Quale valenza va riconosciuta alla conflittualità esistente tra il genitore biologico e quello di intenzione nel procedimento di adozione casi particolari?
12 Dicembre 2025
Massima Non può considerarsi preclusivo all’accoglimento della domanda di adozione casi particolari, proposta ex art. 44, comma 1, lett. d) della legge n. 184/1983 dal genitore di intenzione, il rifiuto espresso dalla madre biologica basato sull’esistenza di una accesa conflittualità tra le parti. Tale situazione non può in alcun modo incidere sulla fondatezza della domanda, la cui valutazione dovrà basarsi, invece, sulla verifica dell’effettivo legame instaurato nel corso della vita familiare tra il bambino e il richiedente, che rappresenta l’unico elemento per comprendere l’esistenza o meno di un concreto interesse per il minore alla costituzione dello status filiationis. Il caso Due donne, dopo aver contratto una unione civile, avviavano all’estero un progetto genitoriale mediante la pratica della fecondazione eterologa. A seguito di ciò, con ricorso ex art. 44, comma 1 lett. d) della legge n. 184/1983, il genitore d’intenzione, acquisito il consenso della madre biologica, richiedeva al Tribunale per i minorenni di Lecce il riconoscimento del legame di filiazione instauratosi con la minore. Nel corso del procedimento, a causa della rottura della relazione sentimentale esistente tra le due donne e dell’accesa conflittualità tra loro insorta, la madre biologica revocava il consenso in precedenza espresso. Sulla scorta di tale revoca, sia il Tribunale per i minorenni di Lecce che la Corte di Appello territorialmente competente rigettavano la richiesta di adozione, ritenendola contraria al preminente interesse della minore. In particolare, i giudici di merito ponevano a fondamento della loro decisione la situazione di accesa conflittualità esistente tra le parti e il rifiuto della minore, accertato in sede di CTU, a voler intrattenere rapporti con la madre d’intenzione. Avverso la decisione dei giudici territoriali, la madre d’intenzione proponeva ricorso per cassazione formulando un unico motivo di gravame per mezzo del quale contestava la legittimità delle argomentazioni sottese al rigetto della domanda, perché contrarie all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a partire dalla pronuncia n. 38162/2022. Invero, a dire della ricorrente, con la citata sentenza i giudici di legittimità avevano precisato quale la valenza da attribuire al rifiuto espresso dal genitore biologico, statuendo che tale manifestazione di dissenso poteva portare al rigetto della domanda di adozione solo se posta in relazione all’esistenza di un concreto interesse della minore in tal senso. Nello specifico la ricorrente escludeva la sussistenza di tale interesse in considerazione della lunga durata del legame familiare e personale, durato ben sette anni, instaurato con la minore e delle circostanze che avevano portato all’allontanamento di quest’ultima dalla ricorrente, dovuto ai condizionamenti imposti dalla madre biologica in conseguenza della rottura della relazione sentimentale. Resistevano la madre biologica e la curatrice speciale della minore proponendo controricorso con il quale – tra le altre – veniva sollevata eccezione di inammissibilità dell’impugnazione, mentre la Procura Generale richiedeva il suo accoglimento. Sta di fatto che la Corte, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, ha accolto il ricorso, con rinvio del procedimento alla Corte di Appello di Lecce al fine di statuire in conformità ai principi espressi con la pronuncia in commento. La questione Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione, proseguendo nell’orientamento precedentemente espresso circa l’irrilevanza tout court del rifiuto espresso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale su un minore nell’ambito del procedimento di adozione casi particolari, ha chiarito quali sono in concreto le fattispecie che possono portare ad escludere il riconoscimento del legame filiationis e soprattutto quale rilevanza va attribuita alla conflittualità insorta tra le parti a seguito della rottura del legame sentimentale. Le soluzioni giuridiche In via preliminare, i giudici di legittimità hanno affrontato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla madre biologica della minore, secondo cui la notifica dell'atto di impugnazione sarebbe stata compiuta oltre il termine fissato dalla legge n. 184/1983, ossia di sessanta giorni decorrenti, ex art. 17 del citato testo normativo, dalla notificazione della sentenza da parte della cancelleria. L'eccezione in parola è stata considerata infondata dalla Corte la quale ha precisato che la pronuncia impugnata è soggetta all'ordinario termine semestrale di cui all'art. 325 c.p.c., la cui decorrenza va posta in relazione alla notifica della pronuncia stessa effettuata da una delle parti del giudizio e non dalla cancelleria. Passando all'esame del motivo di impugnazione formulato dalla madre d'intenzione, i giudici di legittimità ne hanno rilevato, invece, la sua fondatezza. Nel compiere tale valutazione, la Corte ha preso le mosse dalla finalità del procedimento in questione, finalizzato alla costituzione di un rapporto di filiazione, pur se di origine non biologica, che consenta al minore di continuare a mantenere un rapporto con entrambe le figure genitoriali che abbiano svolto, a partire dalla sua nascita, le funzioni di accudimento, in modo da preservare la relazione familiare instauratasi nel tempo. Appare evidente, dunque, che nel caso di specie l'interesse da salvaguardare sia unicamente quello del minore a cui va garantita la stabilità e la continuità delle relazioni familiari. Ebbene, rispetto a tali criteri di valutazione, i giudici di legittimità hanno rilevato l'erroneità delle motivazioni contenute nelle pronunce di merito nella parte in cui non è stato adeguatamente valorizzato il lungo periodo di convivenza familiare intercorso tra le due componenti della coppia e la minore, durato ben cinque anni, oltre che la prosecuzione del rapporto tra quest'ultima e il genitore d'intenzione successivamente all'insorgenza della crisi sentimentale. Di converso, invece, si è oltremodo focalizzata l'attenzione sul rifiuto della bambina a intrattenere rapporti con la ricorrente, nonostante in sede di CTU era emersa una situazione di pesante condizionamento materno. In altri termini, per la Corte se la situazione di accesa conflittualità tra le parti può incidere sulla determinazione delle modalità dell'affidamento, della collocazione e dell'esercizio del diritto di visita, non può in alcun modo valere ad escludere la costituzione del legame di filiazione, a cui il procedimento di adozione casi particolari tende, che ha nel mantenimento del legame affettivo e nell'affermazione del diritto alla bigenitorialità i suoi capisaldi. Ne consegue che il mancato assenso del genitore biologico all'accoglimento della richiesta di adozione casi particolari non può in alcun modo risultare preclusivo qualora, a seguito dell'esame della fattispecie concreta, il tribunale accerti che la creazione del legame filiationis con il genitore di intenzione risulti, alla luce dei criteri innanzi espressi, funzionale a garantire l'interesse del minore e ad assicurargli un adeguato sviluppo della sua personalità. Osservazioni Nel lungo dibattito sviluppatosi relativamente all'individuazione dello strumento giuridico più idoneo per procedere al riconoscimento dello status filiationis per il caso di ricorso da parte della coppia genitoriale a pratiche procreative non consentite nel nostro ordinamento, l'attenzione della giurisprudenza, a far tempo dalla pronuncia n. 79/2022 della Corte Costituzionale, si è concentrata sull'istituto dell'adozione casi particolari di cui alla lettera d) dell'art. 44 l. n. 184/1983. Invero, per effetto dell'intervento della Consulta - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge in commento nella parte in cui escludeva, per tale tipo di adozione, l'insorgenza di rapporti civili tra l'adottato e i parenti dell'adottante, per violazione degli artt. 3,31, e 117, comma 1, Cost. in riferimento all'art. 8 CEDU – i giudici di legittimità hanno ritenuto superata qualsivoglia differenza, sul piano degli effetti giuridici, rispetto alla diversa modalità del riconoscimento del figlio mediante la trascrizione del legame nell'atto di nascita. In realtà, come la pronuncia in esame attesta, tra le diverse modalità di riconoscimento dello status filiationis non vi è una assoluta equiparazione, considerato che, se con la pronuncia della Consulta innanzi citata è stato superato il problema relativo all'insorgenza dei rapporti di parentela con l'adottato, allo stato permane ancora la problematica, non di poco conto, afferente alla possibilità concessa al genitore biologico di non prestare il proprio consenso all'adozione. Tale diniego, pur non rivestendo carattere preclusivo in senso assoluto, crea in ogni caso difficoltà interpretative in quanto impone al Tribunale adito di compiere un'attenta valutazione del caso concreto in virtù della quale comprendere quale è l'effettivo interesse del minore rispetto alla creazione dello status filiationiis con il genitore d'intenzione. In questo contesto molteplici sono gli aspetti che possono venire in evidenza, tra cui anche la possibilità di valutare gli effetti di una accesa conflittualità successivamente insorta tra le parti a seguito della rottura della loro relazione affettiva che ben può condizionare la posizione delle stesse rispetto allo svolgimento delle funzioni genitoriali. |