Limiti alla rivalutazione per esposizione ad amianto e inammissibilità della neutralizzazione

La Redazione
11 Dicembre 2025

Il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto incide sull’an, non sul quantum: la pensione non può essere riliquidata oltre la contribuzione massima utile e non si applica la neutralizzazione dei periodi meno favorevoli; il beneficio opera solo per colmare scoperture fino alla massima anzianità.

Il riconoscimento del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 non consente la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di contribuzione massima utile. L'eventuale maggiorazione contributiva non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, atteso che può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le scoperture contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta ottenuta questa, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole.

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