Limiti alla concessione dei permessi studio
15 Dicembre 2025
In linea generale, i permessi studio sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli universitari, post - universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Conseguentemente, per poter usufruire dei permessi per motivi di studio i lavoratori devono frequentare i corsi di studio, ossia devono partecipare alle lezioni coincidenti con l'orario di servizio. Con specifico riferimento alle lezioni erogate in modalità asincrona, si ritiene che il lavoratore abbia diritto a fruire dei permessi predetti solo nel caso in cui dia prova di aver seguito le stesse esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa. Dunque, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, il dipendente potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con il lavoro. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2025, n. 25038). |