Diritto al buono pasto senza fruire del servizio mensa

09 Dicembre 2025

Nel pubblico impiego privatizzato, se il lavoratore espleta un orario di lavoro eccedente le sei ore ma non può fruire del servizio mensa per ragioni connesse alla turnazione (i.e. continuità della prestazione) ha diritto al buono pasto sostitutivo?

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. Pertanto, il diritto alla fruizione di detto intervallo temporale per la consumazione del pasto (servizio mensa/buono pasto) spetta a tutti i lavoratori che espletano un orario di lavoro eccedente le sei ore, a prescindere dalla concreta articolazione di detto orario. Ne consegue che l'impossibilità di fruire del servizio mensa per ragioni legate alla strutturazione dell'orario di lavoro (esigenza continuità della prestazione) non determina la decadenza dal diritto alla mensa, ma lo fa sorgere nella modalità sostitutiva del buono pasto. (Cass., sez. lav., 17 settembre 2025, n. 25525; Cass., sez. lav., 8 agosto 2024, n. 22478, Cass., sez. lav.,19 ottobre 2022, n. 32113; Cass., sez. lav., 1 marzo 2021, n. 5547).

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