Scivola sul pavimento bagnato: la responsabilità è del proprietario di casa (o di chi ne ha la signoria, anche di fatto)

La Redazione
02 Dicembre 2025

Secondo la S.C., la responsabilità del custode, trattandosi di una responsabilità oggettiva, si fonda (non su un comportamento o un’attività del custode stesso, ma) sulla relazione intercorrente tra questi e la res in custodia, alla quale si connette il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e mantenerne il controllo in modo da impedire che produca danni a terzi.

Il caso affrontato dalla Corte è il seguente: un uomo (ricorrente per cassazione), recatosi in visita al nipote, era stato invitato ad entrare nell'abitazione dalla di lui coniuge e, varcata la soglia, era scivolato sul pavimento bagnato, riportando un trauma alla spalla sinistra. Per questo, il danneggiato conveniva in giudizio il nipote, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati in seguito alla caduta. Rigettata dal giudice di prime cure la domanda attorea per mancanza di prova, la Corte d'appello di Palermo rigettava, con altra motivazione, l'impugnazione del danneggiato ritenendo non responsabile il nipote/proprietario in quanto, al momento dell'incidente, trovandosi il nipote/proprietario al piano inferiore della casa, custode del pavimento bagnato era la di lui moglie che, per l'appunto, stava eseguendo le pulizie e aveva determinato la situazione di pericolo.

Nell'ambito del ricorso per cassazione la Corte ha ritenuto fondato il motivo ricordando che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, che può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito o dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente alla produzione del danno delle condotte del danneggiato (per colpa ex art. 1227 c.c.) o di un terzo (in questo secondo caso, la condotta deve essere caratterizzata da «oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole») secondo un apprezzamento di fatto del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità.

In particolare – afferma la Corte – è granitico l'orientamento che, «ai fini della configurabilità della responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.», individua condizione necessaria e sufficiente nella «sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo». Tale rapporto «postula l'effettiva disponibilità, giuridica e materiale, della stessa ed il potere dovere di intervento su di essa al fine di controllarla, di eliminare e/o modificare le situazioni di pericolo che siano insorte».

La Corte d'appello avrebbe dunque errato nell'escludere la qualifica di custode dell'immobile in capo al proprietario dello stesso, per il solo fatto che questi, in occasione del sinistro, si trovava al piano inferiore della casa e che le pulizie domestiche erano state poste in essere dalla di lui coniuge. Tale circostanza, infatti, non ha fatto perdere al proprietario e possessore dell'immobile e di tutte le sue strutture (ivi compreso il pavimento), la signoria di fatto sull'immobile e, con essa, la qualifica di custode ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 2051 c.c., attribuendola alla di lui coniuge. «Salvo il caso che risulti il totale trasferimento del potere di fatto dell'immobile da parte del proprietario possessore in favore di altri e con modalità tali da escluderne la persistenza in capo a sé medesimo anche solo in parte (ipotesi che, nella specie, non ricorre), tale signoria non cessa ove, in concreto e in particolare, sulla cosa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand'anche con modalità analoghe a quella del proprietario».

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte:

«In tema di responsabilità per danni cagionati da cose, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand'anche con modalità analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo».

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