Cessazione delle turbative o molestie attraverso l’actio negatoria servitutis
18 Dicembre 2025
Massima La titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario, ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte. Il caso Per effetto di decreto di trasferimento, emesso dal Tribunale nell'àmbito di una procedura esecutiva immobiliare, l'aggiudicatario era entrato in possesso di un compendio immobiliare, ma nei mesi successivi aveva riscontrato che l'area, adibita in parte a parcheggio e in parte a giardino, veniva occupata dall'autovettura di un terzo. Questi utilizzava anche un'ulteriore porzione del bene di proprietà dell'attore (ora attuale appellato) e, infine, aveva circondato il marciapiede del medesimo bene con una rete metallica. In conseguenza di tale comportamento, l'aggiudicatario chiedeva al Tribunale di ordinare alla convenuta: di rimuovere immediatamente la propria autovettura dal luogo occupato sine titulo; di astenersi, allora e per il futuro, dal reiterare detta condotta; di accertare e dichiarare che la detenzione dell'ulteriore porzione immobiliare era anch'essa priva di titolo e, per l'effetto, ordinare alla medesima di desistere dall'utilizzo del bene e, infine, di rimuovere la rete metallica illegittimamente posizionata. La convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale e per quanto di interesse, il riconoscimento per usucapione della parte di terreno in contestazione nonché la dichiarazione della titolarità del diritto di proprietà e di godimento nella forma di servitù di passaggio nell'ulteriore porzione oggetto di causa. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice e qualificava l'azione in essere come negatoria servitutis (ex art. 949 c.c.) e non come rivendica (ex art. 948 c.c.). Questo escludeva la necessità di una prova rigorosa della proprietà del bene oggetto di domanda, tantopiù che alcuna contestazione in merito era stata avanzata dalla convenuta. Avverso tale sentenza, la soccombente proponeva appello lamentando, tra l'altro, la sussistenza di errore in fatto ed in diritto per due profili: da un lato, l'aver qualificato l'azione come di negatoria servitutis e non come di rivendicazione e, dall'altro, per aver ritenuto inammissibile l'eccezione riconvenzionale di usucapione finalizzata al solo rigetto della domanda. La Corte d'Appello ha ritenuto il gravame infondato. La questione Dalla sentenza in esame, emerge la differenza tra actio negatoria servitutis e azione di rivendicazione che si fondano su presupposti diversi. Le soluzioni giuridiche La decisione del giudice distrettuale ha preso le mosse dal principio massimato in apertura e applicato ai fatti emersi nel corso del giudizio, in base ai quali il titolo costitutivo della proprietà immobiliare dell'odierno appallato, ovvero il decreto di trasferimento del compendio come descritto dal CTU, anche sulla base delle allegate fotografie dei luoghi. L'aggiudicatario, che aveva già avuto difficoltà a prendere possesso del bene nei confronti della ex proprietaria malgrado l'ingiunzione nei confronti di questa contenuta nello stesso decreto, si era trovato nella stessa condizione con l'attuale appellante, che aveva occupato i luoghi sia con la propria autovettura che con altri materiali. Nessuna specifica contestazione in merito alla presa di possesso dei beni era stata avanzata dall'appellante che, peraltro, aveva riconosciuto proprietà e possesso in capo alla controparte. Ad avviso della Corte territoriale, proprio questo elemento era quello che aveva qualificato l'azione come negatoria servitutis, così confermando il decisum del primo giudice, con conseguente inammissibilità dell'eccezione di usucapione per tardività nella costituzione in giudizio. Osservazioni La decisione del collegio giudicante ha posto a confronto due azioni tipiche poste a difesa della proprietà. La prima, di rivendicazione, disciplinata dall'art. 948 c.c., consente al proprietario di reclamare la cosa da chiunque la possieda o la abbia in detenzione. La seconda, rubricata “azione negatoria”, trova il suo fondamento nell'art. 949 c.c. ed ha una finalità differente: consentire al proprietario di far dichiarare per via giudiziaria l'inesistenza di diritti che altri affermino sul bene quando sussistano motivi tali da fare temere il profilarsi di un pregiudizio come conseguenza di tale comportamento. L'azione, come avvenuto nel caso concreto, rende legittima anche la richiesta del proprietario al giudice di emissione di un ordine di cessazione di turbative o molestie, se sussistenti. In sintesi, questo mezzo di tutela tende al conseguimento di un provvedimento di rimozione di una situazione di manomissione del godimento del bene, che può essere esercitato non solo per accertare l'inesistenza di una pretesa servitù, ma anche per eliminare la situazione antigiuridica realizzata da un terzo (Cass. civ., sez. II, 20 novembre 2024, n. 29867). L'art. 949 c.c., inoltre, si basa su di un elemento determinante: la sussistenza, dimostrabile in ogni modo ed anche in via presuntiva (Cass. civ., sez. II, 12 gennaio 2022, n. 803), anche del possesso sulla res in forza di un titolo valido, che si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia (Cass. civ. sez. II, 23 gennaio 2023, n. 1905). Il titolo è ravvisabile, in primis, nel rogito notarile quale documento che prova l'acquisto della proprietà del bene in via originaria, oppure in una sentenza per intervenuta usucapione, trattandosi in questo caso di acquisto derivativo. Va da sé che, ove terzi dovessero avanzare sul bene un diritto di comproprietà, la prova dei fatti che costituiscono la rispettiva pretesa è a loro carico (Cass. civ. sez. II, 28 marzo 2019, n. 8694). Un altro titolo può essere rappresentato, altresì, da un atto di divisione valido, proprio in ragione del principio della non rigorosità della prova sulla proprietà, la cui valutazione di idoneità è prerogativa del giudice. Sul punto, sul quale la giurisprudenza si è pronunciata in tempi remoti e senza replicarsi, infatti, è stato affermato che, per quanto un simile atto non costituisca titolo di acquisto della proprietà, tuttavia, esso ben può considerarsi sufficiente a far presumere un precedente atto di acquisto (Cass. civ., sez. II, 06 giugno 1969, n. 1993). Diversamente, non è titolo ai fini dell'art. 949 c.c. una certificazione catastale, in quanto “preordinata a fini solo fiscali ed aventi, pertanto, in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi, essendo al contrario necessario, per l'acquisto della proprietà di un bene immobile a titolo derivativo, un contratto avente forma scritta ad substantiam (Cass. civ., sez. II, 06 settembre 2019, n. 22339). In questo quadro di carattere generale, si inserisce la fattispecie oggetto di giudizio, nella quale in costanza di una procedura esecutiva era stato emesso dal tribunale competente un decreto di trasferimento del bene oggetto di controversia e che, rappresentando un acquisto a titolo derivativo, costituisce la prova della proprietà dello stesso, sancendo il passaggio di mano tra l'esecutato e l'acquirente/aggiudicatario. La Corte d'Appello, che ha rigettato l'impugnativa della prima sentenza uniformandosi alle osservazioni del CTU, ha trovato che tutte le informazioni ivi contenute sulla posizione giuridica dei beni in contestazione unitamente al contenuto dei fatti esposti nella citazione, rispecchiassero le condizioni per poter affermare che la fattispecie concreta dovesse essere qualificata come azione negatoria. Il collegio, pertanto, non poteva che valutare il comportamento dell'appellante, il quale aveva occupato il terreno legittimamente acquisito dall'aggiudicatario in sede di esecuzione con un'autovettura e con altri beni mobili, alla stregua di messa in atto di turbative o molestie che avevano giustificato l'ordine di porre termine alla condotta illegittima. Il secondo motivo di censura concerneva l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice per avere dichiarata inammissibile l'eccezione di usucapione di una ulteriore porzione immobiliare oggetto del contenzioso e formulata in via riconvenzionale. Dal testo della sentenza, infatti, risulta che il riconoscimento in merito all'acquisto per usucapione fosse stato dapprima presentato come domanda riconvenzionale e poi - preso atto della tardività della stessa - trasformata in eccezione. Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “nel giudizio di negatoria servitutis, l'eccezione riconvenzionale di usucapione del convenuto, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, pena l'inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria contenente le deduzioni istruttorie depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c.” (così Cass. civ., sez. II, 27 giugno 2023, n. 18322). Si tratta di una preclusione che, come chiarito dai giudici di legittimità (Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2020, n. 2394) si estende anche al termine di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 166 c.p.c. da rapportare, in ogni caso, al successivo art. 168-bis, comma 4, c.p.c. E questo è quello che si era verificato nella fattispecie di cui trattasi. Riferimenti Bordolli, L'azione negatoria servitutis del terzo nei confronti del condomino: un esempio concreto, in Condominioweb.com, 16 dicembre 2024; Donini, Negatoria servitutis e procedimento possessorio: autonomia o connessione? in Altalex.com, 22 ottobre 2018; Celeste, Negatoria (azione), in IUS Condominioelocazione, 19 settembre 2018. |