Codice Penale art. 577 bis - Femminicidio 1Femminicidio1 [I]. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575. [II]. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577. [III]. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. [IV]. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici. competenza: Corte d'Assise; Trib. collegiale ( quarto comma) arresto: obbligatorio fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), l. 2 dicembre 2025, n. 181. InquadramentoLa legge 2 dicembre 2025, n. 181 introduce, in forza dell’art. 1, comma 1, lett. a), la fattispecie penale di “Femminicidio”, di cui al nuovo art. 577-bis. Il comma 1 della disposizione punisce con la pena dell’ergastolo la causazione della morte di una donna “quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”. Il legislatore precisa, al secondo periodo del comma 1, che “Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575”. Ai sensi del comma 2 della disposizione in commento, “Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577”. Il comma 3 dell’art. 577-bis prevede inoltre che “Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro”, laddove il comma 4 dispone che “Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”. La condotta tipicaLa nuova fattispecie di femminicidio è descritta in termini analoghi rispetto al delitto di omicidio volontario, rispetto al quale presenta tuttavia elementi di specialità, a partire dal genere della persona offesa, che deve essere una “donna”. È altresì richiesto dal legislatore che la condotta tipica di cagionare la morte della donna debba essere realizzata con particolari modalità, rientranti tra quelle declinate dal legislatore al comma 1 dell’art. 577-bis. Non ogni omicidio ai danni di una donna integra infatti la speciale fattispecie di femminicidio, occorrendo che la condotta tipica sia realizzata, alternativamente, quale “atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”. Prendendo le mosse dall’ipotesi di femminicidio come atto di odio o di discriminazione, in mancanza di una definizione normativa, occorre mutuare le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione all’aggravante di cui all’art. 604-ter, già art. 3 del d.l. 26 aprile 1993 n. 122, conv. con modif. in legge 25 giugno 1993 n. 205, che fa riferimento ai reati “commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso”. La Corte di Cassazione ha infatti specificato che la finalità di odio o di discriminazione non può essere confusa con i "motivi" dell'azione criminosa, dovendo questa risultare non semplicemente il frutto di riconoscibili pulsioni interne di un certo tipo (eventualmente valutabili sotto diversi profili quali, ad esempio, i motivi futili o abietti, i cui all'art. 61 n. 1 c.p.), ma lo strumento per il conseguimento, da parte dell'agente, di specifici obiettivi (Cass. v, n. 42258/2006). Con particolare riferimento all’odio, la Corte ha ritenuto che occorra una voluta e ricercata manifestazione di tale sentimento, onde renderlo percepibile all'esterno dal destinatario dell'azione criminosa e, eventualmente, anche da terzi estranei (Cass. v, n. 42258/2006). Riguardo invece alla discriminazione, è necessaria l'adozione di comportamenti che non si limitino ad esprimere sentimenti di generico rifiuto o di antipatia ma, secondo la nozione di "discriminazione" contenuta nell'art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la L. 11 ottobre 1975 n. 654, presentino "lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica" (Cass. v, n. 42258/2006). La giurisprudenza di legittimità ha successivamente chiarito – in relazione all’attigua fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, oggi confluita nel testo dell’art. 604-bis – che l'"odio razziale o etnico" è integrato non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione, ma solo da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori (Cass. III, n. 36906/2015). Nel contempo, la discriminazione (nel caso di specie per motivi razziali) deve ravvisarsi allorché sia fondata sulla qualità personale del soggetto e non già sui suoi comportamenti (Cass. III, n. 36906/2015). La fattispecie di cui all’art. 604-bis e l’aggravante di cui al successivo art. 604-ter prendono in considerazione forme di odio e discriminazione “per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” laddove il nuovo art. 577-bis incentra il maggior disvalore della condotta di femminicidio, punita più gravemente rispetto alla fattispecie generale di omicidio, sul genere della persona offesa “in quanto donna”. Si tratta pertanto di forme di odio e discriminazione di genere, rivolte nei confronti delle donne, che sfociano nell’uccisione di queste ultime attraverso un atto violento attraverso cui si manifesta e si sostanzia sul piano obiettivo e in maniera percepibile all’esterno il predetto sentimento di odio o l’intento discriminatorio. Trasponendo i principi di diritto affermati in relazione alle forme di odio e discriminazione etnica o religiosa, non è dunque sufficiente che l’odio o la discriminazione abbiano rappresentato il motivo della condotta di femminicidio (peraltro di non agevole dimostrazione in giudizio), occorrendo, al contrario, che si siano manifestati attraverso le modalità della condotta e le esternazioni del soggetto agente. Alle medesime conclusioni è possibile pervenire in relazione al femminicidio quale atto di prevaricazione, che il legislatore specifica attraverso il riferimento al controllo, dominio o possesso della donna. Si apprezza, anche in questo caso, la duplice natura del requisito in esame che, inevitabilmente, attiene sia alla sfera della volontà del soggetto agente, sul piano dei motivi a delinquere, sia – necessariamente – alle modalità con cui la condotta di femminicidio sia stata attuata e al contesto in cui si inserisce, quale ultimo atto di prevaricazione nei confronti di una persona offesa che venga reificata dal soggetto agente, al punto da esercitare sulla stessa un potere equiparabile a quello inerente al diritto di proprietà o al possesso di una cosa. In questo senso, dunque, sarà necessario accertare che la morte della donna, “in quanto tale”, sia avvenuta in un contesto di abuso da parte del soggetto agente delle relazioni sentimentali, familiari o comunque personali con la vittima, soggiogata alla propria volontà fino a privarla della vita stessa. È di più agevole interpretazione e accertamento l’ulteriore ipotesi presa in considerazione dal legislatore quale forma di femminicidio, allorché la morte della donna sia conseguita al rifiuto, da parte della stessa, di proseguire o instaurare una relazione affettiva con il soggetto agente. In tal caso dovrà infatti accertarsi che la condotta di femminicidio costituisca conseguenza, sul piano causale e piscologico, valutate le modalità e i tempi dell’azione e il contesto in cui si inserisce, del rifiuto opposto dalla donna all’instaurazione o al mantenimento di un rapporto affettivo. Riguardo, infine, al femminicidio realizzato come “come atto di limitazione delle […] libertà individuali” della donna, occorre invece avere riguardo al movente del reo, il quale deve aver agito, procurando la morte della donna, al precipuo fine di violare una sua libertà riconosciuta, in positivo o in negativo, dall’Ordinamento. Rilevano in tal caso sia i divieti di esercitare un diritto della persona offesa sia le imposizioni che ledano la sua libertà di scelta. Le modalità con cui la morte della donna deve essere cagionata, quale atto di odio, discriminazione, prevaricazione (nelle forme del controllo, dominio o possesso) reazione al di lei rifiuto o limitazione delle sue libertà, si riflettono inevitabilmente sull’elemento soggettivo del reato. Rispetto al dolo generico che caratterizza, pur nella sua diversa possibile intensità, la fattispecie volontaria di omicidio ex art. 575 c.p., il delitto di femminicidio presenta sul piano dell’elemento soggettivo una struttura più articolata che, pur qualificando la componente rappresentativa e volitiva del dolo generico, non richiede tuttavia il dolo specifico. In relazione al femminicidio quale atto di odio, discriminazione o prevaricazione, sotto forma di controllo, dominio o possesso, sarà infatti necessario che il soggetto agente abbia cagionato la morte della donna rappresentandosi e volendo realizzare il fatto nei termini sopra precisati. Con particolare riferimento alla prevaricazione, ivi compresi gli atti di controllo, dominio o possesso, non è infatti configurabile una forma di dolo specifico, dal momento che la morte della persona offesa coincide con la massima intensità della prevaricazione, del controllo, dominio o possesso da parte del soggetto agente, eliminando e annichilendo così la persona offesa, sicché il preteso fine coincide con l’evento del reato e deve essere rappresentato e voluto dal soggetto agente come tale. Del pari, con riferimento al femminicidio quale atto di reazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, sarà sufficiente che il soggetto agente abbia posto in essere la condotta tipica nella consapevolezza e con la volontà di reagire al rifiuto opposto dalla persona offesa. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento al femminicidio quale atto di limitazione delle libertà individuali della donna, posto che – al pari della prevaricazione – la privazione della vita della persona offesa comporta di per sé l’annullamento di ogni sua libertà, quale effetto insito nell’evento del reato, che il soggetto gente deve dunque essersi rappresentato e aver voluto realizzare. Può pertanto affermarsi che, pur dovendo includersi nel fuoco del dolo gli ulteriori e specifici elementi costitutivi del nuovo delitto, l’elemento soggettivo del femminicidio è, al pari dell’omicidio volontario, il dolo generico. Il rapporto di specialità tra le due fattispecie è confermato dall’ultimo inciso del comma 1 dell’art. 577-bis, ai sensi del quale “Fuori dei casi di cui al primo periodo” si applica comunque l’art. 575. La disposizione è apparsa fin da subito pleonastica, costituendo il delitto di omicidio volontario fattispecie generale rispetto a quella, speciale, di cui all’art. 577-bis. Tale precisazione appare tuttavia volta a chiarire che, qualora non fosse dimostrato in giudizio alcuno degli elementi costitutivi del delitto di femminicidio – per vero di non agevole dimostrazione – l’imputato sarebbe comunque chiamato a rispondere dell’omicidio volontario della persona offesa, ai sensi dell’art. 575 c.p., che non rappresenta un “fatto diverso” rispetto a quello contestato, nella cui descrizione deve invece sempre ritenersi ricompreso. Nonostante il rapporto di specialità tra le due fattispecie, deve inoltre escludersi che il nuovo art. 577-bis introduca una forma aggravata di omicidio, stante la descrizione della condotta tipica, priva di richiami all’art. 575, nonché alla luce della previsione di uno specifico regime normativo per gli effetti delle circostanze attenuanti riconosciute in relazione al delitto di femminicidio, che presuppone la sua natura di fattispecie autonoma di reato. Nello stesso senso depongono inoltre i richiami al delitto nelle disposizioni processuali introdotte dalla novella, su cui si tornerà nel prosieguo. I dubbi di legittimità costituzionaleLa nuova fattispecie di femminicidio, così come descritta dal legislatore, ha sollevato fin da subito plurimi dubbi di legittimità costituzionale tra i primi commentatori [Gatta, Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali, in Sistema Penale, 6/2025; Mongillo, Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva, in SistemaPenale). Un primo ordine di questioni attiene alla formulazione della norma incriminatrice, sotto il duplice profilo della tassatività e della determinatezza dei suoi elementi costitutivi. Si è infatti dubitato della precisione del legislatore nel descrivere le modalità con cui la morte della donna deve essere cagionata, con particolare riferimento all'atto di odio, di discriminazione e di prevaricazione, in assenza di una definizione normativa e di solide indicazioni rinvenibili nel diritto vivente [Gatta; Mongillo]. Del pari, è stata evidenziata [Gatta, id.; Mongillo, id.; Pulitanò, Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio, in Sistema Penale] la difficoltà di dimostrare in giudizio la riconducibilità della morte della persona offesa ad una delle ipotesi descritte dal comma 1, posto che risulta preponderante la componente soggettiva dell'odio, della discriminazione, dell'intento di prevaricazione e della stessa reazione al rifiuto opposto dalla vittima, così come per la limitazione delle sue libertà individuali, specie quando il delitto sia stato consumato in assenza di testimoni e manchino elementi da cui poter desumere la sussistenza di tali elementi costitutivi. Appare infatti difficile distinguere il dolo di omicidio volontario da quello di femminicidio, occorrendo dimostrare l'atteggiamento psicologico del soggetto agente in relazione al proprio movente e all'intenzione di esprimere con il proprio comportamento - di per sé espressivo di un elevatissimo disvalore - il quid pluris che caratterizza il nuovo delitto e determina la più severa reazione sanzionatoria prevista dal legislatore. Ancor più problematica, sul piano probatorio, sarà inoltre la dimostrazione che il fatto sia stato realizzato ai danni della persona offesa, con le suddette modalità, “in quanto donna” [Gatta, id.; Mongillo, id.] La stessa nozione di donna cui fa riferimento l'art. 577-bis appare inoltre ancorata ad un'accezione biologica e fisica [Gatta, id.], ingiustificatamente limitativa e in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale che, in relazione alla disciplina sulla rettificazione del genere, di cui alla l. 164/1982, ha affermato che “il legislatore italiano, [ha accolto] un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale” (Corte cost., n. 161/1985), escludendo che le “«modificazioni dei […] caratteri sessuali», quali condizione della pronuncia di rettificazione, includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive” (Corte cost., n. 221/2015; nello stesso senso, Corte cost., n. 143/2024). Un secondo ordine di dubbi di legittimità costituzionale della nuova fattispecie penale riguarda il suo ambito operativo (Gatta, id.; Mongillo, id.; Pulitanò, id., Donini, Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già, in Sistema Penale), limitato alla tutela della “donna”. In aggiunta ai dubbi legati all'utilizzo dell'espressione “donna”, ritenuta riferibile ai soli soggetti di sesso femminile in età adulta, la dottrina (Gatta, id.; Mongillo, id.; Pulitanò, id., Donin) si è interrogata in ordine al rispetto del canone di uguaglianza da parte di una disposizione che riserva la più intensa tutela in favore del solo genere femminile, con evidenti disparità di trattamento allorché le medesime condotte micidiaria siano state realizzata nei confronti di uomini o di persone LGBTQ+. Le ipotesi attenuate di femminicidio: i limiti alla riduzione di penaIl comma 2 dell'art. 577-bis prevede espressamente che le circostanze di cui agli artt. 576 e 577 operino anche in relazione al delitto di femminicidio. Ai commi 3 e 4, come si è avuto modo di anticipare, è invece affidata la disciplina degli effetti di eventuali circostanze attenuanti riconosciute in favore dell'autore del delitto di femminicidio. Il legislatore prende in considerazione, al comma 3, il caso in cui sussista una sola circostanza attenuante, da sola o prevalente su eventuali circostanze aggravanti comuni o speciali, di cui agli artt. 576 e 577 (nei limiti in cui l'ultimo comma dell'art. 577 consente un bilanciamento con esito di prevalenza delle circostanze attenuanti concorrenti). In tal caso il legislatore prevede che la pena dell'ergastolo debba essere sostituita con quella della reclusione non inferiore a ventiquattro anni. Qualora invece siano riconosciute in favore del reo più circostanze attenuanti, quand'anche in concorso con esito di prevalenza sulle circostanze aggravanti, la pena applicata non potrà risultare inferiore ai quindici anni di reclusione. Anche in relazione a tale disciplina della riduzione di pena derivante dal riconoscimento di una o più circostanze attenuanti in favore dell'autore di femminicidio sono stati sollevati, già in sede di prima lettura del disegno di legge, dubbi di legittimità costituzionale. È stato infatti rilevato che la previsione del comma 3, che impedisce di irrogare una pena inferiore ai ventiquattro anni di reclusione in presenza di una sola circostanza attenuante (da sola o in concorso, con esito di prevalenza, sulle circostanze aggravanti concorrenti), violi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria – riconducibili agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. – specie considerata la disciplina generale di cui all'art. 65 che, al n. 2 del comma 1, prevede la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da venti a ventiquattro anni qualora ricorra una circostanza attenuante. Inoltre, il comma 4, nell'individuare in quindici anni di reclusione la riduzione massima della pena nel caso in cui concorrano una pluralità di circostanze attenuanti, deroga alla disciplina generale di cui all'art. 67, che individua invece in dieci anni il limite minimo di pena in siffatta evenienza e che riservava ai casi di pena di morte quello di quindici anni di reclusione. Si porrebbe, in relazione alle previsioni citate, inoltre un problema di legittimità costituzionale nella parte in cui irrigidiscono, seppure con riferimento al solo minimo edittale, il trattamento sanzionatorio, generando una situazione equiparabile ad una pena fissa. I profili processualiLa nuova fattispecie di femminicidio è destinata alla competenza per materia della Corte d'Assise, a seguito di rinvio a giudizio conseguente alla celebrazione dell'udienza preliminare ovvero di decreto di giudizio immediato. Sono previsti per il delitto in esame sia l'arresto obbligatorio in flagranza di reato che il fermo. La novella introduce, al comma 3 dell'art. 267, un nuovo periodo, in forza del quale per il delitto in esame non opera la disciplina introdotta con l. n. 47/2025, che prevede una motivazione aggravata per i decreti di proroga delle intercettazioni protrattesi per oltre 45 giorni. Nel contempo, in forza dell'art. 3, comma 1, lett. g), n. 2), per il delitto di femminicidio è prevista dal nuovo comma 3.1 dell'art. 275 c.p.p., una presunzione (relativa) di adeguatezza e proporzionalità delle misure custodiali della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, pur facendo salve le ipotesi in cui non sussistano esigenze cautelari o in cui queste ultime, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari. |