Danni da prodotto difettoso: è responsabile il “produttore apparente”
19 Dicembre 2025
Con questa recente pronuncia, la Corte di cassazione ha, in primo luogo, ribadito l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 4, commi 1 e 5, del d.p.r. n. 224/1988 nel senso che il fornitore abbia l'obbligo non solo di rendere noti al consumatore i dati identificativi del produttore, ma altresì di chiamare in giudizio quest'ultimo “al fine della sua ‘individuazione' (accertamento) in sede giudiziale e della propria conseguente estromissione”». Tale lettura della norma, infatti, non si concilia con il richiamo – nel comma 5 – dell'art. 106 c.p.c. che consente a tutte le parti già costituite di avvalersi, in presenza dei presupposti necessari, dell'istituto della chiamata in causa. Inoltre, la pronuncia della Corte giunge a seguito del rinvio pregiudiziale disposto in relazione art. 3, par. 1, della direttiva 85/374/CEE, come di seguito formulato: «se sia conforme all'articolo 3, primo comma, direttiva 85/374/CEE – e, se non sia conforme, perché non lo sia - l'interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest'ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore». La Terza sezione civile ha recepito la statuizione contenuta nella sentenza della CGUE del 19 dicembre 2024 (causa C-157/23, Ford Italia) - secondo cui «il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una ‘persona che si presenta come produttore' di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest'ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest'ultimo e, dall'altro, con il nome del produttore» -, osservando come, in tal modo, sia stata «delineata in modo inequivoco e completo la figura del fornitore/produttore ai fini della responsabilità insorta nei confronti del consumatore, illustrando come il fornitore possa giungere a presentarsi al consumatore quale produttore, creando quindi una estensione di responsabilità, che, dal lato del consumatore, significa un aumento di tutela, nell'ottica di un - necessario, considerato il tipo di mercato che si imprime sul rapporto tra le parti - favor consumatoris». |