La liquidazione del danno biologico “differenziale” nella responsabilità sanitaria
09 Dicembre 2025
Nell'ambito di una controversia relativa alla domanda di risarcimento dei danni per la non corretta esecuzione di un intervento di protesi all'anca, la Corte di Cassazione interviene sul metodo di liquidazione del danno biologico “differenziale” in responsabilità sanitaria, cassando la decisione resa in appello. In primo grado erano stati riconosciuti oltre 122mila euro, poi integrati in appello con ulteriori 20mila euro per danno morale. La paziente ricorreva per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 1223-1226 c.c., denunciando, tra l'altro, l'abbandono delle risultanze della CTU e un calcolo scorretto del danno differenziale. La Cassazione ribadisce i principi giurisprudenziali secondo cui il danno differenziale si liquida secondo causalità giuridica ex art. 1223 c.c., convertendo in denaro sia la percentuale complessiva sia quella non imputabile e sottraendo la seconda dalla prima. È quindi errato calcolare “implicitamente” il differenziale attribuendo una percentuale secca come se fosse il valore finale tabellare “dal punto zero”. La sentenza impugnata viene dunque cassa con rinvio al giudice di merito che dovrà: «a) accertare la percentuale di invalidità complessivamente residuata all'attrice, all'attualità, dopo la stabilizzazione delle conseguenze dell'operazione subita e degli interventi correttivi; b) accertare la percentuale di invalidità che, ipoteticamente, le sarebbe comunque residuata, nel caso in cui l'operazione chirurgica presso la struttura sanitaria convenuta fosse stata perfettamente eseguita; c) determinare gli importi di liquidazione del danno, in termini monetari, corrispondenti a tali due situazioni; d) sottrarre, dall'importo della liquidazione del danno corrispondente all'invalidità complessivamente residuata, quello della liquidazione del danno corrispondente all'invalidità che sarebbe comunque rimasta se l'operazione chirurgica fosse stata ben eseguita». Fonte: Diritto e Giustizia |