Malattia professionale multifattoriale e fattore tempo
01 Dicembre 2025
In tema di patologie manifestatesi dopo lungo tempo dalla esposizione a rischio, è stato osservato che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia - purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità - deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'INAIL. Pertanto, al fine di escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola, tuttavia, deve essere "temperata" in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Ne consegue che in caso di patologie multifattoriali, delle quali non era possibile indicare la causa unica ed esclusiva, occorre la dimostrazione dello specifico collegamento con l'esposizione a rischio cessata da lungo tempo. Ciò comporta che la distanza cronologica tra la lavorazione a rischio e la certificata manifestazione della malattia tabellata può concretamente incidere sulla eziopatogenesi. (Cfr.: Cass., sez. lav., 14 ottobre 2025, n. 27410; Cass., sez. lav., 21 novembre 2016, n. 23653). |