idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica.

Il d.lgs. 81/2008 e la contrattazione collettiva già prevedono specifici obblighi di informazione, formazione e addestramento per i lavoratori, i dirigenti e i preposti. L'innovazione consiste nell'estendere esplicitamente l'obbligo di aggiornamento periodico alle realtà più piccole, garantendo una continuità formativa essenziale.

Art. 6 – Accreditamento dei soggetti formatori

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la Conferenza Stato-Regioni dovrà aggiornare i criteri e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che erogano formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 7 – Tutela assicurativa e sicurezza studenti nei percorsi scuola-lavoro

L'assicurazione INAIL copre anche gli infortuni in itinere (tragitto casa-lavoro) per gli studenti impegnati in percorsi scuola-lavoro. Inoltre, le convenzioni scuola-impresa non possono prevedere l'impiego degli studenti in lavorazioni ad alto rischio individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'azienda ospitante.

Art. 10 – Norme UNI e consultazione gratuita

È sostituito il riferimento al “British Standard OHSAS 18001:2007” con la nuova “norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024”.

Art. 14 – Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)

Dal 1° aprile 2026, il SIISL diventa il canale centrale per la pubblicazione delle posizioni lavorative da parte dei datori di lavoro che richiedono benefici pubblici e per le comunicazioni obbligatorie.

Art. 15 – Cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni 

È prevista l'adozione di linee guida per il tracciamento e l'analisi dei “mancati infortuni” (near-miss) nelle imprese con più di 15 dipendenti, con obbligo di comunicazione dei dati aggregati e delle azioni correttive.             
 

Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

Le visite di sorveglianza sanitaria sono ora computate nell'orario di lavoro (salvo quelle preassuntive).

È poi introdotto l'obbligo di visita medica “mirata” nei casi di ragionevole sospetto di assunzione di alcol/stupefacenti per attività ad alto rischio.

Art. 18 – Organizzazioni di volontariato della protezione civile

Introdotto l'art. 3-bis nel d.lgs. 81/2008 per disciplinare l'applicazione della normativa sulle organizzazioni di volontariato della protezione civile: definite procedure di formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria e DPI. A tal proposito le sedi associative e i luoghi di esercitazione non sono equiparati a “luoghi di lavoro”.

Si segnalano, poi, altre misure di rilievo

  • Art. 1: Revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL.
  • Art. 2: Nuove regole per l'accesso e la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità.
  • Art. 4: Potenziamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente dei Carabinieri per la tutela del lavoro.
  • Art. 8: Erogazione di borse di studio per i superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattie professionali.
  • Art. 9: Adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità INAIL.
  • Art. 11: Estensione delle anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative INAIL.
  • Art. 12: Misure per la stabilizzazione del personale medico INAIL.
  • Art. 13: Semplificazione dei controlli e digitalizzazione dei domicili degli amministratori d'impresa.
  • Art. 16: Rafforzamento delle attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti territoriali del Servizio sanitario nazionale.
  • Art. 19: Proroga e stabilizzazione dei contratti a termine per il personale di protezione civile.
  • Art. 20: Proroga dello stato di emergenza per eventi meteorologici in Toscana e province limitrofe.

Con il d.l. 31 ottobre 2025, n. 159 si deve rilevare l'adozione di una tecnica legislativa frammentaria, che si inserisce in un quadro normativo già complesso e stratificato. Questa tendenza, già criticata in occasione delle riforme precedenti (d.l. 4 maggio 2023, n. 48; l. 3 luglio 2023, n. 85), rischia di generare confusione applicativa e di limitare l'efficacia delle misure di prevenzione, come sottolineato dalla dottrina e dalle audizioni parlamentari, che auspicano maggiore uniformità e chiarezza interpretativa.

L'introduzione di badge digitali e della patente a crediti nei cantieri edili e nei settori a rischio rappresenta un passo avanti per la tracciabilità e la trasparenza, ma solleva interrogativi sull'interoperabilità dei sistemi informatici, sulla gestione delle decurtazioni e sui rischi di blocco produttivo. La disciplina della patente a punti, già oggetto di attenzione in dottrina, necessita di una regolamentazione dettagliata per evitare disparità applicative e garantire la continuità operativa delle imprese.

Sul fronte della formazione, l'obbligo di aggiornamento periodico degli RLS anche nelle PMI e la registrazione delle attività formative nei fascicoli elettronici sono misure positive, ma pongono problemi di coordinamento con la contrattazione collettiva e di effettiva tracciabilità. È inoltre necessario aggiornare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori per evitare la proliferazione di enti poco qualificati.

Per quanto riguarda il ruolo dell'INAIL, l'estensione delle coperture assicurative e il coinvolgimento dell'ente in attività formative e di incentivazione rischiano di ridurne il ruolo strategico nella governance delle politiche di prevenzione. La dottrina sottolinea l'importanza di un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle strategie.

Infine, molte delle innovazioni introdotte richiedono decreti attuativi e attività regolamentare, con il rischio che restino inattuate o depotenziate. È quindi fondamentale rafforzare il coordinamento tra istituzioni, parti sociali e organi di vigilanza per garantire l'effettiva applicazione delle nuove norme.

Conclusioni

Dall’analisi delle novità normative riportate, emerge che le scelte del legislatore si muovono prevalentemente su piani normativi e settoriali, privilegiando interventi puntuali e la copertura di esigenze specifiche, come la tutela degli studenti nei percorsi scuola-lavoro tramite la copertura INAIL per il tragitto casa-lavoro. Tuttavia, il dato relativo agli infortuni e alle morti sul lavoro indica che la questione della sicurezza mantiene una rilevanza significativa e complessa, non pienamente risolta dai soli aggiornamenti normativi o da disposizioni così settorializzate. La scelta di privilegiare interventi settoriali e incrementali, piuttosto che una strategia organica e integrata, potrebbe limitare l’efficacia degli sforzi complessivi nella prevenzione degli infortuni. Una maggiore sistematicità, che abbracci prevenzione, vigilanza, investimenti e partecipazione degli attori sociali, potrebbe favorire risultati più duraturi.

Un ulteriore aspetto riguarda l’utilizzo esteso delle risorse INAIL: l’ente è chiamato a finanziare formazione, incentivi alle imprese e campagne informative. Tuttavia, resta aperto il tema del ruolo delle parti sociali nella definizione delle strategie preventive e nella governance delle risorse, con il rischio che l’INAIL venga percepito più come fonte di finanziamento che come soggetto propulsore di politiche strutturali sulla sicurezza.

Infine, come già argomentato nell’introduzione, la norma richiede consistente attività regolamentare e dunque per vari aspetti rischia di restare lettera morta o fortemente depotenziata.

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