Notifica a mezzo PEC: la prova avviene «di norma» mediante deposito delle ricevute telematiche

09 Dicembre 2025

In caso di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste determina la nullità della notificazione. In particolare, la prova della notifica non è consentita con il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in diverso formato (come quello pdf). Tuttavia, la notifica può ritenersi valida qualora sia possibile dimostrare aliunde, cioè da altri elementi concreti del processo, che l'atto è stato regolarmente consegnato e ricevuto nei termini di legge. In tal caso, trova applicazione l'art. 156, comma 3, c.p.c., in forza del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, con conseguente sanatoria della nullità.

Massima

In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dalla l. n. 53/1994, artt. 3-bis, comma 3 e 9, nonchè dell'art. 19-bis delle specifiche tecniche date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia - che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato «.eml» o «.msg» e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file «datiAtto.xml» -, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'artt. 3-bis legge cit., la nullità della notificazione: atteso, per un verso, che soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio; e considerato, per altro verso, che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.

Il caso

L'ordinanza in commento ha ad oggetto le notifiche telematiche e, nello specifico, le modalità con cui fornire la prova dell'avvenuta notifica. Nel caso di specie, infatti, la Corte di appello dichiarava l'improcedibilità dell'appello per difetto di prova della notifica dell'atto di appello, perché aveva ritenuto inidonea la produzione, in via telematica, della copia scansionata dei messaggi di inoltro e di accettazione della notificazione. In particolare, la parte, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53/1994 e dell'art. 19-bis del provvedimento del responsabile DGSIA del 16 aprile 2014, avrebbe dovuto fornire la prova della notifica telematica dell'atto di impugnazione con invio, nel fascicolo telematico, dei duplicati dei files delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna (aventi estensione msg ed eml). In mancanza del deposito dei files richiesti, la Corte d'appello concedeva all'appellante un termine per regolarizzare la notifica o provvedere alla rinotifica, ma l'appellante non ottemperava a quanto richiesto, per cui la Corte territoriale dichiarava l'inammissibilità del gravame.

Avverso la predetta sentenza la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo la ritualità della notificazione. 

La questione

Ci si chiede se la violazione delle forme digitali previste dalla l. n. 53/1994 e dalle specifiche tecniche ministeriali del 2014, le quali impongono il deposito telematico dell'atto notificato unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato «.eml» o «.msg», nonché l'inserimento dei relativi dati nel file «datiAtto.xml», comporti la nullità della notificazione.

Nello specifico, ci si domanda se il deposito delle ricevute di accettazione e consegna in formato pdf anziché nel formato richiesto renda o meno la notifica nulla ed in quest'ultimo caso se detta notifica possa essere sanata.

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che la prova della validità e regolarità della notifica a mezzo PEC non può essere data mediante il deposito delle ricevute di accettazione e consegna in un formato diverso, come quello .pdf,  «salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.». Nel caso di specie, la Corte di appello aveva anche consentito la sanatoria del vizio, ordinando di provvedere alla rinotifica, ma l'appellante non aveva dato seguito e la prova della tempestiva consegna non era ricavabile dagli atti processuali.  

Osservazioni

Con la sentenza in esame la Corte di cassazione torna ad occuparsi della questione relativa alla validità della prova della notifica telematica effettuata mediante il deposito di atti in un formato diverso dall'originale.

La Corte già in precedenza ha chiarito che, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, «la violazione delle forme digitali previste dalla legge n. 53/1994, nonché dall'art. 19-bis delle «specifiche tecniche» – che impongono il deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato «.eml» o «.msg» e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file «datiAtto.xml»–, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell'atto processuale, determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato, la nullità della notificazione», perché «soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l'apertura del file, di verificare la presenza dell'atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio»  (Cass. n. 16189/2023).

Tale dimostrazione non è, invece, consentita con il deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in diverso formato (come quello pdf). Solo se depositate nel formato «.eml» o «.msg» è possibile verificare, attraverso l'apertura del file, la presenza dell'atto notificato: l'appellante si era, invece, limitato a depositare i files in formato pdf, non consentendo di risalire con certezza al contenuto degli allegati ad esso relativi.

Infatti, la ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml o .msg contiene al suo interno l'intera notifica comprensiva dell'atto notificato e dei relativi allegati. Inoltre, il predetto formato permette di avere certezza della data e dell'ora della notifica. Anche la certezza dell'orario della notifica è rilevante, considerato che, sebbene l'art. 147 c.p.c. stabilisca che le notifiche telematiche possono essere effettuate senza limiti di orario, allo stesso tempo precisa che se effettuate dalle 21 alle 7 si considerano perfezionate per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo.

Il file in formato .pdf, invece, permette solo di visionare l'elenco dei documenti allegati e non la corrispondenza del file indicato con quello effettivamente allegato ed inviato con la notifica telematica e non consente nemmeno la verifica della regolarità e della validità della firma digitale apposta sugli atti notificati.

Il mancato rispetto delle forme richieste comporta, dunque, la nullità della notifica, la quale, a differenza dell'inesistenza, permette tuttavia la sanatoria del vizio, che può avvenire mediante la rinnovazione della notifica o per convalidazione oggettiva a seguito del raggiungimento dello scopo legale dell'atto.

La Corte, infatti, afferma che la notifica può ritenersi valida qualora sia possibile dimostrare aliunde, cioè da altri elementi concreti del processo, che l'atto è stato regolarmente consegnato e ricevuto nei termini di legge. In tal caso, trova applicazione l'art. 156, comma 3, c.p.c., in forza del principio del raggiungimento dello scopo dell'atto, con conseguente sanatoria della nullità.

La decisione in esame aderisce così all'orientamento secondo il quale la forma digitale degli atti non è un mero requisito formale, ma una garanzia sostanziale per l'effettività delle comunicazioni e l'esercizio del diritto di difesa, per cui solo il rispetto delle prescritte modalità consente il raggiungimento dello scopo legale dell'atto e dà la possibilità al soggetto destinatario di esercitare un pieno e concreto diritto di difesa garantendo l'instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass. n. 14790/2024; Cass. n. 23601/2025).

Riferimenti

Didoni, Notifica degli atti processuali a mezzo PEC e conseguenze in caso di inosservanza delle forme previste per il deposito telematico degli atti e dei documenti, in Rivista telematica di diritto tributario, 2023;

Di Marzio, Le notificazioni nel processo civile. Termini, deposito telematico, attestazioni di conformità, Giuffrè, 2025;

Di Pietro, Il perfezionamento del deposito telematico e la notificazione a mezzo pec, 2016;

Sotgiu, Il deposito telematico, in Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, (a cura di) Ruffini, Milano, 2019.

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