Rumori in condominio: è necessaria la prova del danno
05 Dicembre 2025
Due condomini citavano in giudizio i proprietari dell'appartamento al primo e al secondo piano, posti al di sopra del loro appartamento al piano rialzato e dai medesimi concessi in locazione a studenti, al fine di ottenerne la condanna alla cessazione dei rumori lamentati e causati, a detta degli attori, dagli studenti stessi, oltre che al risarcimento dei danni non patrimoniali. Secondo la Suprema Corte, pur potendo prevedere il regolamento condominiale una soglia di tollerabilità dei rumori inferiore rispetto a quella dell'art. 844 c.c., ma comunque sufficientemente specifica, affinché possa esservi un danno non patrimoniale, deve aversi la lesione di un diritto della personalità tale da eccedere una certa soglia di offensività. Gli originari attori non hanno, nel caso di specie, mai provato che l'assemblea condominiale avesse stabilito un divieto di qualsiasi rumore in specifiche fasce orarie, per cui la pretesa risarcitoria di parte attrice avrebbe dovuto fondarsi sull'accertamento di un nocumento oggettivo o sull'oggettivo pericolo di danno, secondo il parametro della soglia di tollerabilità ex art. 844 c.c. Per superare la divergenza sul punto delle testimonianze acquisite, la sentenza impugnata ha tenuto conto, anzitutto, che dai sette verbali di intervento della Polizia municipale acquisiti a seguito delle segnalazioni di rumori compiute dagli originari attori, erano risultati sempre esiti negativi circa la presenza di rumori. Pertanto, la domanda è stata rigettata anche in considerazione della natura dei rumori, dell'orario in cui erano stati prodotti e della mancanza di testimonianze convergenti in punto d'intensità delle immissioni sonore provenienti dagli appartamenti locati dei convenuti (Cass. civ., sez. II, 26 novembre 2025, n. 31021). |