Danni da dequalificazione: no all’automatica configurazione di mobbing o straining per il solo demansionamento o trasferimento
16 Dicembre 2025
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l'ordinanza in commento, ha precisato che, in caso di demansionamento e trasferimento, è indispensabile procedere a una liquidazione separata del danno morale, distinto tanto dal danno patrimoniale quanto dal danno biologico; tale principio è in linea con le tabelle milanesi e con l'orientamento di legittimità (Cass. ord. n. 9006/2022; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 7892/2024). È stato altresì ribadito che il danno esistenziale‑relazionale, se provato, deve essere risarcito autonomamente. Nel caso in esame, tuttavia, la configurazione di mobbing e straining è stata esclusa in quanto il trasferimento e il demansionamento, separatamente considerati, non integrano tali fattispecie. Lo straining è una forma di stress lavorativo riconducibile a comportamenti ostili o vessatori meno intensi, sistematici e continui rispetto al mobbing. Si manifesta attraverso azioni isolate che, pur non ripetute, producono un ambiente di lavoro ostile e stressante con ripercussioni sulla salute psicofisica del lavoratore. A differenza del mobbing, che presuppone una serie di condotte reiterate e intenzionali, lo straining si caratterizza per episodi singoli o situazioni specifiche idonee a determinare un disagio prolungato, come il demansionamento, l'isolamento o il trasferimento forzato. Alla luce di tali rilievi, la decisione è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione. La vicenda riguarda un dipendente inizialmente responsabile di un centro estero, inquadrato al 4° livello retributivo, che ha denunciato di aver subito un demansionamento a partire dal 2010, dopo essere stato trasferito all'unità antiriciclaggio per svolgere mansioni ritenute equivalenti al suo livello. In seguito, è stato destinato alle filiali con compiti di sportellista‑cassiere, classificati al 1° livello e dunque inferiori rispetto al suo inquadramento. Ha quindi chiesto l'accertamento del demansionamento, il risarcimento dei danni e la reintegrazione nelle mansioni corrispondenti al 4° livello. Dal 2021 è stato adibito alla mansione di gestore privati, ritenuta equivalente al suo inquadramento originario. Il Tribunale ha riconosciuto il demansionamento limitatamente al periodo successivo a novembre 2010 e ha condannato la banca a versare 50.000 euro per danno patrimoniale alla professionalità, rigettando però le domande relative a mobbing, straining e reintegrazione, dichiarando per quest'ultima la cessazione della materia del contendere in ragione del nuovo incarico affidato nel 2021. La Corte d'Appello ha parzialmente accolto il gravame del lavoratore, riconoscendo anche un danno biologico da demansionamento, quantificato in 5.469 euro, e ponendo a carico della banca il rimborso di due terzi delle spese legali dei due gradi. La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando la necessità di liquidare separatamente il danno morale e quello esistenziale‑relazionale rispetto al danno patrimoniale e al danno biologico; la sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello anche per la regolazione delle spese. La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un quadro normativo articolato. In primo luogo, è stato utilizzato l'art. 1227 c.c.per verificare il concorso del fatto colposo del danneggiato nella quantificazione del risarcimento; la Corte ha infatti rilevato che le condotte del lavoratore, come il rifiuto di accettare mansioni equivalenti, hanno inciso sul pregiudizio lamentato e, di conseguenza, sull'entità del ristoro. In tema di danno patrimoniale, è stato richiamato l'articolo 2056 c.c. per individuare i criteri di valutazione in relazione alle conseguenze economiche del fatto dannoso, riconducibili al demansionamento. Con riguardo al danno non patrimoniale, l'art. 2059 c.c.ha offerto il fondamento per la risarcibilità sia della sofferenza interiore (danno morale) sia del pregiudizio alla vita di relazione (danno esistenziale‑relazionale). La Corte ha ribadito la necessità di una liquidazione autonoma di queste voci rispetto al danno patrimoniale e al danno biologico, in coerenza con la giurisprudenza consolidata e con le tabelle milanesi, precisando in particolare che il danno morale va tenuto distinto da quello patrimoniale e biologico. È stato inoltre richiamato l'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento deve comprendere tanto il danno emergente quanto il lucro cessante, purché si tratti di conseguenze immediate e dirette del fatto; tale principio ha guidato l'individuazione delle componenti risarcitorie spettanti al lavoratore. Sul piano processuale, il ricorrente ha invocato l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando in particolare la mancata autonoma liquidazione del danno morale e del danno esistenziale‑relazionale, nonché l'erronea applicazione dell'art. 1227 c.c. sul concorso colposo. La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondate le censure sulla separata liquidazione dei danni non patrimoniali e confermando la distinzione di tali voci dal danno patrimoniale e dal danno biologico; ha invece dichiarato inammissibile il motivo relativo alla valutazione del concorso colposo del danneggiato. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello, in diversa composizione, per una nuova valutazione conforme ai principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Fonte: Diritto e Giustizia |