Litispendenza anche se la causa già iniziata pende davanti al giudice dell'impugnazione

La Redazione
16 Dicembre 2025

Il Tribunale di Castrovillari ha stabilito che la proposizione di opposizione avverso un'intimazione di pagamento già impugnata in un diverso giudizio innanzi al medesimo Tribunale, conclusosi con sentenza di rigetto e pendente in fase di appello, dà luogo ad un'ipotesi di litispendenza (sent. 25 marzo 2025, n. 524).

La proposizione di opposizione avverso un'intimazione di pagamento già impugnata in un diverso giudizio innanzi al medesimo Tribunale, conclusosi con sentenza di rigetto e pendente in fase di appello, non può che dare luogo ad un'ipotesi di litispendenza, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 39 c.p.c.

Essendo il giudice chiamato a vagliare la ricorrenza di un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, viene a determinarsi una piena sovrapponibilità tra la causa di accertamento negativo avverso la pretesa contributiva dell'ente previdenziale già instaurata e la presente controversia avente ad oggetto l'impugnativa di un'intimazione di pagamento relativa alla medesima pretesa contributiva (sul punto vedasi Cass. n. 16203/2008).

Accertata la sussistenza di un rapporto di litispendenza tra i due giudizi, il giudice successivamente adito è tenuto a dichiararla, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione (cfr. Cass., sez. un., n. 27846/2013).

(In applicazione dei richiamati principi, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la litispendenza con riferimento all’avviso di addebito già oggetto di precedente giudizio, attualmente in fase di appello e sotteso all’intimazione in controversia).

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