Sequestro conservativo: la cancellazione deve sempre fondarsi su un provvedimento del giudice
18 Dicembre 2025
La trascrizione del sequestro conservativo, quale misura cautelare del credito, ha una natura giuridica diversa rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale, concernente i diritti immobiliari indicati nell'art. 2643 c.c., ed effettuata in base agli artt. 2652 e 2653 c.c. Invero, sulla scorta dell'art. 679 c.p.c., il sequestro conservativo si esegue con la trascrizione del provvedimento del giudice presso l'Ufficio del conservatore dei registri immobiliari; questa formalità assume efficacia costitutiva: determina il sorgere del vincolo di indisponibilità del bene gravato dal sequestro a favore non solo del creditore procedente, ma di tutti i creditori eventualmente intervenuti nel successivo processo esecutivo (cfr. Cass. n. 5796/1993). Di contro, la trascrizione della domanda giudiziale non ha efficacia costitutiva ed esplica effetti unicamente in favore dell'attore che ha richiesto la formalità. La diversa natura giuridica della trascrizione del sequestro conservativo giustifica, secondo l'interpretazione dell'Ufficio, l'inapplicabilità, al provvedimento di cancellazione, della norma contenuta nell'art. 2668 c.c., rimanendo del tutto irrilevante l'espressione dell'assenso alla cancellazione formulato dal soggetto interessato. La necessità di un provvedimento giurisdizionale ai fini della cancellazione del sequestro conservativo trova, poi, fondamento normativo nell'art. 669-novies c.p.c., il quale stabilisce che, in caso di inefficacia della misura cautelare, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente; circostanza, questa, che implica, pertanto, l'adozione, da parte del giudice, di un provvedimento giurisdizionale finalizzato a disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, con la conclusione per cui questo effetto non potrà essere ritualmente realizzato attraverso un atto dispositivo del creditore, che non può direttamente eliminare gli effetti giuridici dell'atto cautelare mediante una formale dichiarazione di volontà. |