La Cassazione si esprime nuovamente sulla divisione endo-esecutiva
18 Dicembre 2025
Massima Di seguito il principio di diritto riportato al punto 1.2 delle «ragioni della decisione»: «allorché l'espropriazione dei beni indivisi avvenga nelle forme della divisione, c.d. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo, l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi; pertanto, ove il giudizio di divisione sia definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile contro tale pronuncia è costituito (non dall'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. o dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c., bensì) dall'appello secondo le forme ordinarie». Di seguito un passaggio riportato al punto 2.1.2 delle «ragioni della decisione»: «a) la chiusura anticipata del processo di espropriazione ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. va disposta quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo; b) pertanto, si tratta di un provvedimento propriamente esecutivo, che in quanto tale è estraneo alla fase cognitiva della divisione endoesecutiva». Il caso La pronuncia in commento interviene su un tema delicato, nel quale non è facile districarsi. Per di più, la stessa interviene su un caso piuttosto intricato, del quale può darsi conto solo in estrema sintesi. Veniva in rilievo, in origine il pignoramento di una quota indivisa di un bene immobile, con conseguente instaurazione di una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Venezia. Stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 601 c.p.c., il giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione dell'esecuzione e l'introduzione del giudizio finalizzato alla divisione del compendio oggetto di pignoramento. Veniva dunque introdotto il relativo giudizio, finalizzato a pervenire allo scioglimento della comunione. Tuttavia, una volta emessa l'ordinanza di vendita e disposto uno degli esperimenti di vendita, la parte creditrice rimaneva inerte quanto alla anticipazione del fondo spese dovuto al professionista delegato, con l'effetto che il Tribunale definiva il relativo giudizio mediante pronuncia di cessazione della materia del contendere. Contro tale sentenza veniva proposto appello dinanzi alla corte distrettuale, la quale ribaltava la gravata pronuncia: in particolare, il collegio con la propria sentenza riformava integralmente la statuizione di cessazione della materia del contendere, ritenendo insussistenti i presupposti per addivenire a tale pronuncia nel caso esaminato, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione della vendita. Contro tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione, articolando diversi motivi: 1) si rilevava, con un primo motivo, la violazione di legge, dal momento che la Corte d'Appello non aveva tenuto conto della irritualità del rimedio svolto dinanzi alla stessa, formalizzato come citazione, anziché come ricorso; 2) e 3) con il secondo e il terzo motivo di ricorso si deduceva la erroneità della decisione gravata per aver ritenuto inapplicabili al caso di specie le disposizioni dettate dagli artt. 164-bis disp. att. c.p.c. e 631-bis c.p.c.; 4) con il quarto motivo si deduceva, per quanto di interesse nella presente sede, la violazione dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c., non avendo tenuto conto il giudice d'appello della offerta formulata in corso di causa dalla convenuta, originaria esecutata nel processo esecutivo; 5) e 6) il quinto e il sesto motivo di ricorso si incentravano sulla ordinanza che aveva disposto la prosecuzione delle vendite, rilevando come, con tale ordinanza, di poco precedente alla sentenza di accoglimento, il giudice del gravame avesse anticipato il contenuto della successiva sentenza, deducendo comunque la nullità di tale ordinanza. La questione Davvero tante le questioni affrontate nella sentenza che si annota; così tante, che neppure è possibile soffermarsi su ciascuna di esse. Due, allora, sono le direttrici lungo le quali si muove la sentenza in commento e, su di esse, vale la pena soffermarsi: 1) innanzi tutto, viene in rilievo il tema, all'apparenza non particolarmente ostico (ma, in realtà, tutt'altro che privo di interesse), della cessazione della materia del contendere, come istituto di elaborazione giurisprudenziale che consente di porre termine ad un giudizio di cognizione; 2) il tema appena menzionato si innesta, nella pronuncia in commento, su quello, neppure all'apparenza privo di insidie, della divisione endo-esecutiva. Le soluzioni giuridiche La sentenza n. 27406/2025 si sostanzia in un rigetto del ricorso proposto dalla originaria esecutata, dopo aver esaminato tutti i motivi posti a base dello stesso. La prima questione affrontata concerne la modalità di impugnazione della sentenza resa a definizione del giudizio di divisione, con la quale viene dichiarata la cessazione della materia del contendere. Sul punto, la Cassazione afferma che la sentenza in questione correttamente sia stata gravata d'appello e non reclamata con il rimedio di cui all'art. 308 c.p.c. A riguardo, viene espresso il seguente principio di diritto: «allorché l'espropriazione dei beni indivisi avvenga nelle forme della divisione, c.d. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo, l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi; pertanto, ove il giudizio di divisione sia definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, il rimedio esperibile contro tale pronuncia è costituito (non dall'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. o dal reclamo ex artt. 308 o 630 c.p.c., bensì) dall'appello secondo le forme ordinarie». Altro profilo sul quale si sofferma la sentenza in commento concerne la inapplicabilità al giudizio di divisione di istituti tipici del processo esecutivo e, in particolare, dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. (norma rubricata «infruttuosità dell'espropriazione forzata») e dell'art. 631-bis c.p.c. (articolo rubricato «omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche»). Al di là delle articolate considerazioni circa la applicabilità, ratione temporis, di tali disposizioni alla fattispecie in esame, ciò che maggiormente rileva è la presa di posizione dei giudici di legittimità in merito alla inapplicabilità delle predette disposizioni alla divisione endo-esecutiva, atteso che le stesse sono dettate in tema di espropriazione forzata e, quindi, il loro ambito operativo deve intendersi circoscritto al processo esecutivo. Infondato, per il Collegio, è anche il motivo di ricorso con il quale la parte istante si duole della condanna alla rifusione delle spese di lite, evidenziando di aver offerto, nel corso del giudizio di primo grado, un consistente importo a tacitazione delle pretese economiche dell'istituto di credito che aveva introdotto il giudizio di divisione (istituto di credito originario creditore procedente nella procedura esecutiva): osserva la Cassazione come la previsione contenuta nel secondo periodo del primo comma dell'art. 91 c.p.c. - stando alla quale, se la domanda giudiziale viene accolta in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, la parte che abbia rifiutato tale proposta senza giustificato motivo deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite - mal si attagli tanto al processo esecutivo, quanto ad un giudizio finalizzato a pervenire ad un accertamento con valore dichiarativo, essendo piuttosto applicabile al caso di pronunce di condanna, concludendo per la sicura inapplicabilità di tale disposizione alla fattispecie in esame. Osservazioni La cessazione della materia del contendere Si accennava in precedenza come le direttrici lungo le quali si muove la sentenza in commento sono principalmente due: la cessazione della materia del contendere, da un lato, e il giudizio di divisione scaturito da una procedura esecutiva, dall’altro. Davvero risulta tutt’altro che semplice tracciare, con poche battute, ossia compatibilmente con lo spazio consentito da questo breve approfondimento, anche solo l’essenza dei due istituti in questione. Poche parole, per cominciare, sulla pronuncia di cessazione della materia del contendere. Utile, a riguardo, riprendere uno dei passaggi motivazionali della sentenza in commento. Vi si afferma, così, che «la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto» (si veda il punto 1.1.1 della sentenza n. 24706). Di tale pronuncia, si sottolinea, ancora nella sentenza che si annota, la sua inidoneità «ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio». Potenzialmente molto ampio è l’ambito applicativo di tale tipologia di pronuncia. Solo per soffermarsi su alcune recenti pronunce della Cassazione che intercettano la materia esecutiva, si potrebbe citare quella che ravvisa la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere sulla opposizione a precetto nella sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base del precetto (Cass. 28 marzo 2022, n. 9899), oppure quella che configura la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere in presenza una rinuncia al precetto che costituisce oggetto di opposizione (Cass. 10 gennaio 2023, n. 351). Un tale istituto, caratterizzato com’è dal sopravvenuto venir meno di ogni ragione del contendere fra le parti, non ha ragion d’essere nel processo esecutivo, nel quale invece trovano applicazione le ipotesi di estinzione tipica del processo, ovvero di chiusura anticipata dello stesso per cause «atipiche». Neppure sarebbe corretto, poi, come evidenziato condivisibilmente nella pronuncia che si annota, confondere la pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere, con quella che estingue il giudizio, avuto riguardo alla diversità dei loro presupposti ed anche alla differenza tra gli effetti delle relative pronunce. Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se e in che misura possa aver luogo nell’ambito di una divisione endo-esecutiva una pronuncia di cessazione della materia del contendere e, in particolare, se una tale pronuncia possa giustificarsi, oltre che nell’ipotesi di accordo raggiunto tra le parti che non si traduca in una rinuncia ai sensi dell’art. 306 c.p.c., sulla base di una condotta inerte della parte che abbia interesse a coltivare il giudizio. Tale quesito, però, conduce a soffermarci sul secondo tema trattato nella sentenza in commento, sul quale dunque è bene spendere alcune parole. La divisione endo-esecutiva Allorché venga pignorata la quota indivisa di un bene (ci si sofferma, in particolare, sull'ipotesi di pignoramento di una quota indivisa di un diritto reale su bene immobile), il giudice dell'esecuzione, in occasione della udienza di cui all'art. 569 c.p.c., fissata per i provvedimenti sulla vendita o sulla divisione, ove non sussistano i presupposti per la separazione della quota in natura spettante al debitore e non ritenga di procedere in sede esecutiva alla vendita della quota indivisa (art. 600 c.p.c.), laddove gli interessati non siano tutti presenti in udienza, dispone la sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di divisione, mediante notifica della relativa ordinanza (art. 181 disp. att. c.p.c.). Il giudizio, come si accennava in precedenza, viene introdotto mediante la notifica della ordinanza di cui all'art. 600 c.p.c. e si svolge, stando a quanto da ultimo previsto per effetto del Correttivo Cartabia (d.lgs. n. 164/2024), nelle forme previste dagli artt. 281-undecies e ss. c.p.c. Trattando della natura di tale giudizio e del suo rapporto con la procedura esecutiva dalla quale il medesimo trae origine, la sentenza in commento osserva che «allorché l'espropriazione dei beni indivisi avvenga nelle forme della divisione, c.d. endoesecutiva, i due processi, l'uno esecutivo, l'altro dichiarativo, ancorché funzionalmente e strutturalmente connessi, restano tra loro autonomi» (si veda il punto 1.2 della «ragioni della decisione»). Il giudizio di divisione, che pure può assumere connotati particolarmente complessi ed articolati, ove non siano presenti istanze di assegnazione e non sorgano contestazioni sulla vendita (contestazioni che, ove sollevate, dovranno essere risolte con sentenza, ai sensi dell'art. 788 c.p.c.), sovente si traduce in una vendita forzata del bene, finalizzata a pervenire allo scioglimento della comunione sullo stesso. La vendita si svolge, laddove si tratti di immobili, secondo le forme previste dagli articoli 570 e ss. c.p.c. e, dunque, secondo quanto previsto in tema di espropriazione forzata immobiliare (art. 788, comma 3, c.p.c.). Viene, dunque, ordinariamente emessa una ordinanza di delega, contenente il conferimento dell'incarico ad un professionista e le indicazioni circa le modalità della vendita (con riguardo alle modalità della vendita individuate in tale ordinanza, pur rimanendo nell'ambito del giudizio di cognizione finalizzato alla divisione, trova ingresso il rimedio previsto dall'art. 617 c.p.c., stando a quanto affermato dalla Cassazione nelle pronunce n. 7785/2001 e 5386/2024, quest'ultima citata anche nella sentenza in commento). All'esito della vendita, il giudizio si chiude con ordinanza, sempre che non sorgano contestazioni sul progetto di divisione, dal momento che in presenza di contestazioni, occorrerà provvedere con sentenza (art. 789 c.p.c.). Ecco, allora, che si pone il problema di individuare quali siano i provvedimenti più idonei da assumere in presenza di una colpevole inerzia della parte che ha interesse a pervenire allo scioglimento della comunione, la quale non provveda, ad esempio, ad anticipare le spese di pubblicità della vendita. Se pare condivisibile la conclusione della sentenza in commento, la quale ritiene non applicabile, al di fuori dell'ambito strettamente esecutivo, tanto la previsione di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c., quanto quella di cui all'art. 631-bis c.p.c. (norma, quest'ultima, che si riferisce ad una ipotesi particolare di inerzia del creditore, quella legata al mancato versamento dei fondi necessari per le pubblicazioni sul Portale delle Vendite Pubbliche) e se pare altresì innegabile che una pronuncia di cessazione della materia del contendere non sempre si attagli perfettamente ad un caso, come quello in esame, nel quale la parte può conservare intatto il proprio interesse a pervenire allo scioglimento della comunione, pur essendo incorsa in mancati adempimenti previsti nella ordinanza di vendita, resta il fatto che stride con i caratteri propri del giudizio di divisione - il quale conserva pur sempre, come osservato nella sentenza in commento, una connessione, sia funzionale che strutturale, con il processo esecutivo dal quale ha tratto origine – la impossibilità di sanzionare il comportamento della parte che manifesti, con la propria inerzia, un sostanziale disinteresse al conseguimento del risultato proprio di tale giudizio. |