Sanzioni più leggere per le irregolarità nell’apposizione del visto di conformità

15 Dicembre 2025

Incontestata l’esistenza del credito utilizzato in compensazione, l’apposizione del visto da parte di professionista non ancora abilitato al momento della trasmissione della dichiarazione, si risolve in una violazione meramente formale e non di omesso versamento. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 2286 del 13 ottobre 2025.

Massima

L'evoluzione della disciplina sanzionatoria a carico dell'intermediario

L'art. 39 del d.lgs. 241/1997, contenente disposizioni in materia di assistenza fiscale al contribuente, è stato oggetto di diversi correttivi nel corso degli ultimi anni. In un primo veniva prevista una sanzione autonoma a carico dell'intermediario (variabile tra 258 e 2582 euro); nel 2007, poi, veniva introdotto il comma 1-bis prevedendo la responsabilità solidale del CAF per le somme dovute dal contribuente a titolo di sanzione. Successivamente (2014), contestualmente all'introduzione della dichiarazione precompilata, il regime sanzionatorio si inaspriva ulteriormente prevedendo che CAF e professionisti abilitati al visto avrebbero dovuto corrispondere, in luogo della sanzione ordinaria, una somma pari alla maggiore imposta con interessi e sanzioni. Da ultimo. rientrando in canoni di proporzionalità e ragionevolezza, il legislatore, con il decreto-legge n. 4 del 2019, non ha più previsto a carico dell'intermediario, in caso di infedeltà, il pagamento di una somma pari all'imposta, interessi e sanzioni bensì, esclusivamente, il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogabile al contribuente ovvero il 30% della maggiore imposta accertata, fermo restando che nulla è dovuto dall'intermediario se l'apposizione del visto infedele è stata indotta da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Il caso 

Oggetto della controversia era un atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate a carico di una società per indebita compensazione del credito Iva 2018 in quanto il professionista incaricato non risultava ancora iscritto negli appositi elenchi (ex art. 21, DM 164/99) dei soggetti autorizzati all'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. Pertanto, l'Ufficio aveva irrogato la sanzione del 30% dell'importo dei crediti non spettanti indebitamente utilizzati dalla contribuente in compensazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471/1997. Secondo la tesi di parte pubblica, "a prescindere dalla verifica sulla sussistenza o meno del credito indebitamente compensato, la norma impone all'Ufficio di procedere al recupero dello stesso credito, nonché di interessi e sanzioni”.

La questione

I giudici di primo decidevano di accogliere il ricorso in quanto, in assenza di contestazioni in relazione all'effettiva sussistenza del credito IVA da parte dell'Ufficio, l'atto di recupero si appalesava come illegittimo perché fondato esclusivamente sull'apposizione del visto di conformità da parte di un professionista non abilitato a compiere tale operazione ma che svolgeva la propria professione nel rispetto della normativa di legge e che aveva ottenuto l'abilitazione 7 mesi dopo la presentazione della dichiarazione in questione.

La soluzione giuridica

La natura meramente formale della violazione

Nel confermare la sentenza di primo grado, i giudici d'appello hanno richiamato una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass., ord. n. 19786 del 10 aprile 2025) nella parte in cui ha statuito che "la mancata apposizione, sulla dichiarazione del contribuente, del visto di conformità del responsabile del centro di assistenza fiscale…. configura, anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni, una violazione meramente formale, non equiparabile ad un omesso versamento, in quanto non pregiudica l'esercizio delle attività di controllo da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo" (Cass. n. 5289 del 2020; da ultimo cfr. 7154 del 2025). L'art 7 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 prescrive ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro la richiesta di apposizione, nelle forme previste dalla legge, del visto di conformità.

Nella fattispecie è pacifico che la società ha portato in compensazione un credito Iva privo di visto di conformità, ragion per cui l'Ufficio ha recuperato l'imposta e, contestando l'omesso versamento, ha applicato la sanzione proporzionale prevista dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997 invece che quella fissa, prevista per le violazioni formali. È altrettanto incontestata la titolarità da parte del contribuente del credito Iva".

Nel caso di specie, secondo i giudici di merito, sussistevano i requisiti di una violazione formale in quanto la mancata apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta frodatoria, non aveva arrecato alcun pregiudizio per le casse erariali e, come sostenuto dalla Suprema Corte, non aveva comportato un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non aveva inciso sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo (cfr. anche Cass. n. 27211 del 2014; Cass. n. 23352 del 2017, Cass. n. 14158 del 2018).

In conclusione

Una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto. In definitiva, hanno concluso gli interpreti, la compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo dell'apposizione del visto non può configurare una violazione di omesso versamento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.