Rischio interferenziale in assenza di appalto o contratto d’opera
12 Dicembre 2025
L'art. 26 d.lgs. n. 81/2008 prevede, in ipotesi di appalti, un corredo di obblighi la cui attuazione da parte del committente risulta di essenziale importanza ai fini dell'esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamento ad altre imprese di singole fasi di produzione, sicché la responsabilità del committente è normalmente implicata nell'esecuzione di un'attività produttiva attraverso contratti di appalto. L'ambito di applicazione dell'art. 26 prefato, non può, però, essere limitato alle figure tipizzate dell'appalto e del contratto d'opera, dovendo essere esteso anche ad altre fattispecie contrattuali tutte le volte in cui si realizzi l'integrazione di diverse organizzazioni e soggettività giuridiche all'interno del medesimo scenario d'impresa. Il citato articolo, infatti, è stato interpretato dalla giurisprudenza alla luce dell'art. 6, § 4, della Direttiva 89/391/CEE, sicché non è dirimente la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese, quanto che l'effetto che detto rapporto crea sia quello della coesistenza di attività nel medesimo luogo lavorativo, di modo che il committente deve farsi garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia di tutti coloro che sono chiamati ad operare. (Cfr.: Cass. sez. lav., 12 settembre 2025, n. 25113; Cass. 6 maggio 2025, n. 11918; Cass. 27 gennaio 2023, n. 2517). |