Danno cagionato dalla fauna selvatica: qual è la normativa applicabile e chi è il legittimato passivo dell’azione risarcitoria del danneggiato?
15 Dicembre 2025
Massime I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. in quanto:
In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica la legittimazione passiva dell'azione risarcitoria del danneggiato spetta in via esclusiva alla Regione in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti. In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica la Regione, senza sottrarsi alla propria responsabilità verso il danneggiato, può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. Il caso Un'autovettura in transito sulla pubblica via subisce danni a causa della collisione con un cinghiale fuoriuscito dalla boscaglia posta a margine della carreggiata. Il danneggiato agisce in giudizio innanzi al Tribunale di Modena nei confronti del Comune, della Provincia e della Regione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale rigetta la domanda sul rilievo (così si legge nell'ordinanza in commento) dell'antieconomicità delle riparazioni. Il danneggiato propone appello avverso detta sentenza. La Corte di Appello di Bologna con sentenza 17/2/2022 n. 389:
La Regione propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza affidato a tre motivi. Con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2052 e 2907 c.c. in combinato disposto con gli artt. 99 e 112 c.p.c. La ricorrente, con tale motivo, sostanzialmente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe potuto adoperare il criterio di imputazione previsto dall'art. 2052 c.c. in quanto la domanda attorea era stata proposta con esclusivo riferimento alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e su detta qualificazione si era formato il giudicato interno, non risultando spiegata impugnazione avverso la pronuncia di prime cure sul punto. Con il secondo motivo lamenta la violazione della L.R. Emilia Romagna 15/2/1994 n. 8 e della L. 11/2/1992 n. 157. La ricorrente, con tale motivo, sostanzialmente censura la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva della Regione, benché quest'ultima fosse priva di poteri di concreta gestione e controllo della fauna selvatica, per avere, con la citata legge regionale, traferito (e non già meramente delegato) le relative funzioni alle Province, residuando in capo all'ente regionale soltanto compiti di indirizzo, orientamento e programmazione dei piani faunistico venatori provinciali. Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 116 c.p.c. La ricorrente, con tale motivo, sostanzialmente censura la sentenza gravata per aver ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato nonostante dal quadro probatorio di riferimento non risultassero minimamente comprovati né gli elementi fondanti la responsabilità (neppure ex art. 2043 c.c.) né, tantomeno, elementi probatori in ordine alla riconducibilità alla Regione del fatto nonché del danno subito. Radicatasi così la lite in sede di legittimità resistono, con separati controricorsi, il danneggiato e la Provincia. Il Comune, invece, non svolge difese e resta intimato. La Suprema Corte in data 11/1/2024 formula, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., sintetica proposta di definizione accelerata del ricorso per improcedibilità dello stesso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., sul rilievo che la copia della sentenza depositata dalla ricorrente non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo. La Regione deposita tempestiva istanza di decisione corredata da nuova procura speciale alle liti secondo quanto disposto dall'art. 380-bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis e, cioè, quello vigente prima della modifica apportata dal D.lgs. 31/10/2024 n. 164 (c.detto “decreto correttivo” della riforma Cartabia). La Suprema Corte, successivamente, con la decisione in commento (Cass. 9/8/2025 n. 22976):
Le questioni Le questioni giuridiche affrontate dal giudice di legittimità sono varie ma quelle rilevanti e oggetto del presente commento sono due, entrambe affrontate nell’esame del secondo motivo:
Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte - dopo aver rilevato che non può confermare la proposta di definizione accelerata e dichiarato procedibilità del ricorso - rigetta nel merito i tre motivi dello stesso. La Suprema Corte, in relazione al primo motivo, conferma il suo orientamento in merito ai poteri del giudice in relazione all'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità e rileva, in particolare, che:
La Suprema Corte, con motivazione ad abundantiam, rileva anche l'inammissibilità del motivo e rileva che “l'omessa riproduzione, in maniera adeguata, della motivazione della sentenza di prime cure non consente nemmeno di valutare se essa avesse expresse ricondotto la fattispecie all'uno o all'altro titolo di responsabilità contemplati dagli artt. 2043 e 2052 cod. civ.”. La Suprema Corte, in relazione al secondo motivo, conferma il suo orientamento in merito alla normativa applicabile e alla legittimazione passiva dell'azione risarcitoria del danneggiato e rileva, in particolare, che:
La Suprema Corte, in relazione al terzo motivo, rileva che:
Osservazioni La decisione della Suprema Corte - in relazione alla normativa applicabile nel caso di danno cagionato dalla fauna selvatica e alla legittimazione passiva dell'azione risarcitoria del danneggiato, oggetto del presente commento - appare senz'altro corretta. Queste le ragioni. I danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano considerati sostanzialmente non indennizzabili in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius. Con la L. 27/12/1977 n. 968, la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost. Successivamente, la L. 11/2/1992 n. 157 (recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”):
Il danno cagionato dalla fauna selvatica, a partire da tali leggi e per decenni:
A fronte di tale orientamento, successivamente, sul presupposto che il fondamento della responsabilità era da ricercare nella clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. e che ciò richiedeva in ogni caso l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico, sono state operate una serie di specificazioni che hanno alterato in qualche modo l'esposto criterio di imputazione soggettiva della responsabilità in capo alla Regione. Così è stato ritenuto che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici:
Da poco più di un lustro le cose sono radicalmente cambiate La S.C. chiamata a decidere - in un caso di incidente stradale avvenuto su una strada pubblica tra un cinghiale e un veicolo - su chi fosse l'ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dal veicolo dell'attore ha osservato che: - “Il ricorso pone la discussa questione della individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici (in particolare, ma non solo, alla circolazione su strade pubbliche)”; - “tale questione sia necessariamente legata al fondamento giuridico della responsabilità stessa per i danni causati da animali appartenenti a specie protette di proprietà pubblica e richieda un esame analitico della relativa problematica” e, cioè, dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2052 c.c., sino ad allora categoricamente esclusa dalla propria consolidata giurisprudenza. La S.C., quindi, rimeditando ad imis la relativa questione, ha ritenuto di non poter più condividere il suo precedente orientamento sulla scorta di una pluralità di argomenti interpretativi così riassumibili: - “Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta , in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo”; - esso “prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo” atteso che “prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”; - “Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla "custodia", ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: "ubi commoda ibi et incommoda"; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica salvezza del caso fortuito”; - “avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.”; - “poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema”; - “Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che "se ne serve", salvo che questi provi il caso fortuito”; - “Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni”. La S.C., pertanto, ha affermato i seguenti principi di diritto: “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità” (Cass. 20/4/2020 n. 7969, che costituisce il leading case). Da tale momento costituisce ius receptum che:
Ai primi due principi innanzi esposti - relativi alla normativa applicabile e alla legittimazione passiva esclusiva della Regione per le azioni di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica - si contrappone un'unica eccezione costituita dal verificarsi dell'evento all'interno di un Parco Nazionale. I Parchi Nazionali, infatti, sono enti di diritto pubblico, sottratti al controllo delle Regioni e sottoposti al controllo del Ministero dell'Ambiente ex art. 8, comma 1, L. 6/12/1991 n. 394. La legge, pertanto, riserva all'ente Parco qualsiasi decisione e iniziativa in tema di controllo della fauna selvatica e prevenzione della sua proliferazione ex art. art. 11, comma 4, L. 6/12/1991 n. 394. La S.C., pertanto, ha ritenuto che “in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 cod. civ. del danneggiato compete non già alla Regione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1,9 e 19 della L. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia” (Cass. 27/1/2022 n. 2502, che costituisce il leading case; conf. Cass. 30/7/2024 n. 21375; Cass. 28/5/2024 n. 14951; Cass. 3/2/2023 n. 3315; Cass. 3/2/2023 n. 3292). Deve ritenersi, pertanto, che la Suprema corte, nel caso oggetto del presente commento, ha correttamente e condivisibilmente confermato il suo orientamento ormai pietrificato che ritiene che:
|