Principio di chiarezza e sinteticità: violato se la questione è semplice e la mole di documenti eccessiva

La Redazione
09 Dicembre 2025

Il Tribunale di Firenze ha posto le spese di lite a carico dell'attrice-opponente, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 46, comma 5, disp. att. c.p.c., in quanto quest'ultima si era profusa in una miriade di considerazioni inutilmente prolisse, non chiare e slegate tra loro, involgenti questioni che abbracciano tutto lo scibile del mondo del diritto. Inoltre, a fronte della semplicità della questione trattata, aveva depositato una mole di documenti spesso inconferenti, di cui era arduo comprendere pertinenza e utilità.

L'obbligo di sinteticità e chiarezza è oggi trasfuso nel novellato art. 121 c.p.c. secondo il quale «Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico».

La riforma ha definitivamente codificato il necessario raccordo tra il principio della libertà delle forme e quello della sinteticità e chiarezza, imponendo a tutti gli operatori del diritto di redigere atti processuali che siano al contempo coerenti al raggiungimento dello scopo cui sono destinati e chiaramente intellegibili per le controparti e per il giudice.

La mancanza di sinteticità e chiarezza, infatti, rileva non tanto a livello stilistico e formale quanto a livello contenutistico e sostanziale e si risolve nella violazione di un preciso dovere processuale, ancorato al principio di leale collaborazione di cui all'art. 88 c.p.c., da intendersi riferito non solo ai contendenti ma anche nei confronti del giudice.

Anche prima dell'espresso inserimento nel codice di rito, la Cassazione era giunta a considerare di generale applicazione i principi di sinteticità e chiarezza che, prima della riforma Cartabia, erano espressamente richiesti solo nel processo amministrativo dall'art. 3, comma 2, c.p.a. (Cass. n. 4300/2023; Cass. n. 37552/2021).

L'art. 46, comma 5, disp. att. c.p.c., nella novellata formulazione, ha escluso che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto possa comportare invalidità ma ha aggiunto che tale mancato rispetto può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

(In applicazione dei richiamati principi, il Tribunale di Firenze ha posto le spese di lite a carico dell'attrice-opponente, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 46, comma 5, disp. att. c.p.c., in quanto quest'ultima si era profusa in una miriade di considerazioni inutilmente prolisse, non chiare e slegate tra loro, involgenti questioni che abbracciano tutto lo scibile del mondo del diritto. Inoltre, a fronte della semplicità della questione trattata, aveva depositato una mole di documenti spesso inconferenti, di cui era arduo comprendere pertinenza e utilità).

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