Errore fatale nei controlli automatici del PCT e rimessione in termini

Nicola Gargano
15 Dicembre 2025

La pronuncia, riferita alla normativa previgente la riforma Cartabia ovvero l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 e le precedenti regole e specifiche tecniche, affronta due problematiche pur strettamente collegate tra loro.

Massima

In tema di deposito telematico degli atti processuali, ove il rifiuto del deposito dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici per «errore fatale» (nella forma codificata come «codice esito: -1»), la generica segnalazione del sistema non consente di attribuire l'errore al depositante, di talché non gli si può imporre l'onere di allegare e provare la natura o l'origine del malfunzionamento, né la non imputabilità a propria negligenza; in tali casi l'«errore fatale» integra di per sé causa non imputabile dell'esito negativo del controllo automatico, legittimando, alternativamente, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. ovvero la tempestiva rinnovazione del deposito mediante nuovo invio andato a buon fine, che vale quale prosecuzione legittima ed efficace della precedente attività.

Il caso

A seguito di un giudizio di appello a seguito di una sentenza che rigettava una richiesta di risarcimento danni, la Corte d'appello dichiarava improcedibile l'appello per tardivo deposito, ritenendo inammissibile l'istanza di rimessione in termini presentata mesi dopo rispetto alla conoscenza, acquisita dalla cosiddetta «quarta PEC», del rifiuto del primo deposito telematico per «errore fatale».​

Gli appellanti infatti avevano notificato l'atto di appello il 1° giugno 2017 e ne avevano curato il deposito telematico nei dieci giorni successivi, ottenendo in data 12 giugno la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, nella stessa data, la PEC di «esito controlli automatici deposito» recante un «codice esito: -1 – errore imprevisto», seguita il 13 giugno dalla «quarta PEC» di rifiuto per «deposito pervenuto nella cartella errori fatali – atti rifiutati». Dopo un'interlocuzione con la cancelleria, che riconduceva il problema a un malfunzionamento del sistema ministeriale, gli appellanti provvedevano, in data 16 giugno 2017 ad un nuovo deposito andato a buon fine e, solo il 2 novembre 2017, presentavano istanza di rimessione in termini, che la Corte territoriale reputava tardiva, dichiarando così improcedibile l'appello.

La questione

La pronuncia, riferita alla normativa previgente la riforma Cartabia ovvero l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 e le precedenti regole e specifiche tecniche, affronta due problematiche pur strettamente collegate tra loro.

In primo luogo, la Corte si interroga se, nel quadro normativo previgente, il perfezionamento del deposito possa ricollegarsi alla sola generazione della RdAC (cd. seconda PEC) o se tale effetto sia condizionato al buon esito dell'intero procedimento, inclusi controlli automatici e manuali. In secondo luogo, la Corte è chiamata a stabilire se, a fronte di un rifiuto del deposito da parte della cancelleria dovuto ad «errore fatale» in sede di controlli automatici, il difensore debba allegare e dimostrare l'origine tecnica dell'errore e la sua non imputabilità, ai fini della rimessione in termini o della valutazione della tempestività di un successivo deposito positivo.​

Correlativamente, si pone il quesito se, in siffatta ipotesi, il tempestivo nuovo invio dell'atto, andato a buon fine, possa valere come prosecuzione legittima dell'originaria attività, rendendo superflua una formale istanza di rimessione in termini, e se, in tal caso, il rispetto del principio di ragionevole durata del processo risulti comunque assicurato dall'immediatezza della reazione della parte.

Le soluzioni giuridiche

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo previgente, rimarcando che, il deposito si considera perfezionato al momento del rilascio della RdAC, precisando che tale effetto rimane «anticipato e provvisorio rispetto all'ultima PEC» e, cioè subordinato «al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva», sicché esclusivamente con l'accettazione del cancelliere (la cd. quarta PEC), «e solo a seguito di essa, si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda PEC e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti» (cfr. Cass. n. 28982 dell'8/11/2019; Cass. n. 17404 del 20/08/2020; Cass. n. 27654 del 21/09/2022; Cass. n. 29357 del 10/10/2022; Cass. Sez. U. n. 28403 del 2023; Cass. n. 69 del 3/01/2025; Cass. n. 15801/2025).

La Suprema Corte trae dunque la conseguenza che, «in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell'atto (e cioè quando non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto (corretto o meno che sia) dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini da parte del giudice» (cfr. Cass. n. 69/2025, cit.).

Nel caso di specie la Suprema Corte accertava che, il rifiuto del primo deposito fosse stato determinato dall'esito negativo dei c.d. controlli automatici, che rappresentano, il terzo momento della fattispecie a formazione progressiva e, in particolare, dalla emersa esistenza di un errore fatale codificato dal sistema ministeriale con il codice «-1».

Per risolvere la questione la Corte analizza quanto previsto dalla normativa per i controlli automatici determinando che:

a) hanno ad oggetto la busta telematica - per la cui preparazione occorre utilizzare un software specifico per il PCT - e non il suo contenuto sostanziale (riguardano l'indirizzo del mittente, il formato del messaggio, la completezza del suo contenuto e le sue dimensioni);

b) il controllo automatico obbedisce a criteri meramente tecnici (può anche accadere che i sistemi non riescano ad aprire il messaggio contenuto nella busta per un problema nella crittografia dello stesso o per momentanei malfunzionamenti del sistema);

c) sono condotti automaticamente dal sistema informatico di cui si avvale il gestore dei servizi telematici;

d) mentre le anomalie warn ed error consentono, comunque, ai cancellieri di forzare il sistema e di accettare l'atto, quella fatal è, invece, insuperabile e non consente al cancelliere alcuna operazione;

e) la segnalazione di «errore fatale», in genere, e in particolare quella codificata come «codice esito: -1» non fornisce all'utente alcuna indicazione utile per la sua soluzione: il sintagma "errore fatale" è, infatti, espressione generica e omnicomprensiva che di per sé non evoca necessariamente un errore del depositante, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico.

Discende da ciò che, ove il rifiuto del deposito dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici per «errore fatale», senza ulteriori specificazioni o con indicazioni mute e generiche quale quella di «codice esito: -1», non vi è spazio per una indagine ulteriore circa l'imputabilità dell'errore bloccante al depositante.

Non può dunque ritenersi giustificata l'idea che, a fronte di una tale emergenza sorga l'obbligo per il depositante di dimostrare, per ottenere di essere rimesso in termini, anche la natura od origine di tale errore e la non imputabilità dello stesso a sua negligenza.

L'«errore fatale» è, in tal caso, già di per sé causa non imputabile dell'esito negativo del controllo automatico.

In tal caso secondo la Corte, i rimedi riservati alla parte in simili casi, e dunque gli oneri su di essa gravanti, sono (solo) due e alternativi l'uno all'altro: la formulazione dell'istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimento di deposito telematico dell'atto mediante un nuovo invio.

Nel caso di specie la Corte ritiene tempestivo il deposito in quanto la parte incorsa in decadenza aveva prontamente provveduto ad un nuovo invio andato a buon fine, non attribuendo alcun rilievo alla mancata presentazione di tempestiva istanza di rimessione in termini, resa non necessaria proprio dal già avvenuto secondo invio (cfr. Cass. n. 29357/2022, cit.), nel descritto contesto da considerare alla stregua di legittima ed efficace continuazione della precedente attività.

Infatti, secondo la Corte, l'istanza di rimessione in termini è funzionale alla verifica dei presupposti per l'utile compimento dell'attività per la quale quelli erano scaduti (vale a dire della sussistenza di un «fattore impeditivo avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata»: v. da ultimo Cass. n. 14348/2025); in mancanza della istanza, ove l'attività venga comunque compiuta dalla parte, a tale verifica può procedersi anche ex post, «ora per allora», essendo anzi pur sempre essa demandata al giudice investito della decisione nel merito.

Inoltre, la tempestività dell'istanza, la cui presentazione deve avvenire secondo un consolidato orientamento «in un termine ragionevolmente contenuto», (cfr. Cass. n. 14348/2025, cit.; Cass. n. 9114/2012; Cass. n. 25289/2020; Cass. n. 2473/2023) è funzionale al rispetto del principio della durata ragionevole del processo.

Tuttavia, tale principio deve ritenersi comunque salvaguardato ove la parte abbia, come nel caso di specie, già provveduto prontamente ad un nuovo deposito, mentre per converso nessun pregiudizio ai tempi del processo può derivare, in tale contesto, dal fatto che la parte abbia poi richiesto, dopo mesi, di essere rimessa in termini per la medesima attività già utilmente compiuta.

La Corte pertanto considera tempestivo il deposito in considerazione dell'immediatezza della reazione nella ripetizione dell'invio non appena conosciute le motivazioni, ad essa non imputabili, del rifiuto del primo deposito.

Nel far ciò richiama l'art. 16-bis, commi 4 e 7, d.l. n. 179/2012 (ratione temporis applicabile), il d.m. n. 44/2011, art. 13, nonché le specifiche tecniche PCT del 16 aprile 2014 sulla «busta telematica» e sui controlli automatici, da cui deriva uno schema del procedimento di deposito articolato in quattro momenti (RAC/RdA, RdAC, esito controlli automatici, esito controllo di cancelleria). Nel solco di un orientamento già consolidato, la Corte ribadisce che la tempestività del deposito va verificata con riferimento alla RdAC (seconda PEC), la quale attesta l'ingresso del messaggio nel «dominio giustizia», ma precisa che l'effetto è solo anticipato e provvisorio, dovendo consolidarsi solo con l'accettazione del cancelliere (quarta PEC) che consente il caricamento dell'atto nel fascicolo telematico.​

In caso di esito negativo del procedimento di deposito – ossia mancato superamento dei controlli automatici o manuali – la Corte conferma che la parte deve procedere a un nuovo deposito, previa rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. se la decadenza sia maturata incolpevolmente, salvo che abbia provveduto «senza indugio» a un ulteriore deposito telematico con esito positivo, che rende superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione. Sotto questo profilo, la decisione si richiama espressamente alla propria giurisprudenza (tra cui Cass. n. 17404/2020, Cass. n. 29357/2022 e Cass. n. 69/2025), che ha elaborato la figura del deposito telematico come fattispecie «a formazione progressiva», nella quale il controllo di cancelleria completa e consolida gli effetti provvisori del perfezionamento anticipato.

Osservazioni

Il cuore innovativo dell'ordinanza riguarda la qualificazione dell'«errore fatale» dei controlli automatici come fattore impeditivo di per sé non imputabile alla parte, anche quando l'esito sia descritto in termini generici («errore imprevisto», «codice esito: -1») che non consentono di comprendere l'origine tecnica del problema. La Corte sottolinea che tali controlli operano su profili meramente formali e tecnici della busta telematica (formato, dimensione, crittografia, integrità dei file) e sono condotti automaticamente dal sistema del gestore dei servizi telematici, sicché il messaggio di «errore fatale» non evoca necessariamente un errore del depositante, ma segnala l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo.​

Ne consegue che non può pretendersi dal difensore la prova dell'origine del malfunzionamento o della sua non imputabilità per ottenere la rimessione in termini: l'«errore fatale» – quando non accompagnato da specifiche indicazioni – è per definizione un evento tecnico estraneo alla sfera di controllo della parte, idoneo a integrare la «causa non imputabile» richiesta dall'art. 153, comma 2, c.p.c. Sul piano operativo, la Corte individua due soli rimedi alternativi a disposizione della parte: da un lato, l'istanza di rimessione in termini, funzionale alla verifica giudiziale della non imputabilità della decadenza; dall'altro, la ripresa spontanea del procedimento di deposito tramite un nuovo invio telematico, tempestivo e andato a buon fine, che viene qualificato come legittima ed efficace continuazione della precedente attività e rende superflua la rimessione formale.

Ad avviso di chi scrive la pronuncia in commento può considerarsi applicabile anche alla nuova normativa non essendo di fatto mutato l'impianto tecnico normativo previsto dalle regole tecniche relativamente alla cd. Terza PEC. L'ordinanza in commento si pone inoltre in continuità con il solco tracciato altre pronunce «salvando» il professionista da eventuali decadenze dovute ad errori fatali sicuramente a lui non imputabili.

Ad ogni buon conto prudenzialmente, in caso di rifiuti di depositi telematici si consiglia di inserire sempre l'istanza di rimessione in termini nel nuovo deposito.

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