Nullità del licenziamento intimato in gravidanza, reintegrazione e obbligo contributivo

La Redazione
09 Dicembre 2025

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una lavoratrice in stato di gravidanza, accertato al momento della comunicazione del recesso, ribadendo la centralità del divieto di licenziamento di cui all’art. 54 d.lgs. n. 151/2001, e l’onere datoriale di provare l’esistenza di una delle tassative deroghe.

I Giudici confermano la decisione della Corte d'Appello di Roma, ossia la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento pari alla retribuzione globale di fatto fino alla effettiva riammissione, con detrazione dell'aliunde perceptum, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per l'intero periodo intermedio.

Il giudice di merito ha reputato provata la gestazione al tempo del licenziamento, sulla base di atti già in fascicolo, e ciò rende superfluo il focus sulla data certa del certificato o sull'idoneità di referti successivi, anche alla luce dell'orientamento per cui le formalità del d.P.R. 1026/1975 non si accompagnano a sanzioni invalidanti: il certificato, infatti, può essere prodotto anche con l'impugnazione del licenziamento.

Ne discende, in applicazione della tutela reale ex art. 18 dello Statuto (come novellato dalla l. 92/2012), la condanna del datore alla regolarizzazione contributiva per il periodo compreso tra il recesso e la reintegrazione; al contempo, la condanna a favore dell'ente previdenziale è strutturalmente eccezionale e non impone la partecipazione dell'INPS al giudizio, escludendo quindi qualunque esigenza di litisconsorzio necessario.

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