Condotta antisindacale e rilevanza dell’intento lesivo

04 Dicembre 2025

Può costituire una condotta antisindacale la comunicazione datoriale ai lavoratori delle trattative svolte con le organizzazioni sindacali sulla base della sola asserita sussistenza di un intento lesivo del datore di lavoro?

In termini generali l'art. 28 l. n. 300/1970 tutela le oo.ss. dal comportamento illegittimo del datore di lavoro diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, attribuendo al giudice del lavoro il potere di ordinare la cessazione del comportamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la definizione della condotta antisindacale non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che lede oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le oo.ss. può effettivamente integrare gli estremi della condotta antisindacale senza che sia necessario, né sufficiente, l'intento lesivo da parte del datore, dal momento che l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione datoriale circa la portata della propria. In sintesi, l'intento lesivo del datore di lavoro non può ex se determinare la qualificazione di una condotta nei termini di cui all'art. 28 precitato ove essa non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare la libertà sindacale. Con riferimento al caso di specie, pertanto, non basta asserire la sussistenza di un intento lesivo del datore di lavoro, dovendosi valutare s la condotta sia oggettivamente idonea a ledere le prerogative sindacali ovvero abbia leso l'immagine del sindacato. (Cfr.: Trib. Bologna, sez. lav., 22 settembre 2025, n. 2206; Cass., sez. lav., 17 giugno 2014, n. 13726).

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