Danno cagionato dalla fauna selvatica: qual è la normativa applicabile e chi è il legittimato passivo dell’azione risarcitoria del danneggiato?

Michele Liguori
15 Dicembre 2025

La S.C., in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, chiarisce nuovamente quale sia la normativa applicabile e chi sia il responsabile civile legittimato passivo dell’azione risarcitoria del danneggiato.

Massime

I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. in quanto:

  • da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale;
  • dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 11/2/1992 n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica la legittimazione passiva dell'azione risarcitoria del danneggiato spetta in via esclusiva alla Regione in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti.

In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica la Regione, senza sottrarsi alla propria responsabilità verso il danneggiato, può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

Il caso 

Un'autovettura in transito sulla pubblica via subisce danni a causa della collisione con un cinghiale fuoriuscito dalla boscaglia posta a margine della carreggiata.

Il danneggiato agisce in giudizio innanzi al Tribunale di Modena nei confronti del Comune, della Provincia e della Regione al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il Tribunale rigetta la domanda sul rilievo (così si legge nell'ordinanza in commento) dell'antieconomicità delle riparazioni.

Il danneggiato propone appello avverso detta sentenza.

La Corte di Appello di Bologna con sentenza 17/2/2022 n. 389:

  • accoglie in parte l'appello;
  • dichiara la carenza di legittimazione passiva della Provincia;
  • dichiara la concorrente responsabilità, nella produzione dell'evento dannoso, della Regione (ai sensi dell'art. 2052  c.c.) e del Comune (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) e li condanna, in solido, al pagamento in favore del danneggiato dell'importo di € Euro 20.300,48 oltre accessori.

La Regione propone ricorso per cassazione avverso detta sentenza affidato a tre motivi.

Con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2052 e 2907 c.c. in combinato disposto con gli artt. 99 e 112 c.p.c.

La ricorrente, con tale motivo, sostanzialmente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe potuto adoperare il criterio di imputazione previsto dall'art. 2052 c.c. in quanto la domanda attorea era stata proposta con esclusivo riferimento alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e su detta qualificazione si era formato il giudicato interno, non risultando spiegata impugnazione avverso la pronuncia di prime cure sul punto.

Con il secondo motivo lamenta la violazione della L.R. Emilia Romagna 15/2/1994 n. 8 e della L. 11/2/1992 n. 157.

La ricorrente, con tale motivo, sostanzialmente censura la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimazione passiva della Regione, benché quest'ultima fosse priva di poteri di concreta gestione e controllo della fauna selvatica, per avere, con la citata legge regionale, traferito (e non già meramente delegato) le relative funzioni alle Province, residuando in capo all'ente regionale soltanto compiti di indirizzo, orientamento e programmazione dei piani faunistico venatori provinciali.

Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 116  c.p.c.

La ricorrente, con tale motivo, sostanzialmente censura la sentenza gravata per aver ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato nonostante dal quadro probatorio di riferimento non risultassero minimamente comprovati né gli elementi fondanti la responsabilità (neppure ex art. 2043 c.c.) né, tantomeno, elementi probatori in ordine alla riconducibilità alla Regione del fatto nonché del danno subito.

Radicatasi così la lite in sede di legittimità resistono, con separati controricorsi, il danneggiato e la Provincia.

Il Comune, invece, non svolge difese e resta intimato.

La Suprema Corte in data 11/1/2024 formula, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., sintetica proposta di definizione accelerata del ricorso per improcedibilità dello stesso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., sul rilievo che la copia della sentenza depositata dalla ricorrente non reca alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo.

La Regione deposita tempestiva istanza di decisione corredata da nuova procura speciale alle liti secondo quanto disposto dall'art. 380-bis c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis e, cioè, quello vigente prima della modifica apportata dal D.lgs. 31/10/2024 n. 164 (c.detto “decreto correttivo” della riforma Cartabia).

La Suprema Corte, successivamente, con la decisione in commento (Cass. 9/8/2025 n. 22976):

  • rileva che non può confermare la proposta di definizione accelerata e dichiara procedibile il ricorso;
  • rigetta i tre motivi di ricorso;
  • condanna la Regione al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese di lite del giudizio di legittimità;
  • dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della Regione, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Le questioni

Le questioni giuridiche affrontate dal giudice di legittimità sono varie ma quelle rilevanti e oggetto del presente commento sono due, entrambe affrontate nell’esame del secondo motivo:

  • quale sia la normativa applicabile nel caso di danno cagionato dalla fauna selvatica;
  • a chi spetti la legittimazione passiva dell’azione risarcitoria del danneggiato.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte - dopo aver rilevato che non può confermare la proposta di definizione accelerata e dichiarato procedibilità del ricorso - rigetta nel merito i tre motivi dello stesso.

La Suprema Corte, in relazione al primo motivo, conferma il suo orientamento in merito ai poteri del giudice in relazione all'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità e rileva, in particolare, che:

  • stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall'art. 2043 cod. civ. o dall'art. 2052 cod. civ. non costituisce questione di qualificazione giuridica della domanda (la quale resta invariata nell'uno come nell'altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito), bensì di individuazione della norma applicabile, da risolvere secondo il principio iura novit curia: e questo è il munus del giudice, a ciò tenuto senza immutare i fatti storici allegati”;
  • la scelta della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non importa una qualificazione della domanda ma si traduce nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti: sicché il concetto stesso di giudicato non può venire in gioco poiché è sempre consentito al giudice - anche in sede di legittimità - valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione della norma applicabile”;
  • n el compimento di tale attività, il giudice del grado successivo può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi sia stata tempestiva impugnazione della relativa statuizione”.

La Suprema Corte, con motivazione ad abundantiam, rileva anche l'inammissibilità del motivo e rileva che “l'omessa riproduzione, in maniera adeguata, della motivazione della sentenza di prime cure non consente nemmeno di valutare se essa avesse expresse ricondotto la fattispecie all'uno o all'altro titolo di responsabilità contemplati dagli artt. 2043 e 2052 cod. civ.”.

La Suprema Corte, in relazione al secondo motivo, conferma il suo orientamento in merito alla normativa applicabile e alla legittimazione passiva dell'azione risarcitoria del danneggiato e rileva, in particolare, che:

  • i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 cod. civ. , giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema”;
  • nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione , in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti: senza sottrarsi alla propria responsabilità verso il danneggiato, la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”;
  • Conforme a diritto è, pertanto, l'affermata legittimazione passiva della Regione…”.

La Suprema Corte, in relazione al terzo motivo, rileva che:

  • L'intera argomentazione sviluppata dalla ricorrente si incentra sulla applicabilità al caso dell'art. 2043 cod. civ. e, quindi, sulla necessità per il danneggiato di dimostrare gli elementi integranti detta fattispecie di responsabilità (in dettaglio: il verificarsi del fatto, il nesso causale con il contegno del danneggiante, la colpa di quest'ultimo)”;
  • Si tratta di una premessa non conforme a diritto dacché, come già evidenziato, in caso di danni cagionati dalla fauna selvatica il corretto titolo di imputazione non è rappresentato dalla inosservanza del generale canone del neminem laedere di cui all'art. 2043 cod. civ., bensì dalla specifica presunzione di colpa a carico del proprietario dell'animale posta dell'art. 2052 cod. civ.: ineccepibile, allora, si rivela l'indagine condotta (con esito positivo) dal giudice territoriale circa la sussistenza dei presupposti di operatività di tale fattispecie”.

Osservazioni

La decisione della Suprema Corte - in relazione alla normativa applicabile nel caso di danno cagionato dalla fauna selvatica e alla legittimazione passiva dell'azione risarcitoria del danneggiato, oggetto del presente commento - appare senz'altro corretta.

Queste le ragioni.

I danni causati dagli animali selvatici, in passato, erano considerati sostanzialmente non indennizzabili in quanto tutta la fauna selvatica era ritenuta res nullius.

Con la L. 27/12/1977 n. 968, la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell'interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'art. 117 Cost.

Successivamente, la L. 11/2/1992 n. 157 (recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”):

  • ha ribadito che la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, comma 1);
  • ha precisato che le Regioni a statuto ordinario hanno il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3);
  • ha precisato che fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale” (art. 2, comma 1);
  • ha precisato che le Regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 1, prima parte).
  • ha precisato che le Province, a loro volta, hanno le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna (art. 9, comma 1, seconda parte).

Il danno cagionato dalla fauna selvatica, a partire da tali leggi e per decenni:

  • è stato ritenuto non risarcibile in base alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - in quanto inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A. - ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione dei relativi principi anche in tema di onere della prova e la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. 27/2/2019 n. 5722; Cass. 24/4/2014 n. 9276; Cass. 24/10/2013 n. 24121; Cass. 13/2/2013 n. 7260; Cass. 6/10/2010 n. 20758; Cass. 20/11/2009 n. 24547; Cass. 13/1/2009 n. 467; Cass. 21/11/2008 n. 27673; Cass. 25/3/2006 n. 7080); tale orientamento granitico ha anche superato il vaglio della Corte Costituzionale la quale ha ritenuto non sussistere un'irragionevole disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico o in cattività, che risponde dei danni da questo arrecati secondo il criterio di imputazione di cui all'art. 2052 c.c., e la pubblica amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi gli animali selvatici (ciò sull'assunto per cui, poiché questi ultimi soddisfano il godimento della intera collettività, i danni prodotti dagli stessi costituiscono un evento naturale di cui la comunità intera deve farsi carico secondo il regime ordinario di imputazione della responsabilità civile di cui all'art. 2043 c.c.) (Corte Cost. 4/1/2001 n. 4);
  • è stato conseguentemente imputato, sul piano sostanziale, alla Regione, quale ente titolare della competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio; e ciò anche laddove la Regione avesse delegato i suoi compiti alle Province, poiché la delega non fa venir meno la titolarità di tali poteri e deve essere esercitata nell'ambito delle direttive dell'ente delegante (Cass. 21/2/2011 n. 4202; Cass. 16/11/2010 n. 23095; Cass. 13/1/2009 n. 467; Cass. 7/4/2008 n. 8953; Cass. 25/11/2005 n. 24895; Cass. 24/10/2003 n. 16008; Cass. 24/9/2002 n. 13907; Cass. 23/7/2002 n. 10737; Cass. 13/12/1999 n. 13956; Cass. 12/8/1991 n. 8788; Cass. 1/8/1991 n. 8470).

A fronte di tale orientamento, successivamente, sul presupposto che il fondamento della responsabilità era da ricercare nella clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. e che ciò richiedeva in ogni caso l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico, sono state operate una serie di specificazioni che hanno alterato in qualche modo l'esposto criterio di imputazione soggettiva della responsabilità in capo alla Regione.

Così è stato ritenuto che la responsabilità per i danni causati dagli animali selvatici:

  • non è sempre imputabile alla Regione ma deve in realtà essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati nel singolo caso, anche in attuazione della L. 11/2/1992 n. 157, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (Cass. 17/9/2019 n. 23151; Cass. 31/7/2017 n. 18952; Cass. 21/6/2016 n. 12727; Cass. 10/10/2014 n. 21395; Cass. 8/1/2010 n. 80);
  • è imputabile all'ente delegato o concessionario a condizione che gli fosse stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. 23/6/2015 n. 12944; Cass. 10/10/2014 n. 21395; Cass. 21/2/2011 n. 4202);
  • è imputabile alla Regione anche in caso di delega di funzioni a terzi (Province o ad altri Enti, Parchi, Federazioni, Associazioni, ecc.) e il risarcimento non fosse previsto da specifiche norme, a meno che la delega non avesse attribuito a terzi un'autonomia decisionale e operativa tale da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. 20/2/2015 n. 3384);
  • è imputabile alla Provincia o all'Ente cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della L. 11/2/1992 n. 157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica (Cass. 12/5/2017 n. 11785; Cass. 19/6/2015 n. 12808).

Da poco più di un lustro le cose sono radicalmente cambiate

La S.C. chiamata a decidere - in un caso di incidente stradale avvenuto su una strada pubblica tra un cinghiale e un veicolo - su chi fosse l'ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dal veicolo dell'attore ha osservato che:

- “Il ricorso pone la discussa questione della individuazione del soggetto, pubblico o privato, tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici (in particolare, ma non solo, alla circolazione su strade pubbliche)”;

- “tale questione sia necessariamente legata al fondamento giuridico della responsabilità stessa per i danni causati da animali appartenenti a specie protette di proprietà pubblica e richieda un esame analitico della relativa problematica” e, cioè, dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2052 c.c., sino ad allora categoricamente esclusa dalla propria consolidata giurisprudenza.

La S.C., quindi, rimeditando ad imis la relativa questione, ha ritenuto di non poter più condividere il suo precedente orientamento sulla scorta di una pluralità di argomenti interpretativi così riassumibili:

- “Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dagli animali espresso nell'art. 2052 c.c. non risulta , in primo luogo, espressamente limitato agli animali domestici, ma fa riferimento esclusivamente a quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo”;

- esso “prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia dell'animale da parte dell'uomo” atteso che “prevede espressamente che la responsabilità del proprietario o dell'utilizzatore sussiste sia che l'animale fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito”;

- “Si tratta dunque di un criterio di imputazione della responsabilità fondato (non sulla "custodia", ma) sulla stessa proprietà dell'animale e/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell'uomo per trarne utilità (anche non patrimoniali), cioè sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio (essendone il proprietario o colui che se ne serve per sua utilità: "ubi commoda ibi et incommoda"; la responsabilità rappresenta, in altri termini, la contropartita dell'utilità tratta dall'animale), con l'unica salvezza del caso fortuito”;

- “avendo l'ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema, con l'attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l'applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c.”;

- poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema”;

- Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che "se ne serve", salvo che questi provi il caso fortuito”;

- “Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni”.

La S.C., pertanto, ha affermato i seguenti principi di diritto: “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità” (Cass. 20/4/2020 n. 7969, che costituisce il leading case).

Da tale momento costituisce ius receptum che:

  • i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. 11/2/1992 n. 157 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema;
  • nell'azione di risarcimento del danno cagionato dalla fauna selvatica la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno;
  • in materia di danni cagionati dalla fauna selvatica il danneggiato, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., deve allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico (e, quindi, dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. 11/2/1992 n. 157 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato) mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass. 24/9/2025 n. 25987 che è successiva alla decisione in commento; Cass. 25/7/2025 n. 21427; Cass. 24/7/2025 n. 21141; Cass. 2/7/2025 n. 17961; Cass. 28/4/2025 n. 11135; Cass. 7/1/2025 n. 197; Cass. 20/12/2024 n. 33680 che, in caso di sinistro stradale determinato dall'attraversamento, o dalla presenza, di animali selvatici su autostrada ha affermato che la fattispecie può integrare gli estremi costitutivi del concorso di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. in capo al custode della strada e all'art. 2052 c.c. in capo all'ente che ne deve considerarsi avere la cura, in forza della legislazione speciale vigente; Cass. 16/7/2024 n. 19616; Cass. 16/7/2024 n. 19614; Cass. 9/7/2024 n. 18817; Cass. 21/6/2024 n. 17253; Cass. 24/5/2024 n. 14555; Cass. 9/5/2024 n. 12714; Cass. 12/3/2024 n. 6539; Cass. 21/2/2024 n. 4671; Cass. 30/12/2023 n. 36571; Cass. 5/9/2023 n. 25868; Cass. 23/5/2022 n. 16550; Cass. 6/4/2022 n. 11209; Cass. 23/11/2021 n. 36141; Cass. 9/2/2021 n. 3023; Cass. 12/11/2020 n. 25466; Cass. 11/11/2020 n. 25280; Cass. 2/10/2020 n. 20997; Cass. 15/9/2020 n. 19101; Cass. 31/8/2020 n. 18087; Cass. 31/8/2020 n. 18085; Cass. 6/7/2020 n. 13848; Cass. 22/6/2020 n. 12113; Cass. 29/4/2020 n. 8385; Cass. 29/4/2020 n. 8384).

Ai primi due principi innanzi esposti - relativi alla normativa applicabile e alla legittimazione passiva esclusiva della Regione per le azioni di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica - si contrappone un'unica eccezione costituita dal verificarsi dell'evento all'interno di un Parco Nazionale.

I Parchi Nazionali, infatti, sono enti di diritto pubblico, sottratti al controllo delle Regioni e sottoposti al controllo del Ministero dell'Ambiente ex art. 8, comma 1, L. 6/12/1991 n. 394.

La legge, pertanto, riserva all'ente Parco qualsiasi decisione e iniziativa in tema di controllo della fauna selvatica e prevenzione della sua proliferazione ex art. art. 11, comma 4, L. 6/12/1991 n. 394.

La S.C., pertanto, ha ritenuto che “in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 cod. civ. del danneggiato compete non già alla Regione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1,9 e 19 della L. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia” (Cass. 27/1/2022 n. 2502, che costituisce il leading case; conf. Cass. 30/7/2024 n. 21375; Cass. 28/5/2024 n. 14951; Cass. 3/2/2023 n. 3315; Cass. 3/2/2023 n. 3292).

Deve ritenersi, pertanto, che la Suprema corte, nel caso oggetto del presente commento, ha correttamente e condivisibilmente confermato il suo orientamento ormai pietrificato che ritiene che:

  • i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c.;
  • nell'azione di risarcimento del danno cagionato dalla fauna selvatica la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.