Limiti ed estensione temporale del pignoramento esattoriale di crediti

04 Dicembre 2025

La Corte di cassazione è stata chiamata a stabilire quali crediti vengono assoggettati al vincolo del pignoramento in caso di esecuzione esattoriale promossa ai sensi dell'art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973.

Massima

Nel pignoramento speciale esattoriale di crediti di cui all'art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973 che abbia per oggetto il saldo attivo derivante da un rapporto di conto corrente bancario, è soggetto al vincolo di cui all'art. 546 c.p.c. e va versato direttamente all'agente della riscossione, da parte della banca terza pignorata, il saldo attivo del conto corrente, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nel corso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dal pignoramento previsto dalla norma (e, cioè, dalla notifica al terzo dell'ordine di pagamento diretto), a prescindere dal fatto che, al momento del pignoramento, il saldo stesso fosse negativo ovvero fosse positivo e, in tale ultimo caso, indipendentemente dal fatto che il relativo credito (cioè, il saldo attivo eventualmente esistente al momento della notifica dell'ordine di pagamento diretto) sia stato già pagato all'agente della riscossione.

Il caso

Ai danni di una società veniva pignorato, ai sensi dell'art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973, il saldo attivo del conto corrente acceso presso un istituto di credito, che provvedeva al versamento, in favore dell'agente della riscossione, non solo delle somme esistenti sul conto al momento della notifica del pignoramento, ma pure di quelle affluitevi successivamente a detto versamento.

La società esecutata, ravvisando in ciò una condotta illegittima, consistente nell'avere pagato somme che non potevano reputarsi attinte dal vincolo derivante dal pignoramento esattoriale, conveniva in giudizio l'istituto di credito per ottenere il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Udine accoglieva la domanda, con sentenza confermata all'esito del giudizio di secondo grado.

L'istituto di credito proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

La questione

La Corte di cassazione è stata chiamata a stabilire quali crediti vengono assoggettati al vincolo del pignoramento in caso di esecuzione esattoriale promossa ai sensi dell'art. 72-bis d.p.r. n. 602/1973.

Le soluzioni giuridiche

Con la sentenza che si annota, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall'istituto di credito, ha affermato che il pignoramento di crediti nelle forme dell'esecuzione esattoriale comporta, così come avviene nell'espropriazione mobiliare presso terzi disciplinata dagli artt. 543 e seguenti c.p.c., l'asservimento al vincolo esecutivo non solo delle somme disponibili allorquando viene eseguito il pignoramento, ma pure di quelle che, avendo origine da un rapporto esistente e identificabile in quel momento, siano maturate o divenute esigibili successivamente.

Osservazioni

L'espropriazione mobiliare presso terzi, mediante la quale vengono assoggettati all'azione esecutiva beni del debitore che sono nel possesso o nella disponibilità di terzi, ovvero crediti dallo stesso vantati nei loro confronti, costituisce una fattispecie complessa, a formazione progressiva, che si articola:

- nella notificazione al debitore dell'atto di pignoramento contenente l'ingiunzione prescritta dall'art. 492 c.p.c.;

- nella notificazione al terzo pignorato dell'atto di pignoramento contenente l'intimazione a non disporre, senza ordine del giudice, delle cose o dalle somme dovute al debitore;

- nella dichiarazione resa dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 547 c.p.c., che fornisce gli elementi necessari per individuare i beni o i crediti suscettibili di vendita o assegnazione ai sensi degli artt. 552 e 553 c.p.c., in assenza della quale, ricorrendone le condizioni, opera il meccanismo sostitutivo delineato dall'art. 548 c.p.c. o si rende necessario l'espletamento, da parte del giudice dell'esecuzione, degli accertamenti previsti dall'art. 549 c.p.c.

La particolare configurazione del pignoramento presso terzi si riflette anche su ciò che viene a formarne oggetto: infatti, la circostanza per cui, ai fini del perfezionamento della fattispecie espropriativa, occorre la collaborazione del terzo, il quale, attraverso la dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c., fornisce gli elementi per individuare le cose o i crediti che potranno formare oggetto, rispettivamente, di vendita o di assegnazione, distingue nettamente questa forma di esecuzione da quella mobiliare presso il debitore e da quella immobiliare, nelle quali l'individuazione dei beni assoggettati a pignoramento viene effettuata, rispettivamente, dall'ufficiale giudiziario e dal creditore istante, senza che sia necessario alcun intervento o collaborazione da parte del debitore esecutato o di terzi.

Questa regola vale anche nel caso del pignoramento speciale di crediti disciplinato dagli artt. 72 e ss. d.p.r. n. 602/1973, che, tuttavia, resta assoggettato a una disciplina del tutto peculiare, sulla quale si è concentrata l'attenzione dei giudici di legittimità.

L'esecuzione esattoriale in parola, infatti, scaturisce da un atto notificato al debitore e al terzo debitor debitoris, con cui a quest'ultimo viene rivolto l'invito non già a rendere una dichiarazione analoga a quella prescritta dall'art. 547 c.p.c., bensì a effettuare direttamente il pagamento in favore del concessionario, fino alla concorrenza del credito per cui si procede; per effetto di ciò, non è previsto come fisiologico l'intervento del giudice (non occorrendo la pronuncia di un'ordinanza di assegnazione in forza della quale il terzo diventa tenuto a pagare al creditore che ha promosso il pignoramento, quale nuovo titolare – per effetto dell'immutazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo – del credito assoggettato all'espropriazione forzata), che, al contrario, è meramente eventuale, rendendosi necessario solo nel caso in cui il terzo non adempia spontaneamente all'invito a effettuare il pagamento diretto.

Alla luce di questa diversa configurazione, a fronte della quale non si registra una scansione processuale analoga a quella che caratterizza il processo esecutivo disciplinato dagli artt. 543 e ss. c.p.c., la Corte di cassazione ha esaminato la questione relativa all'estensione temporale del vincolo derivante dall'esecuzione esattoriale.

Nell'espropriazione mobiliare presso terzi ordinaria, infatti, non si dubita che vengano assoggettate a pignoramento tutte le somme che entrano nella disponibilità del debitore esecutato fino a quando viene accertato l'obbligo del terzo (se non addirittura fino a quando viene pronunciata l'ordinanza di assegnazione), a patto che abbiano titolo in un rapporto già esistente al momento del pignoramento; altrettanto è a dirsi in quella esattoriale, che dà origine a un vero e proprio processo esecutivo, pur svolgendosi in via stragiudiziale in assenza di opposizioni delle parti.

Lo testimonia il fatto che sia l'art. 72 (relativo al pignoramento di fitti e pigioni), sia l'art. 72-bis (relativo al pignoramento di crediti verso terzi) d.p.r. n. 602/1973 stabiliscono che il pagamento dovuto dal terzo (e il relativo invito rivoltogli dall'agente della riscossione) riguarda tanto gli importi in quel momento già esigibili, quanto quelli che diventeranno tali successivamente, essendo differente solo il termine entro cui il pagamento dev'essere effettuato dal terzo (quindici ovvero sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, nel primo caso; alle rispettive scadenze, nel secondo caso).

L'espressa previsione dell'obbligo del terzo di pagare direttamente al concessionario somme maturate in favore dell'esecutato successivamente al pignoramento esclude che il vincolo resti circoscritto agli importi già esigibili quando viene avviata l'azione esecutiva (sia pure nelle forme speciali dell'esecuzione esattoriale), sempre che, ovviamente, abbiano titolo in un rapporto in quel momento già esistente e identificabile.

A fronte di ciò, i giudici di legittimità si sono chiesti quando si esaurisce e viene meno il vincolo derivante dal pignoramento esattoriale, affermando che ciò non può senz'altro verificarsi prima che sia scaduto il termine concesso al terzo per effettuare il pagamento diretto in favore del concessionario.

Tale arco temporale (come detto, di quindici o di sessanta giorni, a seconda che l'azione esecutiva abbia per oggetto, rispettivamente, fitti o pigioni, ovvero altri crediti verso terzi, tra i quali vanno annoverati quelli nei confronti di istituti di credito che originano da rapporti di conto corrente) rappresenta, secondo la Corte di cassazione, uno spatium deliberandi concesso al terzo al fine di compiere una verifica circa l'effettiva sussistenza di un proprio debito nei confronti dell'esecutato, all'esito della quale il pagamento spontaneo e diretto in favore del concessionario configura il riconoscimento implicito della propria posizione debitoria e tiene, così, il luogo della dichiarazione prescritta dall'art. 547 c.p.c.; va da sé che, con riguardo ai crediti che diventano esigibili dopo il decorso di tale spatium deliberandi, il pagamento da parte del terzo deve avvenire immediatamente, giacché, in quel momento, la verifica circa la debenza dei relativi importi deve intendersi già compiuta.

Pertanto, anche qualora il terzo effettui il pagamento prima della scadenza del termine previsto dagli artt. 72 e 72-bis d.p.r. n. 602/1973, nondimeno resta tenuto a corrispondere direttamente al concessionario anche le ulteriori somme divenute esigibili successivamente, perlomeno fino a quando non sia integralmente decorso il predetto termine, così come, nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso terzi ordinaria, il terzo resta assoggettato agli obblighi di custodia sanciti dall'art. 546 c.p.c. fino alla definizione della procedura esecutiva, anche dopo avere reso la dichiarazione di quantità prescritta dall'art. 547 c.p.c.

Di converso, al mancato pagamento diretto corrisponde una (implicita) dichiarazione negativa del terzo pignorato, a fronte della quale quest'ultimo e il debitore esecutato debbono essere citati innanzi al giudice dell'esecuzione affinché si possa fare luogo all'accertamento dell'obbligo del debitor debitoris e all'eventuale assegnazione del credito così individuato.

Relativamente a questa ipotesi, i giudici di legittimità, ravvisando una connessione tra la conversione del pignoramento esattoriale di crediti dalle forme speciali a quelle ordinarie e la durata degli effetti del vincolo dallo stesso scaturiti, hanno evidenziato come, prima che si verifichi il passaggio dall'una all'altra di tali forme, non possa immaginarsi il venire meno del vincolo scaturente dal pignoramento e dell'obbligo di custodia in capo al terzo che ne deriva: un tanto si determinerà solo una volta che sia sopravvenuta l'inefficacia del pignoramento, in conseguenza della sua mancata tempestiva conversione dalle forme speciali in quelle ordinarie; al contrario, il vincolo è destinato a protrarsi fino al momento della definizione della procedura esecutiva che sia stata tempestivamente incardinata avanti al giudice dell'esecuzione.

Ciò, peraltro, implica che, in assenza di una disposizione che fissi il termine entro il quale effettuare la conversione, debba comunque individuarsene uno, non essendo ammissibile che il vincolo esecutivo possa protrarsi sine die: si tratta di questione di sicuro interesse e di indubbia rilevanza, che, tuttavia, è rimasta sullo sfondo e non è stata approfondita nella sentenza che si annota, non assumendo rilievo ai fini della decisione del caso di specie, visto che il terzo pignorato aveva spontaneamente eseguito il pagamento in favore dell'agente della riscossione.

In ogni caso, le considerazioni svolte confortano la conclusione per cui l'efficacia del pignoramento esattoriale non può esaurirsi prima che sia decorso il termine (di quindici o sessanta giorni) assegnato al terzo per il pagamento diretto.

Infatti, se, per effetto della conversione del pignoramento esattoriale nelle forme ordinarie, in conseguenza dell'inottemperanza del terzo rispetto all'obbligo di pagamento diretto, diventano suscettibili di assegnazione tutti i crediti maturati fino alla conclusione del processo esecutivo (compresi quelli futuri ed eventuali, che, non ancora esistenti o esigibili al momento del pignoramento, perché non ancora sorti o perché di incerta maturazione, derivino comunque da un rapporto a quell'epoca identificato e già esistente), che vengono così a formare oggetto dell'obbligo di custodia gravante sul terzo, a maggior ragione debbono considerarsi tali anche quelli venuti a esistenza prima della scadenza del termine – di quindici e di sessanta giorni – fissato dagli artt. 72 e 72-bis d.P.R. 602/1973, anche se, nel frattempo, il terzo abbia già effettuato un primo pagamento diretto, non valendo tale circostanza a escluderne l'assoggettamento all'esecuzione esattoriale.

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