Opposizione a precetto in pendenza di appello, con contestuale sospensiva, avverso il titolo azionato
11 Dicembre 2025
La mera pendenza del giudizio d'appello avverso il titolo azionato, con contestuale formulazione di istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, non costituisce, in assenza di una statuizione in tal senso del giudice di secondo grado, fatto impeditivo in ordine al diritto di credito consacrato nella sentenza. Difatti, a norma dell'art. 282 c.p.c., la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti e, a norma dell'art. 337 c.p.c., la sua efficacia esecutiva non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, fatta salva l'ipotesi di provvedimento adottato ai sensi dell'art. 283 c.p.c. nel giudizio di appello. (In applicazione di tali principi, il Tribunale di Milano ha ritenuto non meritevole di accoglimento l'opposizione proposta, in quanto il fatto che fosse stato proposto appello o che la Corte d'Appello non si fosse ancora pronunciata sull'istanza ex art. 283 c.p.c., non costituiva circostanza ostativa a preannunciare l'avvio dell'esecuzione forzata in difetto del pagamento di quanto intimato). |