Licenziamento disciplinare e pari opportunità: la condotta censurabile ma tipizzata dal CCNL come sanzionabile in via conservativa può giustificare il recesso?

19 Dicembre 2025

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 19 novembre 2025 affronta il tema del licenziamento disciplinare in relazione a condotte contrarie ai principi di pari opportunità. Il caso riguardava un coordinatore che, in una e-mail interna, aveva contestato l’assegnazione di un ruolo di responsabilità a una collega, utilizzando argomentazioni percepite come discriminatorie. Pur riconoscendo la gravità del comportamento, il giudice ha valutato la sequenza dei fatti e il CCNL applicabile, stabilendo che l’illecito rientrava tra quelli punibili con sanzione conservativa e non con il licenziamento. È stata quindi applicata la tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, con annullamento del licenziamento, reintegra e indennità risarcitoria. La decisione sottolinea due aspetti: il ruolo centrale del CCNL nella graduazione delle sanzioni e la co-responsabilità aziendale, che aveva inizialmente avallato il trasferimento della lavoratrice su impulso del ricorrente. La pronuncia richiama le imprese alla necessità di garantire processi disciplinari proporzionati e di presidiare le scelte organizzative, specie su temi sensibili come le pari opportunità.

Massima

In materia di licenziamento disciplinare, quando la condotta contestata a un lavoratore con funzioni di coordinamento, pur in contrasto con i valori di pari opportunità, è ricondotta dal CCNL di settore a un’ipotesi punibile con misura conservativa, il giudice deve annullare il recesso e applicare la tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, l. 300/1970, ordinando la reintegrazione e il pagamento dell’indennità risarcitoria entro il limite di dodici mensilità. La successiva rivalutazione aziendale della vicenda, intervenuta solo dopo le rimostranze della lavoratrice trasferita, non può trasformare il fatto originario in giusta causa né consentire di derogare alla graduazione delle mancanze disciplinari fissata dall’autonomia collettiva.                                                                                                                            

Il caso

La vicenda nasce da un’e‑mail inviata dal ricorrente ai funzionari competenti in cui egli esprimeva una valutazione negativa circa la nomina della collega Tizia a Supervisore dei facilitatori, affermando che non fosse ben vista dai lavoratori e che sarebbe preferibile non affidare quel ruolo a una donna. Su impulso di tale comunicazione, l’azienda decide di non nominarla e trasferisce la lavoratrice in altra sede. Dopo circa tre mesi, precisamente dopo la lettera con cui i legali della lavoratrice impugnano il trasferimento, la società rilegge l’accaduto come discriminatorio e contesta la condotta del dipendente, irrogando il licenziamento per giusta causa. Nel giudizio, la società riconosce di aver “posto rimedio” reintegrando la collega nel posto che le spettava, deducendo l’errore di aver dato seguito alla determinazione del ricorrente. Il Tribunale, esaminata la sequenza temporale, rileva l’assenza di precedenti discriminatori in 23 anni di servizio del lavoratore e considera l’e‑mail, alla luce dell’esperienza professionale del ricorrente, come espressione di una valutazione organizzativa non connotata da intento discriminatorio personale, pur stigmatizzando il disallineamento rispetto ai valori di pari opportunità. La decisione, dunque, muove dalla precisa delimitazione del contesto comunicativo (invio a ristretta cerchia di funzionari), dalla reazione immediata dell’azienda (trasferimento della lavoratrice), dalla successiva riconsiderazione solo dopo l’impugnativa del trasferimento, e dalla verifica del “diritto vivente” sulla selezione della tutela applicabile in caso di condotta disciplinarmente rilevante ma riconducibile, secondo il CCNL, a una misura conservativa. Il dispositivo annulla il licenziamento, ordina la reintegrazione e condanna la società al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum, entro il limite massimo di dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione, con liquidazione delle spese in € 4.000 e distrazione.

La questione

Può il giudice annullare un licenziamento per presunta discriminazione quando la condotta, pur censurabile, è tipizzata dal CCNL come sanzionabile in via conservativa?

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Busto Arsizio ha affrontato la questione partendo da un principio cardine del diritto del lavoro: la proporzionalità della sanzione disciplinare. Tale principio, sancito dall’art. 2106 c.c. e dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, non è rimesso alla discrezionalità del giudice, ma trova attuazione nella graduazione delle mancanze predisposta dalle parti sociali attraverso il CCNL. In questo caso, la condotta del lavoratore – pur censurabile perché contraria ai valori di pari opportunità – è stata ricondotta dal contratto collettivo all’ipotesi di carenza di diligenza, sanzionabile con misura conservativa e non con il licenziamento.

Il giudice ha quindi applicato il cosiddetto “metodo di sussunzione”: non ha creato una nuova tassonomia del disvalore né ha operato un bilanciamento ex novo, ma ha verificato se il fatto contestato rientrasse nella scala sanzionatoria contrattuale. Poiché il CCNL collocava la condotta nell’area delle sanzioni conservative, il licenziamento è risultato sproporzionato. Da qui la conseguenza obbligata: annullamento del recesso e applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, con reintegra e indennità risarcitoria entro il limite di dodici mensilità.

Elemento centrale del provvedimento è, infatti, il suddetto “metodo di sussunzione”: il giudice non crea una nuova tassonomia, né opera un bilanciamento ex novo tra principi che potrebbe scivolare in una valutazione di pura proporzionalità; piuttosto, verifica se la condotta contestata, nella sua concreta articolazione, rientri nella scala sanzionatoria predisposta dall’autonomia collettiva. Qui, la comunicazione interna del ricorrente, per quanto censurabile, non è qualificata come negazione sistematica e consapevole dei principi di eguaglianza tale da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, ma come manifestazione di valutazione organizzativa che ha indotto l’azienda a un trasferimento poi ritenuto erroneo. Con ciò, la condotta del lavoratore è avvicinata all’ipotesi di carenza di diligenza, ossia a una violazione sanzionabile con misura conservativa secondo il CCNL. Ne consegue la necessità di applicare l’art. 18, comma 4, e non la tutela meramente indennitaria del comma 5.  

La sentenza chiarisce inoltre che la violazione dei principi di pari opportunità può integrare giusta causa solo se determina una rottura immediata e radicale del vincolo fiduciario, circostanza che nel caso concreto non si è verificata. La comunicazione del lavoratore, pur inaccettabile sul piano dei valori, è stata letta come una valutazione organizzativa priva di intento discriminatorio sistematico, anche alla luce dell’assenza di precedenti in oltre vent’anni di servizio. A rafforzare questa conclusione ha contribuito la sequenza temporale: l’azienda dapprima ha dato seguito alla proposta del coordinatore, trasferendo la collega, e solo dopo l’impugnazione del trasferimento ha riletto la vicenda in chiave discriminatoria. Tale comportamento evidenzia una co-responsabilità organizzativa che impedisce di trasformare retroattivamente la condotta in giusta causa.

In sostanza, il Tribunale ha ribadito che il giudice non può sostituire la graduazione delle sanzioni fissata dal CCNL con valutazioni autonome di proporzionalità, salvo casi di gravità eccezionale. La scala contrattuale è il parametro vincolante: se la condotta è tipizzata come conservativa, la tutela reintegratoria attenuata è obbligatoria.

Il Tribunale valorizza inoltre il comportamento dell’azienda, che dapprima esegue il trasferimento della lavoratrice senza rilievi, salvo poi ravvisare una condotta discriminatoria solo dopo l’impugnazione del trasferimento. Tale sequenza temporale indebolisce l’assunto aziendale della giusta causa: se realmente la condotta fosse stata incompatibile con la prosecuzione del rapporto, la reazione espulsiva avrebbe dovuto essere tempestiva e coerente, non sopravvenire come “correzione” di una gestione aziendale che aveva già dato seguito alla “valutazione” del coordinatore. Questa lettura, lungi dal voler sminuire la portata dei principi di pari opportunità, ribadisce che la sanzione disciplinare deve rimanere ancorata alla scala contrattuale collettiva, salvo casi di eccezionale gravità che le parti abbiano inteso preservare per l’espulsione anche quando la fattispecie, in via generale, è indicata come conservativa.

La pronuncia contiene un passaggio di equilibrio tra tutela antidiscriminatoria e disciplina del rapporto di lavoro. L’affermazione per cui un coordinatore che adotta criteri contrari alle pari opportunità compromette il rapporto fiduciario è condivisa; tuttavia, la concreta condotta viene letta non come espressione di un intento discriminatorio sistematico, ma come una valutazione improntata, seppure con asserzioni inaccettabili sul piano dei principi, a scelte di organizzazione del lavoro che l’azienda avrebbe potuto disattendere sin da subito. Il fatto che l’azienda abbia eseguito il trasferimento e solo in seguito, dopo l’impugnazione della dipendente, abbia riletto la vicenda in chiave discriminatoria, indica una co‑responsabilità organizzativa, che impedisce di trasfigurare retroattivamente la condotta in giusta causa. La carenza di un’immediata percezione aziendale dell’intollerabilità del fatto e l’assenza di precedenti discriminatori del lavoratore in 23 anni di servizio rafforzano la conclusione che, secondo la graduazione del CCNL, il fatto rientri nell’alveo delle sanzioni conservative.

Il ruolo del CCNL richiamato nel provvedimento è assolutamente centrale, perché costituisce il parametro normativo attraverso cui il giudice seleziona la tutela applicabile e valuta la proporzionalità della sanzione. Il Provvedimento in questione disciplina le ipotesi di licenziamento per giusta causa e le condotte punibili con sanzioni conservative. In particolare: il CCNL stabilisce che il licenziamento per giusta causa è riservato alle mancanze che non consentano la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.; la condotta contestata al ricorrente (l’e‑mail con valutazioni sulla nomina della collega) viene ricondotta dal giudice all’ipotesi di “esecuzione senza la necessaria diligenza del lavoro affidato”, sanzionata con multa (art. 101, lett. b), e non con espulsione.

Tale inquadramento è decisivo perché, secondo la giurisprudenza consolidata e il “diritto vivente” (Corte Cost. 128/2024), quando il contratto collettivo qualifica una condotta come punibile con misura conservativa, il giudice non può legittimare il licenziamento, salvo che accerti elementi di eccezionale gravità che le parti non abbiano inteso escludere. Di conseguenza, il Tribunale applica l’art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori: annullamento del licenziamento, reintegrazione e indennità risarcitoria entro il limite di dodici mensilità.

Il principio di proporzionalità in materia di sanzioni disciplinari è un cardine del diritto del lavoro e si articola su più livelli: è sancito dall’art. 2106 c.c. e ribadito dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori; la sanzione deve essere proporzionata alla gravità dell’infrazione. Ciò significa che non basta accertare la violazione, ma occorre valutare se la misura adottata sia adeguata rispetto al disvalore del fatto.
La proporzionalità implica un bilanciamento tra: natura e intensità della condotta (dolo, colpa, reiterazione, danno arrecato); posizione del lavoratore (ruolo, anzianità, affidamento); interesse aziendale leso (fiducia, sicurezza, organizzazione); scala sanzionatoria prevista dal CCNL o dal codice disciplinare.
Nei contratti collettivi, la proporzionalità è già “tipizzata”: le parti sociali graduano le mancanze in fasce (richiamo, multa, sospensione, licenziamento). Il giudice, come chiarito dalla Cassazione e dalla Corte costituzionale, non deve sostituirsi a questa graduazione, ma verificare se la condotta concreta rientri in una fattispecie contrattuale. Se sì, la sanzione deve rispettare quella scala.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha escluso la giusta causa perché il CCNL collocava la condotta in un’ipotesi punibile con multa, non con espulsione. Applicare il licenziamento sarebbe stato sproporzionato.

Le Sezioni Unite e la Corte Costituzionale (sent. 128/2024) hanno chiarito che il giudice può sussumere la condotta in clausole generali del CCNL, ma non può “inventare” una proporzionalità diversa da quella contrattuale, salvo casi di gravità eccezionale. In sostanza: proporzionalità significa che la sanzione deve essere coerente con la gravità del fatto e con la scala fissata dalle fonti normative e collettive, evitando arbitri e garantendo equilibrio tra potere disciplinare e tutela del lavoratore. Il CCNL, quindi, non è un semplice riferimento, ma diventa il criterio vincolante per la graduazione del disvalore disciplinare e per la scelta della tutela. Il giudice sottolinea che questa operazione di sussunzione non è un giudizio discrezionale di proporzionalità, bensì attuazione del principio di proporzionalità già compiuta dalle parti sociali attraverso la scala sanzionatoria contrattuale.

In altri termini, la pronuncia non minimizza la gravità dei comportamenti che ledono le pari opportunità, ma richiama il principio di tipicità funzionale delle sanzioni disciplinari: l’espulsione è riservata alle condotte che rendono inattuabile la prosecuzione del rapporto; nelle restanti ipotesi, la reazione deve seguire la scala predisposta dall’autonomia collettiva. Ciò evita che la giusta causa venga utilizzata per compensare rimeditazioni aziendali su decisioni organizzative che avrebbero dovuto essere vagliate alla luce dei principi antidiscriminatori fin dall’origine.                                                               

In conclusione il Tribunale di Busto Arsizio annulla il licenziamento, ordina la reintegrazione del ricorrente e condanna la società al pagamento dell’indennità risarcitoria fino al limite di dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione, e alle spese, ritenendo che il fatto addebitato si collochi nell’area delle sanzioni conservative secondo il CCNL Vigilanza privata – servizi fiduciari e che l’azienda abbia inizialmente dato seguito alla valutazione del lavoratore, solo rivalutandola come discriminatoria dopo le rimostranze della lavoratrice. Il richiamo al “diritto vivente” e alla giurisprudenza che consente la sussunzione della condotta in clausole generali del contratto collettivo rafforza l’impostazione per cui l’art. 18, comma 4, va applicato quando l’autonomia collettiva abbia già graduato il disvalore del fatto in termini conservativi. La sentenza conferma il principio di legalità e tipicità funzionale nella disciplina dei licenziamenti e promuove un approccio non ideologico ma ordinamentale alla tutela delle pari opportunità: i valori costituzionali e antidiscriminatori non sono retorica morale, bensì criteri giuridici operativi che devono essere incorporati nelle prassi aziendali; laddove la prassi fallisca e si chieda al giudice di sanzionare il lavoratore con l’espulsione, la risposta deve rimanere ancorata alla scala collettiva, salvo i casi davvero estremi.

Osservazioni

Il Provvedimento analizzato evidenzia tre principi fondamentali: la centralità del CCNL nella scelta della tutela ex art. 18: il giudice deve rispettare la graduazione delle sanzioni prevista dal contratto collettivo, evitando di sostituirla con valutazioni autonome di proporzionalità. In secondo luogo, chiarisce il rapporto tra pari opportunità e disciplina: la violazione dei principi antidiscriminatori può integrare giusta causa solo se determina una rottura immediata e radicale del vincolo fiduciario, circostanza che nel caso concreto non si è verificata. Infine, richiama la responsabilità organizzativa dell’impresa: se vengono adottate decisioni discriminatorie, l’azienda non può trasferire integralmente la responsabilità sul lavoratore, soprattutto quando tali scelte sono state attuate senza controlli e poi ritrattate.

Sul piano operativo, la pronuncia invita i datori di lavoro a presidiare i processi di nomina e trasferimento, predisponendo misure preventive di pari opportunità e documentando le ragioni tecniche e organizzative. Ai dirigenti ricorda l’importanza di un linguaggio rispettoso e privo di stereotipi nelle valutazioni interne, per salvaguardare il vincolo fiduciario. Per i giudici, infine, la selezione della tutela deve partire dalle fattispecie tipizzate dal CCNL: se la condotta è sanzionabile con misura conservativa, prevale la reintegrazione attenuata, mentre la giusta causa è ammissibile solo in presenza di gravità eccezionale incompatibile con la prosecuzione del rapporto.

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